SISTRI - VERSAMENTO CONTRIBUTI 2011 - SCADENZA CONFERMATA AL 30 APRILE 2011- CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO PER I PICCOLI PRODUTTORI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 26
aprile 2011 è stato pubblicato il DM 18 febbraio 2011, n.52, che unifica in un
unico provvedimento i precedenti decreti in materia e fissa al 30 aprile di
ogni anno la scadenza per il pagamento dei contributi SISTRI.
Si segnala, inoltre, che sul
sito internet del SISTRI (www.sistri.it) è stata pubblicata una nuova versione,
aggiornata al 19 aprile 2011, del Manuale operativo per i produttori dei
rifiuti, con il quale sono fornite alcune indicazioni
relative al contributo dovuto per l’anno 2011, il termine per il cui pagamento,
come detto, scadrà il 30 aprile prossimo.
In particolare, il Manuale
interviene in materia di:
A - Contributo di Iscrizione al
Sistri
Il capitolo 6.2.1 del Manuale
disciplina in linea generale il contributo per l’iscrizione al sistema di
tracciabilità, specificando che si tratta di un contributo annuale, che deve
essere versato la prima volta all’atto di iscrizione e
in seguito entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Viene chiarito anche che gli enti e
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212
comma 8 devono versare sia il contributo della categoria di produttori sia
quello relativo al numero dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.
Al riguardo, si ricorda che per
i trasportatori in conto proprio dei rifiuti non pericolosi l’adesione al
Sistri è su base volontaria e non obbligatoria.
Infine, la norma prevede che in
caso di versamento di somme maggiori rispetto al dovuto ai fini
dell’ottenimento del conguaglio si deve inviare a Sistri, mediante posta elettronica
o via fax, il modello apposito reperibile sul sito
internet www.sistri.it.
B - Conguaglio dei contributi
2011-2012
Il capitolo 6.2 disciplina una modalità particolare di compensazione nel pagamento dei
contributi del 2011 e 2012 per alcune tipologie di soggetti.
Sono infatti
esonerati dal pagamento del contributo per l’anno 2011 i produttori di rifiuti
pericolosi a condizione che:
- siano in regola con i
versamenti relativi al 2010 (pagamento Euro 120,00);
- abbiano fino a 10 dipendenti ed una produzione di rifiuti pericolosi non
superiore a 400 kg/anno.
Viene, in tal modo, data
attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 luglio 2010 che aveva
disposto la riduzione dei contributi dovuti da parte dei produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi, nonchè la possibilità per quanti di loro avessero pagato
per intero il contributo dovuto per il 2010 di ottenere il conguaglio sulle
somme dovute per gli anni successivi.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta è previsto che i
soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al Sistri mediante posta
elettronica all’indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero
verde 800050863 utilizzando il modello disponibile sul sito www.sistri.it o
attraverso l’applicazione Gestione Aziende (a breve disponibile sul Portale
Sistri).
Viene anche specificato che
nella sezione del modello dedicata alla “documentazione a supporto” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di
rifiuti pericolosi prodotti nel 2010.
Nello specifico, il quadro di
riferimento dei conguagli per il 2011-2012 per gli enti e le
imprese produttori di rifiuti pericolosi è il seguente: