PRIVACY
- NUOVE AUTORIZZAZIONI
(Garante
per la tutela dei dati personali, Provv. 29/9/99, nn. da 1/1999 a 7/1999)
Il
Garante della privacy ha rilasciato nuove autorizzazioni generali, con
efficacia dal 1° ottobre 1999 fino al 30 settembre 2000, relative al
trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, dei dati sullo stato di
salute e la vita sessuale. Altre autorizzazioni riguardano il trattamento dei
dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
dei liberi professionisti; delle imprese che svolgono attività bancarie,
creditizie, assicurative, di gestione di fondi o del settore turistico o del
trasporto; di soggetti che svolgono sondaggi e ricerche, attività di elaborazione
dati e selezione del personale, nonché da parte degli investigatori privati.
L'Autorità
ha, inoltre, rilasciato una nuova autorizzazione generale per il trattamento di
dati di carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici e soggetti pubblici
(cfr. Provv. n. 10/1999, come integrato dai Provv. 3 giugno 1999 e 9 settembre
1999).
Il
rinnovo consente alle diverse categorie di soggetti interessati di non dover
richiedere apposite autorizzazioni caso per caso, in quanto è sufficiente
osservare le prescrizioni contenute nei provvedimenti generali.
Il
30 settembre scorso sono, infatti, scaduti i termini di efficacia di tali
provvedimenti a carattere generale che l'Autorità ha rilasciato nei confronti
di diverse categorie di soggetti che, per ragioni di lavoro o di ufficio,
utilizzano alcuni dati di carattere giudiziario e sensibile.
Modifiche
In
generale, le nuove autorizzazioni non contengono mutamenti sostanziali
(soprattutto per quelle relative al trattamento dei dati sensibili da parte
delle imprese che svolgono attività bancarie, creditizie, assicurative, di
gestione di fondi o del settore turistico e degli investigatori privati - cfr.
rispettivamente provv. nn. 5/1998 e 6/1998), ad eccezione di alcune lievi
modifiche determinate dall'emanazione dei seguenti decreti legislativi:
-
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (D.Lgs. n.
135/1999);
-
individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali effettuato con o senza strumenti elettronici o automatizzati (D.P.R.
n. 318/1999);
-
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca
scientifica (D.Lgs. n. 281/1999);
-
garanzia della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario (D.Lgs. n.
282/1999).
Richiesta
L'autorizzazione
al trattamento dei dati sensibili e giudiziari è rilasciata, di regola, senza
richiesta di parte, solo nei casi di trattamento dei dati sensibili nei
rapporti di lavoro e di trattamento di tali dati per associazioni e fondazioni.
In
tutti gli altri casi, l'autorizzazione può essere rilasciata anche senza
richiesta di parte.
Rapporti
di lavoro
Nel
provvedimento che riguarda i rapporti di lavoro, il trattamento dei dati
sensibili non è più previsto per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi e per garantire le pari opportunità (cfr. Provv. n. 1/1998).
Stato
di salute
Nel
provvedimento che concerne il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato
di salute e la vita sessuale, l'autorizzazione è concessa agli organismi e alle
case di cura private e ogni altro soggetto con il consenso (non più
necessariamente scritto) degli interessati. Inoltre, l'autorizzazione è
rilasciata oltre ai soggetti previsti l'anno scorso, anche alle persone fisiche
e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari, dei
donatori e alle operazioni indispensabili all'effettuazione di trapianti di
organi e tessuti e donazioni di sangue (cfr. Provv. n. 2/1998).
Associazioni
e fondazioni
Nei
provvedimenti sul trattamento dei dati sensibili da parte di associazioni e
fondazioni e dei liberi professionisti, quest'anno è previsto che
l'autorizzazione può essere rilasciata anche per l'esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi
in materia (cfr. rispettivamente Provv. nn. 3/1998 e 4/1998).