CITTADINI
STRANIERI EXTRACOMUNITARI - DEFINIZIONE DEI FLUSSI D'INGRESSO PER L'ANNO 1999 -
CIRCOLARE MIN.LAVORO 8/9/1999 N. 69
La
Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1999 n. 209 ha pubblicato la direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 concernente
"Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, nell'anno 1999, di
cittadini stranieri non comunitari".
Il
provvedimento fissa, in 58.000 unità il numero massimo di cittadini stranieri
extracomunitari da ammettere nel 1999 nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro.
La
direttiva è stata elaborata ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il
quale prevede che ogni anno siano emanati uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri per definire, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni contenute nel documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione, le quote massime di lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea da ammettere sul territorio nazionale per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. In caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione
delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati
nell'anno precedente.
In
attuazione della norma sopra richiamata, la direttiva conferma le quote massime
relative agli extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato già
definite, per l'anno 1998, dal decreto del Ministero degli Affari Esteri del 24
dicembre 1997 che ha previsto l'ingresso di 20.000 unità, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 che ha determinato
ingressi ulteriori per 38.000 stranieri.
La
quota totale di 58.000 unità è ripartita fra:
-
54.500 ingressi per lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato,
anche a carattere stagionale;
-
3.500 ingressi per lavoro autonomo.
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 8 settembre 1999, n. 69, ha diramato le
istruzioni applicative della direttiva in parola.
Il
Dicastero precisa, innanzitutto, che, nell'ambito degli ingressi per lavoro
subordinato, la quota complessiva di ingressi consentiti, pari, come accennato,
a 54.500 unità, è comprensiva degli ingressi già autorizzati dal Ministero del
Lavoro con successive circolari, come anticipazione dei flussi per l'anno 1999.
In
particolare, le autorizzazioni all'ingresso per l'anno 1999, al netto delle
anticipazioni predette, riguardano 23.900 unità, come risulta dal prospetto
allegato alla circolare. Di queste, 2000 unità sono da ripartire in ragione del
25% per l'assunzione a tempo determinato, anche stagionale, ed indeterminato di
cittadini albanesi, albanesi rimpatriati, tunisini e marocchini.
Per
le restanti 21.900 unità è consentita l'assunzione, sia a tempo indeterminato che
determinato, di lavoratori di altre nazionalità.
Gli
ingressi sono stati attribuiti per Regione, con previsione di successiva
assegnazione per Provincia da parte delle Direzioni Regionali del Lavoro. Alla
Lombardia risultano assegnate 1537 autorizzazioni per lavoro subordinato a
tempo determinato ed indeterminato, da rilasciare a cittadini diversi da
albanesi, albanesi rimpatriati, tunisini e marocchini.
A
tale quota vanno aggiunte le 240 unità, 60 per ciascun gruppo di cittadini
albanesi, albanesi rimpatriati, tunisini e marocchini, e le ulteriori 60
autorizzazioni per lavoro stagionale ad altre nazionalità, disposte con la
circolare n. 23/99..