FONDO AREE VERDI
(commento a cura del geom. Antonio Gnecchi)
Gli adempimenti comunali per il Fondo Aree Verdi
prende origine dall’articolo 43 della
legge regionale 12 del 2005 in base alla quale la Regione Lombardia ha
costituito il Fondo Aree Verdi da “alimentarsi” attraverso le maggiorazioni dei
contributi dei costi di costruzione
applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici
agricole nello stato di fatto.
Tali interventi sono infatti assoggettati ad una
maggiorazione percentuale del contributo di costruzione da destinare
obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento
della naturalità.
Riassumo, in breve, i provvedimenti che riguardano
l’argomento in trattazione:
1- Articolo 43, comma 2-bis della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (contributo di costruzione)
2- DGR 22 dicembre 2008, n. 8/8757 (BURL 12 gennaio
2009, n. 2)
3- DGR 10 febbraio 2010, n. 8/11297 (BURL 22 febbraio
2010, n.8)
4- DDG 15 novembre 2010, n. 8/11517 (BURL 22 novembre
2010, n. 47)
In un primo momento è intervenuta sull’argomento la
DGR 8/2008, emanando le Linee guida per la maggiorazione del contributo di
costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici
forestali.
In base alle succitate Linee guida è previsto che gli
interventi di nuova costruzione (e non di altri interventi) che sottraggono
superfici agricole nello stato di fatto
in cui si trovano sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del
contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed
un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
Successivamente la regione, con la DGR n. 8/11297 del
10 febbraio 2010 ha costituito il Fondo Aree Verdi da alimentarsi mediante le
maggiorazioni introdotte con la DGR 8757/10.
La Direzione Sistemi Verdi e Paesaggio della regione
ha emanato, infine, con atto dirigenziale (D.d.g. n.
11517 del 15 novembre 2010) ,contenente le disposizioni tecniche per il
monitoraggio del Fondo regionale. Tale atto prevede che tutti i comun
trasmettano a regione Lombardia le informazioni riguardanti ciascun titolo
abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma e ciascun
progetto di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della
naturalità attuato attraverso l’utilizzo delle suddette risorse finanziarie.
Innanzi tutto c’è da precisare come il disposto del
comma 2-bis, dell’articolo 43, della LR 12/05, determina un obbligo
all’attuazione del Fondo Verde, e non una possibilità.
Infatti, dal tenore della norma e in base alle Linee
guida per l’applicazione della norma dove si legge “sono assoggettati”, si
evince un obbligo alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione,
e non una facoltà.
I comuni, pertanto, devono attivarsi, o meglio,
dovevano attivarsi, per stabilire tale maggiorazione (oneri di urbanizzazione e
costo di costruzione) tra un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da
destinare obbligatoriamente a interventi forestali e naturalistici.
Il comma 2-bis è stato aggiunto all’articolo 43 con
l’articolo 1, della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, con l’intento di
raggiungere e perseguire obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e
valorizzazione del sistema rurale-paesaggistico-ambientale,
con particolare riguardo al recupero delle aree degradate.
L’obbligo decorreva dopo
l’emanazione delle Linee guida che avrebbero consentito l’effettiva e piena
operatività di tale disciplina, anche se era previsto l’emanazione di
successive disposizioni integrative.
Secondo le Linee guida della D.G.R. 8757, per nuove costruzioni si intendono quelle
definite dall’articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 12 del
2005.
Il contributo di costruzione di cui all’articolo 43,
che riguarda la base applicativa della maggiorazione, comprende sia gli oneri
di urbanizzazione (primari e secondari) sia il costo di costruzione, relativi
alle nuove costruzioni, fermo restando i casi di esonero (e non anche di
riduzione) previsti per legge (articolo 17, dPR n.
380 del 2001).
In caso di esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione, lo scomputo del contributo non può riguardare la maggiorazione
applicata ai sensi del comma 2-bis, articolo 43, LR 12/05.
Adempimenti comunali.
Entro il 12 aprile 2009 i comuni dovevano deliberare
(attraverso atto del consiglio comunale):
1- l’individuazione delle aree agricole nello stato di
fatto e loro rappresentazione
2- l’individuazione della maggiorazione del contributo
di costruzione, tra l’1,5 e il 5 per cento.
Per l’individuazione delle aree agricole nello stato
di fatto (indipendentemente dalla destinazione urbanistica) si poteva far
riferimento all’identificazione che la regione Lombardia aveva predisposto sul
SIT integrato, distinte tra cinque categorie predefinite.
Il comune poteva (ovvero può, se non lo ha ancora
fatto), in base a indagini conoscitive dei luoghi, motivare una individuazione
di maggior dettaglio rispetto a quella regionale, trasmettendo alla regione
stessa le risultanze su supporto informatico.
Questa individuazione doveva diventare, quindi, la
base per l’applicazione del contributo
di costruzione maggiorato per le nuove costruzioni previste su tali aree.
Diversamente, l’amministrazione comunale deve
confermare la perimetrazione delle aree come definite dalla regione, ed applicare una
diversificazione della maggiorazione
secondo le suddette Linee Guida.
Per l’individuazione della maggiorazione del
contributo, le Linee guida, forniscono ai comuni i criteri di adozione, diversi
a seconda che si tratti di aree con vincolo paesistico, a rischio idrogeologico
e idraulico e in classi di fattibilità geologica 3 e 4 , ovvero, in base al
valore agronomico del suolo.
Per le aree agricole ricadenti in Accordi di
Programma, ovvero Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale, nei
comuni capoluogo e nei comuni interessati da parchi regionali e nazionali, la
maggiorazione deve comunque essere applicata nella misura massima del 5 per
cento.
La DGR fornisce inoltre delle indicazioni di massima
da osservare in sede di predisposizione del PGT (o loro adeguamenti).
Dopo il 12 aprile 2009, se l’amministrazione comunale
non ha deliberato le maggiorazioni, trova piena applicazione la maggiorazione prevista
dalla legge nella misura massima del 5 %, da applicarsi alle aree agricole
individuate dalla perimetrazione regionale.
Utilizzo dei contributi.
Come già detto, questi contributi devono essere
finalizzati alla valorizzazione del sistema rurale e naturalistico del
territorio comunale, ed in particolare:
- alla costruzione della rete del verde e rete
ecologica
- alla valorizzazione delle aree verdi e alla
naturalità dei parchi locali di interesse sovacomunale
- alla valorizzazione del patrimonio forestale
- a favorire la naturalizzazione dei luoghi e
l’incremento del verde nell’ambito urbano e al recupero delle aree degradate.
A tale scopo sono state individuate:
• nell’Allegato A i riferimenti disciplinari e
normativi
• all’Allegato B gli interventi e servizi ambientali
non ammessi
Gestione dei contributi.
E’ in capo al comune che agisce individualmente o in sinergia con altri enti territoriali.
A questi contributi locali, la regione Lombardia
aggiungerà altre risorse proprie.
Le Linee guida contengono inoltre alcune indicazioni
sul monitoraggio del fondo aree verdi.
Sull’Allegato A vengono riportati i riferimenti
disciplinari normativi, mentre sull’Allegato B sono elencati gli interventi e i
servici ambientali NON ammessi a contribuito.
DGR 10 febbraio 2010, n. 8/11297
Con tale delibera viene costituito il Fondo Aree Verdi
in base alla LR 7/2010, demandando a Finlombardia spa
la gestione del fondo e altre funzioni, approvando ulteriori Linee guida
contenute nell’Allegato A.
L’articolo 1 non fa altro che confermare l’istituzione
del Fondo previsto dalla DGR 8/8757 del 2008, in conformità all’articolo 43, co 2-bis, LR n. 12/2005.
L’articolo 2 stabilisce i soggetti beneficiari del
fondo.
Gli articoli 3, 4 e 5 sanciscono, rispettivamente, il
soggetto gestore del fondo, la configurazione degli interventi finanziari e le
modalità di alimentazione del fondo.
Significativo è l’articolo 6 che regola l’accesso agli
interventi finanziari, mentre gli altri articoli specificano le modalità
operative di attuazione del fondo.
D.d.g. 15 novembre 2010, n. 8/11517 .
Con questo atto vengono fornite le modalità e le
specifiche tecniche secondo cui ciascuna Amministrazione comunale trasmetterà
le informazioni necessarie per il monitoraggio di cui al paragrafo 4 della DGR
n. 8757/2008. Vengono inoltre comunicate indicazioni utili per l’operatività
dei disposti normativi di cui all’articolo 43, commi 2-bis, 2.-bis1 e 2-bis2,
della legge regionale n. 12/2005 e dei successivi provvedimenti attuativi (DGR
n. 8757/2008 e DGR 11297/2010).
Il monitoraggio del Fondo verrà effettuato attraverso
un sistema informatico (front office) attivato entro
il 10 gennaio 2011.
Nelle more dell’avvio del sistema di monitoraggio
informatico tutti i comuni
trasmettono a regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio,
le informazioni necessarie al monitoraggio secondo le modalità contenute al
paragrafo 6.”Versamenti e modalità di monitoraggio nelle more dell’esercizio
del front office” dell’Allegato A al D.d.g. n. 11517 del 15 novembre 2010.
Le informazioni richieste riguardano ciascun titolo
abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma e ciascun progetto di intervento forestale di
rilevanza ecologica e di incremento della naturalità attuato attraverso l’utilizzo
delle suddette maggiorazioni.
In allegato
puoi scaricare i seguenti file:
• decreto del direttore generale n. 11517/2010
• tabella monitoraggio titoli abilitativi
• tabella monitoraggio progetti
Riassumo brevemente i contenuti dei punti che
costituiscono le disposizioni del citato decreto dirigenziale.
Punto 1 – riscossione proventi delle maggiorazioni.
Come sopra si diceva, si rimarca l’obbligo dei comuni alla riscossione dei
proventi delle maggiorazioni derivate da titoli abilitativi, a far tempo dal 12
aprile 2009.
Punto 2 – modalità di riscossione dei proventi delle
maggiorazioni. Sono esigibili mediante permesso di costruire, al momento del
suo rilascio, ovvero, prima dell’inizio lavori in caso di presentazione di Dia.
Tali adempimenti devono essere richiamati negli accordi di programma o nelle
convenzioni, anche se l’applicazione della maggiorazione si applicherà in sede
di rilascio di permesso di costruire o di Dia.
Punto 3 – versamento dei proventi. I comuni devono
versare alla Tesoreria regionale nei tempi previsti i proventi delle
maggiorazioni derivate dai titoli abilitativi a far data dal 12 aprile 2009.
Punto 4 – modalità di versamento. Per l’accesso al
sistema di monitoraggio, la trasmissione delle informazioni e per i versamenti
delle maggiorazioni, è indispensabile attenersi alle indicazioni riportate
sulla D.d.g.
Punto 5 – monitoraggio. Tutti i comuni devono
trasmettere a regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio. Per
ciascun titolo abilitativo e per ciascun progetto di intervento forestale, etc, i comuni devono:
accedere al sistema di monitoraggio
compilare i campi inserendo le informazioni
richieste
definire nel sistema:
- l’individuazione delle aree agricole nello stato di
fatto trasformate, ovvero
- l’individuazione delle aree trasformate per
l’attuazione dei progetti riguardanti gli interventi forestali, etc.
Punto 6 – versamenti e modalità di monitoraggio nelle
more del front office (attivo dal 10 gennaio 2011).
Per meglio espletare le suddette funzione è opportuno attenersi alle
indicazioni riportate sulla D.d.g.
Il monitoraggio del Fondo viene effettuato attraverso
un sistema informativo, attivato dal 10 gennaio 2011. Nelle more dell’avvio del
sistema di monitoraggio, tutti i comuni trasmettono alla regione Lombardia le
informazioni prescritte secondo le modalità contenute al paragrafo 6
dell’Allegato A della D.d.g. n. 11517/2010.
Le informazioni richieste riguardano ciascun titolo
abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma e ciascun
progetto di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della
naturalità attraverso l’utilizzo delle suddette maggiorazioni.
Spazio Regione – Infocomuni
dal febbraio 2011 riporta le informazioni utili ai comuni di pianurasul Fondo Aree Verdi che, per comodità di
consultazione, a margine si riportano.
In ultima analisi, le principali informazioni sul
Fondo Aree Verdi, si possono così riassumere.
I comuni devono attivarsi all’espletamento degli
adempimenti previsti dall’articolo 43, della legge regionale n. 12/2005 e
successive DGR e comunque, in difetto dell’individuazione delle aree agricole
nello stato di fatto e loro rappresentazione, nonché della maggiorazione del
contributo di costruzione, dovranno attenersi all’individuazione delle aree
agricole del SIT integrato della regione e applicare la percentuale massima del
5% per le nuove costruzioni assentite in tali aree (indipendentemente dalla
classificazione urbanistica del proprio strumento urbanistico).
I comuni si devono altresì attivare per svolgere le
operazioni di monitoraggio attraverso il sistema informatico della regione
Lombardia.
I responsabili dei Servizi tecnici devono, in sede di:
- nuova costruzione assentita mediante rilascio del
permesso di costruire,
- nuova costruzione assentita mediante la
presentazione della Dia
- nuova costruzione assentita mediante accordi di
Programma o PII di interesse regionale
- nuova costruzione
assentita in ambiti di piani attuativi o di trasformazione urbanistica
previste in aree agricole nello stato di fatto e cioè:
1- aree agricole vere e proprie
2- praterie naturali d’alta quota
3- boschi a densità bassa
4- aree in evoluzione
5- aree umide interne
provvedere a:
a) perfezionare ed adeguare la modulistica relativa ai
suddetti titoli abilitativi
b) perfezionare ed adeguare gli accordi e le
comunicazioni alle disposizioni di cui
trattasi
c) applicare le maggiorazioni al contributo di
costruzione in sede di rilascio del titolo abilitativo o di assenso Dia per
interventi di nuova costruzione in ambiti subordinati ad accordi o convenzioni
vigenti
d) effettuare i versamenti dei proventi delle
maggiorazioni riscosse
e) effettuare le operazioni relative al monitoraggio
informatico
Gli stessi UTC devono informare le
proprie amministrazioni comunali degli adempimenti previsti dalle disposizioni
in esame, valutando se attenersi all’individuazione delle aree agricole del SIT
regionale oppure ad una propria e motivata individuazione comunale, ma
soprattutto per stabilire la percentuale di maggiorazione del contributo.
Il problema che si pone, per il
periodo transitorio tra l’entrata in vigore di questo obbligo (12 aprile 2009)
ad oggi, è quello di recuperare le eventuali maggiorazioni non riscosse (del
5%) per i titoli abilitativi assentiti relativi alle sole nuove costruzioni.
Queste costruzioni, come già
ricordato, sono quelle definite
dall’articolo 27 della LR 12/2005, che comprendono i manufatti fuori terra o
interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma
esistente, qualunque sia la loro destinazione d’uso, quindi, residenziale,
produttiva, commerciale, direzionale, terziaria, etc.
Ad esclusione dei casi sottratti al contributo di
costruzione (es. nuova costruzione dell’imprenditore agricolo), secondo quanto
dispone la DGR del 2008, è necessario il recupero di tali somme e il loro
versamento e monitoraggio nelle forme stabilite. La DGR 8/8757 del 22 dicembre 2008, infatti, al 1.2 –
adempimenti comunali – dispone che “decorso il termine di tre mesi, sopra
indicato, senza che l’amministrazione comunale si sia espressa mediante
delibera consiliare, troverà comunque applicazione la maggiorazione prevista ex
lege, da
intendersi fissata nell’importo massimo individuato dal legislatore
regionale, cioè del 5% del contributo di costruzione, da applicarsi alle aree
indicate dalla perimetrazione regionale. Resta inteso
che successivamente l’amministrazione può assumere una specifica
determinazione, nel rispetto delle presenti Linee guida in merito alla
graduazione della maggiorazione,
rimanendo confermata la perimetrazione della aree
come definita dalla regione”.
Quanto sopra, a mio avviso, si applica fin tanto che i
comuni non abbiano a deliberare le individuazioni delle aree agricole nello
stato di fatto, sulla scorta di indagini conoscitive, opportunamente motivate,
di maggior dettaglio, da inviare alla regione per le successive modifiche del
SIT integrato.
In base alle suddette valutazioni, il comune formulerà
la propria deliberazione del consiglio comunale, attuativa dell’articolo 43,
della LR 12/05 e delle DGR successivamente emanate, in particolar modo per
quanto riguarda gli adempimenti comunali sopra richiamati, senza dimenticare di
assumere determinazioni in ordine al periodo intercorrente tra il 12 aprile
2009 e la data della deliberazione comunale, assumendosi in carico gli obblighi
per il monitoraggio prescritto attraverso il sistema informatizzato della
regione.
Gli eventuali progetti di interventi forestali a rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità da attuare attraverso l’utilizzo
delle maggiorazioni, dovranno seguire le indicazioni e le direttive dettate
dalle DGR sopra citate.
I contributi a tutela dell’ambiente e del paesaggio
(per i comuni di pianura) possono essere richiesti dai comuni secondo le
indicazioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (2007-2013) che è stato
riportato nello Spazio Regione – Infocomuni.
Fondo Aree Verdi
E’ attivato il sistema informatizzato per il
monitoraggio del Fondo Aree Verdi, alimentato dalle maggiorazioni dei
contributi di costruzione, applicate agli interventi di nuova costruzione che
sottraggono superfici agricole.
I comuni devono trasmettere a regione Lombardia,
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, le informazioni riferite a:
- titoli abilitativi che danno luogo alle
maggiorazioni previste
- progetti di intervento forestale di rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità attuato attraverso l’utilizzo delle
maggiorazioni.
La trasmissione delle informazioni avviene
attraverso il sistema di monitoraggio informatico (front
office) accessibile dal sito www.sistemiverdi.regione,lombardia.it
Terminata la trasmissione delle informazioni, il
sistema rilascia un codice alfanumerico, da usare come causale del versamento a
regione Lombardia.
Il versamento al Fondo Aree Verdi può essere
effettuato mediante:
bonifico bancario – codice IBAN IT58 Y030 6909 7900
0000 0001 918 INTESA SAN PAOLO
oppure
C/C postale n. 481275 – da intestare a “TESORERIA
DELLA REGIONE LOMBARDIA”, Via Pirelli, n. 12 – 20124 Milano
Fonte
Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio
D.d.g. n. 11517 del 15 novembre 2010 – BURL n.47 del 22
novembre 2010
Contributi a tutela dell’ambiente e del paesaggio
(per i comuni di pianura)
La misura 216 “investimenti non produttivi” del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 sostiene la realizzazione, nelle
zone di pianura, di siepi, filari, fasce tampone boscate
e zone umide ed il recupero di fontanili.
Destinatari.
Possono richiedere i contributi comuni e altre persone
giuridiche di diritto pubblico o privato, persone fisiche nonché imprese
individuali, società e cooperative agricole titolari di partiva IVA ed iscritte
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Tutti gli interventi
devono essere realizzati nei comuni di pianura secondo la classificazione
ISTAT.
Risorse disponibili
Sono disponibili 24 milioni di euro.
Azioni ammissibili.
Le azioni finanziabili sono:
A. costruzione di siepi, filari e fasce tampone boscate;
B. recupero ambientale e funzionale di fontanili;
realizzazione di zone umide d’interesse naturalistico e faunistico su terreni
agricoli.
Le specifiche tecniche per le diverse azioni sono
indicate nel documento tecnico allegato al bando.
La Misura 216 è strettamente connessa con la Misura
214 “Pagamenti agroambientali” del PSR. I beneficiari
della misura 216 potranno, quindi, negli anni successivi a quello di impianto
delle strutture, aderire alla Misura 214, in particolare per le azioni F
(Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate)
e G (Miglioramento ambientale del territorio).
Entità dell’aiuto e importo massimo di spesa.
Per tutte le tipologie di intervento è riconosciuto un
contributo pari al 100% delle spese ammissibili.
L’importo massimo di spesa ammessa per ciascuna
domanda è fissato in 300.000 euro
Presentazione della richiesta di contributo.
Le domande di contributo devono essere presentate per
via telematica tramite il SIARL – Servizio Informativo Agricolo della Regione
Lombardia e in copia cartacea, corredata da tutta la documentazione indicata
nel bando, alla Provincia competente per territorio entro il 31
maggio 2011. La valutazione delle domande e la conseguente graduatoria
verranno fatte in due tempi, a seconda della data di presentazione (dal
10.01.2011 al 31.03. 2011 e dal 01.04.2011 al 31.05.2011).
Informazioni.
Possono essere
richieste informazioni a Andrea Boria, Provincia di Brescia, settore
Agricoltura, tel. 030/3749003, aboria@provincia.brescia.it
Fonti
DGR n. 10086 del 07/08/2009 – BURL n. 35 del
04/09/2009, 4° supplemento straordinario
DDS n. 13738 del 29/12/2010 – BURL n. 2 del 10/01/2011
Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura
integrale dei provvedimenti citati.