PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

 

E’ stato assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati il Disegno di legge recante “Proroga dei termini per l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale” (DDL 4299/C).

In particolare, il provvedimento, a modifica della L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale):

- proroga il termine finale per l’esercizio della delega da ventiquattro a trenta mesi (quindi dal 21 maggio al 21 novembre);

- innalza, da sessanta a novanta giorni, il termine a disposizione delle Commissioni parlamentari per l’espressione del parere sugli schemi attuativi di decreto legislativo;

-  proroga, da due a tre anni, il termine per l’adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, decorrente dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi da integrare e correggere;

- stabilisce che qualora il termine per il parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni prima del termine finale della delega o successivamente, operi un meccanismo di scorrimento automatico del termine finale di centocinquanta giorni (viene così soppresso il vigente meccanismo della proroga suscettibile di apposita richiesta);

- proroga il termine per l’adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane da trentasei a quarantotto mesi dall’entrata in vigore della legge delega;

- allinea ai nuovi termini previsti per l’esercizio della delega primaria l’adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall’ordinamento europeo;

- esclude l’applicazione del nuovo termine per l’espressione del parere parlamentare (novanta giorni anziché sessanta), nonché la previsione dello “scorrimento automatico” del termine finale della delega, per gli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell’intesa prescritta dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009.