SISTRI
E REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI - PROROGA
DELL'ENTRATA IN VIGORE
(Decreto del Ministro dell'ambiente 26
maggio 2011)
È stato pubblicato sulla GU del 30
maggio 2011 il decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 2011 che rimodula l'entrata
in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI),
suddividendola in 5 fasi a seconda della tipologia di attività svolta e del
numero dei dipendenti per unità locale.
Il decreto rinvia inoltre al 1 settembre 2011 l’entrata in vigore del
nuovo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti
speciali non pericolosi prodotti in cantiere e trasportati in proprio
dall’impresa che li produce.
SISTRI
L'art. 1 del decreto prevedere il
seguente calendario per l'operatività del SISTRI:
Termine |
Soggetti
interessati |
1°settembre
2011 |
·
produttori
di rifiuti pericolosi che abbiano più di 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett.
a) D.M. 52/2011); ·
produttori
di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che
hanno più di 500 dipendenti; ·
le
imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo
professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata
superiore a 3000 tonnellate; ·
le
imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di
rifiuti; |
1°
ottobre 2011 |
·
produttori
di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett.
a) D.M. 52/2011); ·
produttori
di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che
hanno tra 251 a 500 dipendenti; ·
i
Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione
Campania; |
2
novembre 2011 |
·
produttori
di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a 250 dipendenti (art. 3 comma 1 lett.
a) D.M. 52/2011); ·
produttori
di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che
hanno tra 51 a 250 dipendenti; |
1°
dicembre 2011 |
·
produttori
di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti (art. 3 comma 1 lett.
a) D.M. 52/2011); ·
produttori
di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che
hanno tra 11 a 50 dipendenti; ·
le
imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo
professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata
fino a 3000 tonnellate; |
2
gennaio 2012 |
·
produttori
di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a)
D.M. 52/2011). |
Il decreto prevede, inoltre, procedure
di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle
sanzioni nella prima fase dell'operatività del sistema.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Il decreto, al comma 6 dell'art. 1, rinvia
al 1 settembre 2011 anche l’entrata
in vigore del nuovo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in cantiere e trasportati in
proprio dall’impresa che li produce (art. 212 comma 8 del D.Lgs.
152/2006).
Al riguardo, si ricorda che tale
obbligo, la cui entrata in vigore dipende dall'operatività del SISTRI, è stato
introdotto all'art 190 del D.Lgs. 152/2006 a seguito
delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.
Allegato: DM
26/5/2011