NUOVA
DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI
(Min.
finanze, Circ. 4/10/99, n.198/T)
Il
Ministero delle finanze ha delineato un quadro generale e sintetico della nuova
disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso
abitativo, finalizzato a una sua concreta applicazione agli alloggi di
proprietà dello Stato e gestiti dal Dipartimento del Territorio (legge n.
431/1998).
Riforma
delle locazioni
La
riforma delle locazioni abitative configura un nuovo regime pattizio basato su
tre presupposti fondamentali:
-
liberalizzazione del canone locatizio;
-
certezza della durata del rapporto;
-
incentivi e benefici fiscali al locatore.
Ambito
di applicazione
La
legge ha per oggetto esclusivamente gli immobili adibiti a uso abitativo con
conseguente esclusione degli immobili a uso diverso.
E'
esclusa dal nuovo regime una serie di contratti di locazione a uso abitativo in
relazione alla particolare qualità dell'immobile ovvero in relazione alla
destinazione voluta dal contraente.
Nel
primo gruppo di casi (che interessano anche i beni demaniali), il legislatore
elenca:
-
gli immobili vincolati ai sensi della legge sui beni di interesse artistico e
culturale (legge n. 1089/1939). L'applicazione del vincolo determina
l'automatica inclusione del cespite nella categoria catastale A/9 (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
-
gli immobili inclusi nelle categorie catastali A/1 tipo signorile, A/8 ville e
A/9 castelli e palazzi artistico storici. Queste tipologie sono sottoposte
esclusivamente alla disciplina della locazione stabilita dal codice civile
(art. 1571 e segg.c.c.);
-
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale.
Modalità
di stipula e di rinnovo
dei
contratti
La
legge individua due tipologie o modelli contrattuali: contratto libero e
contratto assistito
Contratto
libero
-
Le parti possono definire autonomamente l'entità del canone, dell'aggiornamento
ISTAT ed altri aspetti contrattuali.
-
E' necessario indicare una durata minima dei contratti stabilita in quattro
anni, con rinnovo automatico di altri quattro anni salva la facoltà di diniego
del locatore in base a tassativi motivi e previo preavviso di sei mesi. Al
conduttore non è riconosciuto il diritto di disdettare il contratto per evitare
una seconda durata contrattuale. Solo alla seconda scadenza "ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia.
-
Assistenza facoltativa delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.
Contratto
assistito o ad autonomia privata assistita
-
Le parti possono adire a contratti tipo definiti sulla base di procedure che
fanno perno sulla negoziazione di accordi locali fra associazioni della
proprietà e degli inquilini.
-
Gli accordi locali sono coordinati a livello nazionale da una convenzione
quadro, che è stata sottoscritta in data 8 febbraio 1999 (D.M. 5 marzo 1999 -
si veda in merito il Notiziario n. 3/99). Tale convenzione ha fissato i criteri
per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale
stabilendo che, su convocazione dei comuni, le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori, devono individuare insiemi di aree aventi
caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali,
tipi edilizi. Per ogni zona individuata devono prevedere un valore minimo e
massimo del canone. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il
valore minimo e il valore massimo, le parti contrattuali, assistite dalle organizzazioni
di categoria, tengono conto dei seguenti elementi:
-
tipologia dell'alloggio;
-
stato manutentivo dell'alloggio e dello stabile;
-
presenza di spazi comuni;
-
dotazione di servizi igienici.
Il
contratto ha la durata minima di 3 anni prorogabili di ulteriori 2 anni, salva
la facoltà di diniego del locatore in base a tassativi motivi e previo motivato
preavviso di sei mesi.
Requisito
essenziale della forma scritta
A
decorrere dal 30 dicembre 1998, entrata in vigore della legge, per la stipula di
validi contratti è richiesta la forma scritta.
Con
questa disposizione il legislatore pone un ben preciso limite alla autonomia
privata, in sintonia con il codice civile (art. 1325) secondo il quale "la
forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità"
costituisce un requisito essenziale "ad substantiam". Pertanto
qualora tale requisito essenziale non sia osservato l'atto è nullo.
Rilascio
degli immobili
Dalla
data di entrata in vigore della legge, nei comuni ad alta densità abitativa,
diventa privo di efficacia il decreto-legge sulla sospensione degli sfratti
(D.L. 551/1988) e viene meno la competenza del prefetto, quale organo
amministrativo, deputato a graduare e a concedere la forza pubblica per
l'esecuzione degli sfratti.
Il
decreto del Pretore che fissa la data di esecuzione dello sfratto costituisce
autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi della forza pubblica.
Disposizioni
transitorie
Ai
contratti in corso al 30 dicembre 1998 continuano ad applicarsi le normative in
materia di locazione vigenti prima di tale data.
Dipartimento
territorio
Circolare
n.198 del 4/10/99
La
legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ha introdotto una nuova ed organica disciplina
in materia di locazioni e di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
ponendo fine al regime dell'equo canone e dei patti in deroga. Infatti i commi
3 e 4 dell'articolo 14 abrogano espressamente l'articolo 11 della legge 359/92
nonchè, limitatamente alle locazioni abitative le disposizioni più
significative della legge 392/78 (31 articoli) e in particolare gli articoli da
12 a 25 che disciplinavano il regime parametrico dell'equo canone. Le
disposizioni inderogabili della legge 392/78 rimaste in vigore (ad esempio gli
articoli 7 e 8), mantengono la loro natura di norme inderogabili.
La
riforma delle locazioni abitative configura un nuovo regime pattizio basato su
tre presupposti fondamentali:
a)
liberalizzazione del canone locatizio;
b)
certezza della durata del rapporto;
c)
incentivi e benefici fiscali al locatore.
Si
ritiene utile al riguardo illustrare le disposizioni di maggior rilievo.
A)
Ambito di applicazione
L'articolo
1, comma 1, stabilisce che la legge ha per oggetto esclusivamente gli immobili
adibiti ad uso abitativo con conseguente esclusione degli immobili ad uso
diverso.
Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo regime una serie di contratti di
locazione ad uso abitativo in relazione alla particolare qualità dell'immobile
ovvero in relazione alla destinazione voluta dal contraente.
Nel
primo gruppo di casi, che qui interessano, il legislatore elenca:
a)
gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089.
L'applicazione
del vincolo determina l'automatica inclusione del cespite nella categoria
catastale A/9;
b)
gli immobili inclusi nelle categorie catastali A/1 tipo signorile, A/8 ville e
A/9 castelli e palazzi artistico storici. Le suddette tipologie sono sottoposte
esclusivamente alla disciplina di cui all'articolo 1571 e seguenti del codice
civile;
c)
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale.
B)
Modalità di stipula e di rinnovo
dei
contratti
Tipologie
o modelli contrattuali La legge, all'articolo 2 individua due tipologie o
modelli contrattuali:
1.
Contratto libero (articolo 2, comma 1).
-
le parti possono definire autonomamente l'entità del canone, dell'aggiornamento
ISTAT ed altri aspetti contrattuali;
-
è necessario indicare una durata minima dei contratti stabilita in anni 4, con
rinnovo automatico di altri quattro anni salva la facoltà di diniego del
locatore in base a tassativi motivi e previo preavviso di sei mesi, come
previsto dall'articolo 3.
Al
conduttore non è riconosciuto il diritto di disdettare il contratto per evitare
una seconda durata contrattuale.
Solo
alla seconda scadenza "ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia.
-
assistenza facoltativa delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.
2.
Contratto assistito (articolo 2, comma 3) o ad autonomia privata assistita.
-
le parti possono adire a contratti tipo definiti sulla base di procedure che
fanno perno sulla negoziazione di accordi locali fra associazioni della
proprietà e degli inquilini;
-
gli accordi locali sono coordinati a livello nazionale da una convenzione
quadro, che è stata sottoscritta in data 8 febbraio 1999, e recepita nel
decreto interministeriale del 5.3.1998 ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Tale
convenzione ha fissato i criteri per la determinazione dei canoni di locazione
nella contrattazione territoriale stabilendo che, su convocazione dei comuni,
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, devono individuare
insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato,
dotazioni infrastrutturali, tipi edilizi. Per ogni zona individuata devono
prevedere un valore minimo e massimo del canone. Nella definizione del canone
effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo, le parti
contrattuali, assistite dalle organizzazioni di categoria, tengono conto dei
seguenti elementi:
-
tipologia dell'alloggio;
-
stato manutentivo dell'alloggio e dello stabile;
-
presenza di spazi comuni;
-
dotazione di servizi igienici;
-
il contratto ha la durata minima di 3 anni prorogabili di ulteriore 2 anni,
salva la facoltà di diniego del locatore in base a tassativi motivi e previo motivato
preavviso di sei mesi, come previsto dall'articolo 3.
C)
Requisito essenziale della
forma
scritta
Il
comma 4, dell'articolo 1, prevede che a decorrere dall'entrata in vigore della
legge, per la stipula di validi contratti è richiesta la forma scritta. Con
questa disposizione il legislatore pone un ben preciso limite alla autonomia
privata, in sintonia con l'articolo 1325 del codice civile in virtù del quale
"la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità"
costituisce un requisito essenziale ad substantiam. Pertanto qualora tale
requisito essenziale non sia osservato l'atto è nullo.
D)
Rilascio degli immobili
Dalla
data di entrata in vigore della legge 431/98, nei comuni ad alta densità
abitativa, diventa privo di efficacia il D.L. 551/88 e viene meno la competenza
del Prefetto, quale organo amministrativo, deputato a graduare e concedere la
forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti. Il decreto del Pretore che fissa
la data di esecuzione dello sfratto costituisce autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi della forza pubblica.
E)
Disposizioni transitorie
Ai
contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad
applicarsi le normative in materia di locazione vigenti prima di tale data.
(omissis)