RAVVEDIMENTO
OPEROSO - RICAVI NON COMPRESI NELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA
(Dir.
reg. entrate Lombardia, Risposta a quesito ottobre 1999, n. 11443/99)
La
riduzione della sanzione amministrativa a un sesto del minimo si applica in
tutte le ipotesi in cui, nella dichiarazione originaria, non è indicato in
maniera esatta e completa ogni elemento prescritto per il compimento dei
controlli (art. 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997).
Secondo
la Direzione regionale delle entrate della Lombardia, è, perciò, consentito,
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione, presentare una dichiarazione
integrativa nella quale verranno inseriti i ricavi originariamente non indicati
da una società a responsabilità limitata, anche se si tratta di una violazione
di carattere sostanziale.
Il
ravvedimento operoso è applicabile in questo caso nonostante, per effetto delle
variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'omessa contabilizzazione
dei ricavi, la società abbia esposto una perdita fiscale e sia risultata come
non operativa (legge n. 724/1994). Peraltro, dalla presentazione della dichiarazione
integrativa, potranno legittimamente discendere le relative conseguenze anche
ai fini delle disposizioni sulle c.d. "società di comodo".