MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD 2010 - SCADENZA 30 APRILE 2011
In attesa della piena
operatività del nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti - Sistri -
(attualmente la scadenza è fissata al 1° giugno 2011) la normativa prevede che
i produttori iniziali di rifiuti e le imprese che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti debbano comunicare al SISTRI determinate
informazioni.
I dati che debbono essere
trasmessi sono riferiti:
- all’anno 2010 (trasmissione
entro il 30 aprile 2011)
- al periodo 1° gennaio - 31
maggio 2011 (trasmissione entro il 31 dicembre 2011)
l Ministero, per agevolare gli
operatori, ha consentito di effettuare la comunicazione secondo una delle
seguenti modalità:
- compilazione telematica degli
appositi modelli che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it;
- compilazione e trasmissione
(previo versamento dei diritti di segreteria) alla CCIAA territorialmente
competente della scheda del capitolo 1 - rifiuti DPCM 27 aprile 2010 relativa
alla specifica attività svolta.
Questa seconda dichiarazione è
del tutto analoga alla dichiarazione MUD presentata l‘anno scorso.
Di seguito si forniscono alcune
indicazioni per quanto attiene la sola compilazione e presentazione del MUD
alla CCIAA di Brescia che il Collegio Costruttori consiglia di utilizzare a
causa dei problemi che attualmente affliggono il sistema informatico del
Sistri.
CHI DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA
L’obbligo di comunicazione
interessa:
- le Imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le Imprese e gli enti che
hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui al decreto legislativo, n.152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni
industriali,
d) rifiuti da lavorazioni
artigianali,
g) rifiuti derivanti
dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
- le Imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti.
ESCLUSIONI
Sono esonerati dalla
presentazione del MUD:
- le Imprese che hanno prodotto
rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,
nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b,
decreto legislativo, n.152/2006);
- le Imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto
legislativo, n. 152/2006);
- chi effettua a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- gli imprenditori agricoli di
cui all’art. 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo non superiore
ad ottomila euro;
- le Imprese e gli enti che non
hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui al decreto legislativo, n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni
industriali,
d) rifiuti da lavorazioni
artigianali,
g) rifiuti derivanti
dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi.
Dalle esclusioni si evince,
pertanto, che non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD le imprese
di costruzione che producono rifiuti non pericolosi del gruppo 17 del Codice
Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali
da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo del MUD a
carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e
per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti
contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo,
ecc..
TERMINE DI
SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Il MUD potrà essere presentato
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia
in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro sabato 30
aprile 2011.
Il MUD deve essere presentato o
spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando
l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria (conto corrente postale
n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - indicando nella
causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “diritti
di segreteria MUD - Anno 2011”.
Gli importi da versare sono:
- euro 10,00 per chi presenta il
M.U.D. su supporto magnetico od in via telematica;
- euro 15,00 per chi lo presenta
con modello cartaceo.
Si ricorda che è possibile anche
presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, con
utilizzo della firma elettronica (smart card).
Per l’invio telematico è
richiesto il pagamento con carta di credito o tramite il servizio Telemaco Pay.
MODALITÀ DI
COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
La modulistica da utilizzare per
la denuncia da presentare alla CCIAA di Brescia è sostanzialmente invariata
rispetto a quella degli anni precedenti.
La modulistica per la compilazione
su supporto cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico
(non è possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono
essere scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all’indirizzo
www.ecocerved.it.
Si ricorda che possono compilare
solo la “comunicazione semplificata” le imprese per le quali ricorrono
contemporaneamente le seguenti condizioni:
- presentano il MUD su supporto
cartaceo;
- producono non più di tre tipi
di rifiuti pericolosi;
- i rifiuti sono prodotti
nell’unità locale cui si riferisce la comunicazione;
- non utilizzano, per ciascun
rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, né più di tre destinatari.
SANZIONI
Occorre prestare particolare
attenzione al termine del 30 aprile 2011 (sabato) perché diversamente dagli
anni passati, a seguito dell’abrogazione dell’art.258 del D.Lgs.
n.152/206, non è più prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di importo
ridotto per la tardiva presentazione - entro il sessantesimo giorno successivo
alla scadenza del termine - della dichiarazione.
Gli
uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Tel.
030-399133).