CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI - GUIDA ALL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legislativo
14 marzo 2011, n.23, attuativo del “Federalismo Fiscale Municipale”, e con
l’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7
aprile 2011, diventa pienamente operativa la possibilità di optare per
l’applicazione della “cedolare secca” sul reddito da affitto di abitazioni,
anche per i contratti già in corso al 2011.
Come noto, l’istituto, introdotto dal 2011 dall’Art.3
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 consente di
“sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, comprensivo
delle relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad
un’imposta “secca” del 21% (per i contratti “a canone libero”) o del 19% (in
caso di contratti “a canone concordato”), sostitutiva anche dell’imposta di
registro e di bollo.
Con il citato Provvedimento del 7 aprile 2011 sono
state dettate le modalità di esercizio dell’opzione per tale regime
sostitutivo, nonchè quelle connesse al versamento, in
acconto e a saldo, della “cedolare secca”.
Sul tema, l’ANCE ha predisposto un Dossier operativo
che si pubblica di seguito con il quale sono state fornite le prime indicazioni
in ordine all’ambito applicativo del regime sostitutivo (soggetti ed immobili ammessi),
alle modalità operative per l’esercizio dell’opzione ed a quelle di versamento
dell’imposta, con un focus sui profili sanzionatori, che subiscono un
sostanziale inasprimento.
La
“cedolare secca” per gli affitti di abitazioni: guida all’esercizio
dell’opzione
1. Ambito soggettivo
2. Ambito oggettivo
3. Opzione per la “cedolare secca”
3.1. Modalità di esercizio dell’opzione
3.2 Durata
3.3 Casi particolari
4. Modalità di versamento
5. Sanzioni
1. Ambito soggettivo
L’opzione per la “cedolare secca” può essere
esercitata dal locatore, persona fisica, che possieda l’unità abitativa in
qualità di:
- proprietario,
- titolare di diritto reale di godimento, quale
l’usufruttuario.
Ai sensi dell’art.3, co. 6,
del D.Lgs. 23/2011, sono di contro esclusi dalla
possibilità d’opzione gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Tale divieto implica l’esclusione dall’opzione nel
caso di locazione di abitazioni possedute da soggetti Irpef nell’ambito
dell’esercizio delle suddette attività (imprenditori individuali o società di
persone (1)). Allo stesso modo, sono escluse le locazioni effettuate da società
di capitali e dagli altri soggetti IRES (2).
Fattispecie particolare è rappresentata dalle
locazioni di abitazioni effettuate da società semplici, soggetti Irpef non
esercenti attività commerciale.
In tal caso, infatti, pur non essendo una persona
fisica, la società semplice ne ha le medesime caratteristiche (soggetto Irpef)
ed il reddito percepito è giuridicamente qualificato come “reddito da
fabbricati” imputato direttamente ai soci, in base alle quote di partecipazione
alla società. In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria potrebbe consentire
l’applicazione della “cedolare secca” anche con riferimento alle locazioni di
abitazioni effettuate da tali soggetti.
L’esclusione opera anche per le locazioni di
abitazioni effettuate da imprese edili, o società immobiliari, sia per gli
immobili patrimonializzati, che per gli immobili
“merce” (abitazioni costruite per la vendita).
In tali ipotesi, pertanto, il reddito viene tassato in
base agli ordinari criteri stabiliti dagli artt. 85 e 90 del TUIR - D.P.R.
917/1986 (rispettivamente, a costi e ricavi per i fabbricati “merce”, e, per i
beni patrimonializzati, canone di locazione, ridotto
di un importo massimo pari al 15% dello stesso, per le spese di manutenzione
ordinaria documentate ed effettivamente rimaste a carico).
Nessun requisito soggettivo è previsto, invece, per il
locatario.
Ciò vuol dire che locatario potrebbe essere, oltre ad
una persona fisica, anche una impresa o una società purché la stessa utilizzi
effettivamente a fini abitativi l’unità (ad esempio, nell’ipotesi di abitazione
concessa in uso ai propri dipendenti).
Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti dal
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Viceversa, la locazione ad una società che non
utilizzi direttamente l’abitazione, ma che, a sua volta, la sublochi ad uso
residenziale a soggetti terzi, dovrebbe essere esclusa dalla possibilità
d’opzione.
2. Ambito oggettivo
La locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari
abitative, locate ad uso abitativo.
Ciò implica che l’opzione è consentita solo
nell’ipotesi in cui siano soddisfatte congiuntamente le seguenti 2 condizioni:
- l’unità immobiliare deve essere accatastata in una
delle categorie abitative del Gruppo A (ad eccezione, quindi, dell’A/10,
relativa a “uffici e studi privati”),
- la locazione deve essere ad uso abitativo.
Ne deriva, pertanto, che il regime sostitutivo non può
trovare applicazione in presenza, ad esempio, di un’unità che, seppur
accatastata in A/2 - “abitazione civile”, sia locata ad uso ufficio.
Specularmente, la medesima esclusione opera anche nell’ipotesi di ufficio
(accatastato in A/10), locato ad uso abitativo.
L’art.3, co. 2, ammette inoltre
la possibilità di optare per la “tassa piatta” anche con riferimento alle
pertinenze, qualora “locate congiuntamente all’abitazione”.
Tale espressione non è stata ulteriormente dettagliata
dal Provvedimento attuativo, per cui si attendono precisazioni ministeriali
sulla possibilità di esercitare l’opzione anche con riferimento ai contratti di
locazione di pertinenze, integrativi del negozio originario avente ad oggetto
l’abitazione.
In ogni caso, la nuova imposta può applicarsi, sempre
in via facoltativa, anche ai contratti per i quali non vi è l’obbligo di
registrazione (art.2-bis della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986)
(3).
La “tassa piatta” può essere applicata, inoltre, anche
se il contratto di locazione ha ad oggetto un’abitazione per cui s’intende
esercitare l’opzione ed altri immobili per i quali questa è esclusa o non si
intenda esercitarla. In tal caso, la cedolare si applicherà soltanto sul canone
relativo all’abitazione “opzionata”, e, se previsto un canone unitario, sulla quota
parte di questo riferibile all’unità residenziale in proporzione alla rendita
da questa prodotta.
Nei contratti misti (con più immobili locati), si
riscontra nella pratica anche l’ipotesi di abitazioni pertinenziali
ad immobili non residenziali, quale ad esempio un negozio con alloggio di
pertinenza.
Premessa la necessità di chiarimenti in merito, si è
portati a ritenere che il contribuente non possa optare per la tassazione
sostitutiva con riferimento al canone relativo all’abitazione, poiché il vincolo
pertinenziale fa sì che la locazione dell’unità ad
uso residenziale sia ricondotta al contratto principale, che ha per oggetto la
locazione dell’immobile commerciale. Tuttavia, è auspicabile che
l’Amministrazione estenda anche in questa ipotesi la possibilità di separare il
destino dei due immobili, riconoscendo l’opzione per la sola abitazione.
3. Opzione per la “cedolare secca”
Ai sensi del co. 1 del più
volte citato art.3 del D.Lgs. 23/2011, il nuovo
istituto della “cedolare secca” si inserisce nell’ordinamento come regime
alternativo, scelto facoltativamente dal locatore, “in deroga” rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (di cui all’art.37, co. 4-bis, D.P.R. 917/1986).
Si ricorda, in proposito, che, in base al regime
ordinario, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arte e
professione, il reddito derivante dalla locazione di abitazioni concorre alla
determinazione del reddito complessivo e sconta l’aliquota marginale propria
del contribuente, applicata sul maggiore importo tra rendita catastale
rivalutata del 5% (4) ed il canone di locazione annuo ridotto forfetariamente
del 15% (5) (art.37, co.
4bis, D.P.R. 917/1986), a cui si aggiunge un ulteriore abbattimento del 30%
(che porta a ridurre il canone per un totale del 40,5%) nel caso si tratti di
contratti di locazione “a canone concordato” (art.8, co.
1, Legge 431/1998).
Resta fermo che, in assenza di esercizio dell’opzione
da parte del locatore per l’applicazione della “cedolare secca”, continuerà ad
applicarsi tale regime.
Le aliquote d’imposta applicabili, in caso di scelta
per la “tassa piatta”, sono fissate al:
- 21% per i contratti a canone libero;
- 19% per i contratti “a canone concordato” (6).
A differenza da quanto previsto in regime ordinario,
la base imponibile sarà costituita dall’intero canone di locazione annuo, fermo
restando che, ai sensi dell’art.3, co. 6, il reddito
derivante dai contratti di locazione delle abitazioni non potrà essere
inferiore al reddito determinato ai sensi dell’art.37, co.
1, del D.P.R. 917/1986 - TUIR (applicazione della rendita catastale
dell’immobile rivalutata del 5%).
Peraltro, l’art.3, co. 7,
stabilisce che, anche in caso di opzione per la “cedolare secca”, il reddito
assoggettato all’imposta sostitutiva concorrerà, insieme agli altri requisiti
reddituali, ai fini:
- del calcolo per il riconoscimento della spettanza, o
per la determinazione di deduzioni, detrazioni, ovvero di altri benefici, anche
di natura non tributaria;
- dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.).
L’imposta così determinata sostituirà, per tutti i
contratti:
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
e le relative addizionali regionali e comunali (7);
- l’imposta di registro ed il bollo dovute sul
contratto di locazione (8).
- l’imposta di registro ed il bollo sulla risoluzione
e sulle proroghe dello stesso (9).
Diversamente, in caso di cessione del contratto, resta
ferma l’applicazione del regime ordinario, anche quando si esercita l’opzione
per la “cedolare secca”, che non assorbe l’imposta di registro e di bollo
dovute in tale ipotesi (10).
A tal riguardo, l’art.3, co.
4, D.Lgs. 23/2011, specifica che, in caso di opzione
per la cedolare, non si farà comunque luogo al rimborso dell’imposta di
registro e di bollo eventualmente già pagate.
Da evidenziare, inoltre, che l’esercizio dell’opzione
sospende, per un periodo corrispondente alla durata della stessa, la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista, a qualsiasi titolo, nel
contratto, ivi inclusa la variazione Istat dell’ “indice nazionale dei prezzi
al consumo” (art.3, co. 11, D.Lgs.
23/2011).
Tra l’altro, pena l’inefficacia dell’opzione, il
locatore ne deve dare preventiva comunicazione al locatario, mediante lettera
raccomandata, con la quale rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere
l’aggiornamento del canone, anche se ciò era previsto dal contratto a qualsiasi
titolo. Per espressa previsione normativa, tali disposizioni sono inderogabili
(art.3, co. 11).
Si segnala, inoltre, che, anche in caso di esercizio
dell’opzione, resta comunque fermo l’obbligo di registrazione del contratto
(nonché della proroga e risoluzione dello stesso), entro i termini stabiliti
dall’art.17 del D.P.R. 131/1972 (11), e tale adempimento assorbe anche tutti
gli ulteriori obblighi di comunicazione, che pertanto non saranno più necessari
(12).
Allo stesso modo, resta fermo l’obbligo della presentazione
della dichiarazione dei redditi.
3.1. Modalità di esercizio dell’opzione
Ferma restando l’inderogabilità delle norme relative
alla comunicazione preventiva al locatario di esercizio dell’opzione ed alla
rinuncia espressa di ogni forma d’aggiornamento del canone, con il
Provvedimento del 7 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le
modalità operative per l’adesione alla tassazione sostitutiva.
A regime, l’esercizio dell’opzione deve essere
effettuata, distintamente da ciascun locatore, in sede di registrazione del
contratto di locazione, utilizzando appositi modelli approvati dal suddetto
Provvedimento.
In particolare, si tratta del:
- “Modello SIRIA”, che può essere utilizzato per la
registrazione del contratto e per il contestuale esercizio dell’opzione, solo
in presenza di tutte le seguenti condizioni:
• numero di locatori non superiore a 3,
• tutti i locatori optano per la cedolare,
• numero dei conduttori non superiore a 3,
• una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non
superiore a 3,
• tutti gli immobili oggetto del contratto censiti con
attribuzione di rendita,
• contratto contenente solo il rapporto di locazione,
senza ulteriori pattuizioni.
Il suddetto Modello deve essere presentato
esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero tramite
i soggetti incaricati di cui all’art.3, co.3, D.P.R.
322/199813, al quale non va allegato il contratto (quest’ultimo da conservare,
unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione del Modello rilasciata dal
servizio telematico, e da esibire solo in caso di richiesta da parte
dell’Amministrazione finanziaria);
- “Modello 69”, da utilizzare per la registrazione del
contratto e per il contestuale esercizio dell’opzione, nell’ipotesi in cui non
sussistano le condizioni per l’utilizzo del “Modello SIRIA” e, in ogni caso,
per la registrazione di tutti gli eventi successivi connessi al contratto di
locazione (proroga, risoluzione o cessione dello stesso).
Tale Modello, che può sostituire il Modello di
comunicazione dei dati catastali (cd. “CDC” (14)), deve essere presentato
esclusivamente in modalità cartacea, in duplice copia, agli Uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i termini di registrazione del
contratto (da assolvere con la trasmissione dei suddetti Modelli) e di
contestuale esercizio dell’opzione per la “cedolare secca”, vale, a regime, la
scadenza fissata dall’art.17 del D.P.R. 131/1986, per cui la stessa va
effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dal verificarsi del
successivo evento connesso allo stesso (proroga, risoluzione o cessione).
L’opzione può essere esercitata anche durante la
durata del contratto, in una delle annualità successive alla prima. In questo
caso, il Provvedimento dell’Agenzia stabilisce che tale possibilità è ammessa
nel termine di versamento del’imposta di registro relativa all’annualità per la
quale s’intende optare per la tassazione sostitutiva (30 giorni a decorrere
dalla scadenza della stessa), mediante presentazione del “Modello 69”.
Inoltre, per i contratti per i quali non sussiste
l’obbligo di registrazione (15), il locatore può applicare la “cedolare secca”
in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è
prodotto il reddito, oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione
volontaria del contratto medesimo.
Per i contratti già in corso al 2011, il Provvedimento
indica specifiche tempistiche e modalità d’opzione differenti per riconoscere,
ai contribuenti, la possibilità di accedere alla tassazione sostitutiva anche
per i contratti in essere nel periodo transitorio, che va dal 1° gennaio 2011
(data a decorrere dalla quale il reddito da locazione può essere assoggettato
alla “cedolare secca”) al 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 e del Provvedimento attuativo).
In particolare, tali disposizioni transitorie
riguardano:
Contratti conclusi, prorogati e risolti, già
registrati al 7 aprile 2011
In tutti i suddetti casi, non si fa comunque luogo al
rimborso delle imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto,
per il periodo d’imposta 2011, al versamento dell’acconto della “cedolare
secca”, ove dovuto.
Contratti conclusi e prorogati, da registrare dal 7
aprile 2011
In particolare, per quanto riguarda i termini di
registrazione di tali contratti (e, quindi, di esercizio dell’opzione),
l’Amministrazione finanziaria, nel rispetto dell’art.3, co.2,
dello “Statuto del Contribuente” (legge 212/2000), ha concesso termini più ampi
degli ordinari 30 giorni, fissando al 6 giugno 2011 il termine ultimo per la
registrazione di quei contratti i cui termini di registrazione scadano tra il 7
aprile 2011 e il 6 giugno 2011.
In sostanza, rientrano in tale “proroga” i contratti
stipulati o prorogati dall’8 marzo 2011 (i cui termini ordinari di
registrazione scadrebbero dal 7 aprile in poi) al 6 maggio 2011 (i cui termini
di registrazione scadono ordinariamente il 6 giugno 2011).
Circa le modalità operative, in sede di prima
registrazione del contratto, l’opzione è esercitabile dal contribuente,
mediante la presentazione del “Modello SIRIA” (ove ne sussistano le condizioni
d’utilizzo), o del “Modello 69”.
In caso di proroga, l’opzione si esprime con la
presentazione del “Modello 69”.
Contratti risolti, da registrare dal 7 aprile 2011
L’opzione espressa in sede di risoluzione del
contratto consente la non applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta
di bollo sulla risoluzione stessa e vincola il locatore al versamento
d’acconto, ove dovuto, della “cedolare secca” relativa al periodo d’imposta
2011.
3.2 Durata
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del
regime sostitutivo per l’intero periodo di durata del contratto, o della
proroga, ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di
opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.
Tuttavia, è fatta salva la facoltà di revocare
l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa
è stata esercitata, con modalità che verranno stabilite con apposito
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, la revoca
è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di
registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento della
stessa.
La revoca, inoltre, non esclude comunque la
possibilità di optare nuovamente per la “tassa piatta” con riferimento alle
annualità successive, mediante presentazione del “Modello 69” entro il termine
per il versamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di
riferimento.
Con tale modalità, il contribuente ha quindi la
possibilità di valutare, anno per anno, la convenienza tra la tassazione
ordinaria Irpef e quella sostitutiva.
3.3 Casi particolari
Il Provvedimento del 7 aprile 2011 esamina alcune
fattispecie particolari:
Diversi locatori
Nell’ipotesi di unico contratto di locazione,
stipulato da 2 o più locatori, l’opzione deve essere esercitata singolarmente
da ciascuno dei soggetti interessati (mediante presentazione degli appositi
Modelli- “Modello SIRIA” ove consentito o “Modello 69”) ed ha effetti solo per
coloro che ne hanno fatto scelta.
I locatori che non esercitano l’opzione sono invece
tenuti al versamento de:
- l’imposta di registro calcolata sulla parte del
canone di locazione loro imputabile, in base alle quote di possesso (versata
per l’intero importo stabilito, nei casi in cui la norma fissa l’ammontare
minimo dell’imposta dovuta),
- l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
In tal ambito, resta da chiarire se la rinuncia a
qualsiasi forma di aggiornamento del canone, valga inderogabilmente anche per i
locatori che non intendano avvalersi della tassazione sostitutiva.
Immobili con unità non abitative (canone unico o meno)
Come precedentemente indicato (16), la “tassa piatta”
può essere applicata anche se il contratto di locazione ha ad oggetto
un’abitazione per cui s’intende esercitare l’opzione ed altri immobili per i
quali questa è esclusa o non si intenda esercitarla.
In tal caso, la cedolare si applicherà soltanto sul
canone relativo all’abitazione “opzionata”, e, se previsto un canone unitario,
sulla quota parte di questo riferibile all’unità residenziale in proporzione
alla rendita da questa prodotta.
Specularmente, con riferimento alle unità immobiliari
per le quali non si applica la “cedolare secca”, il locatore è tenuto al
versamento de:
- l’imposta di registro, da calcolarsi solo sui canoni
riferiti a tali unità, ovvero, in caso di canone unico, sulla parte di questo
imputabile a ciascuno di questi immobili in proporzione alla rendita,
- l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
4. Modalità di versamento
Per quanto riguarda il versamento dell’imposta,
l’art.3, co.4 del D.Lgs.
23/2011 stabilisce che opererà lo stesso termine già fissato per il versamento
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (acconti entro il 16 giugno e 30
novembre e saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo), fissando inoltre che
l’acconto sia pari:
- per il 2011, all’85% dell’imposta dovuta,
- dal 2012, al 95% dell’imposta dovuta.
In acconto e a saldo, il versamento della cedolare
secca deve essere eseguito con le modalità stabilite dall’art. 19 del D.Lgs. 241/1997 (tramite Modello F24) (17).
Per la disciplina relativa a liquidazione,
accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni, interessi e contenzioso
riferiti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Versamenti in acconto per l’anno 2011
Per i contratti in corso nell’anno 2011, in assenza di
riferimenti storici, il versamento dell’acconto, pari all’85% dell’imposta
dovuta, deve essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se
d’importo inferiore a 257,52 euro;
- in 2 rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad
257,52 euro, di cui:
1. la prima, nella misura del 40% dell’acconto (34%
dell’imposta dovuta), entro il 16 giugno 2011 (ovvero entro il 18 luglio 2011
con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).
La prima rata dell’acconto della “cedolare secca” può
essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli
interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’Irpef (18);
2. la seconda, nella restante misura del 60%
dell’acconto (51% dell’imposta dovuta), entro il 30 novembre 2011.
Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se
l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro. Il versamento
dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2011 non si considera carente se di
importo almeno pari all’85 per cento dell’ammontare della “cedolare secca”.
Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, sono specificati alcuni casi particolari:
- per i contratti in corso alla data del 31 maggio
2011 e per quelli scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della
predetta data, in presenza delle condizioni sopra indicate, il versamento
d’acconto è effettuato in 2 rate;
- per i contratti con decorrenza successiva al 31
maggio 2011, il versamento d’acconto è effettuato, in unica rata, entro il 30
novembre 2011;
- per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011
il versamento in acconto non è dovuto.
Versamenti in acconto dal periodo d’imposta 2012
Il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta
dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun
anno, se d’importo inferiore a 257,52 euro;
- in 2 rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad
257,52 euro, di cui:
1. la prima, nella misura del 40% dell’acconto (38%
dell’imposta dovuta), entro il 16 giugno di ciascun anno (ovvero entro il 18
luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).
La prima rata dell’acconto della “cedolare secca” può
essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli
interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’Irpef (19);
2. la seconda, nella restante misura del 60%
dell’acconto (57% dell’imposta dovuta), entro il 30 novembre.
Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se
l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro. Il versamento
dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari all’95%
dell’ammontare della “cedolare secca”.
Versamento a saldo
Anche per il versamento a saldo della “cedolare
secca”, dovuto entro il 16 giugno dell’anno successivo, si applicano le
disposizioni in materia di versamento a saldo dell’Irpef.
5. Sanzioni
Il Decreto Legislativo prevede specifiche sanzioni
connesse all’inosservanza delle disposizioni di legge relative alla mancante, o
inesatta, indicazione del canone di locazione nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, l’art.3, co.
5, prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative attualmente vigenti ai
fini delle imposte dirette, che pertanto saranno pari ai seguenti importi,
differenziati a seconda delle diverse violazioni accertate:
- dal 240% al 480% delle imposte dovute, con un minimo
di 516 euro, nell’ipotesi in cui nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di abitazioni non venga indicato (20),
- dal 200% al 400% del maggior imposta dovuta, ove il
canone sia indicato in misura inferiore a quello accertato (21).
Inoltre, per i redditi derivanti dalla locazione di
immobili residenziali, nel caso di definizione dell’accertamento mediante
adesione del contribuente, ovvero di rinuncia di questi all’impugnazione
dell’accertamento, si applicano le sanzioni ordinarie, senza riduzione (22),
previste, a seconda della tipologia di violazione accertata, dall’art.1, co. 1-2, nonché dall’art. 13 del D.Lgs.
471/1997 (23).
Da evidenziare che, per espresso divieto normativo
(24), per le locazioni di abitazioni effettuate da imprese o da esercenti arti
o professioni, non operano né il citato raddoppio delle sanzioni amministrative
nell’ipotesi di mancata o parziale indicazione in dichiarazione del canone, né
l’inapplicabilità della riduzione delle sanzioni in caso di definizione
dell’accertamento mediante adesione del contribuente, o di rinuncia di questi
all’impugnazione.
Resta, invece, ancora da chiarire l’esatto ambito
applicativo del nuovo impianto sanzionatorio.
Se non v’è dubbio che l’inasprimento delle sanzioni
riguardi la locazione delle sole unità immobiliari ad uso abitativo, non appare
ancora chiaro se alle nuove regole siano assoggettati tutti i contribuenti
persone fisiche, a prescindere dell’effettivo esercizio dell’opzione per la
“cedolare secca”.
Alle suddette disposizioni si affianca, comunque, in
ogni caso l’ordinario regime sanzionatorio ai fini dell’imposta di registro e
dell’imposta di bollo.
In tal ambito, ai fini del registro, si ricorda che
l’omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del
corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro
comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- per omessa registrazione del contratto, ai sensi
dell’art.69 del D.P.R. 131/1986, oltre all’obbligo di versare l’imposta di
registro evasa, il contribuente è assoggettato ad una sanzione amministrativa
dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
- per il parziale occultamento del canone pattuito, ai
sensi dell’art.72 del D.P.R. 131/1986, oltre all’accertamento dell’imposta
evasa, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa dal 200% al 400%
della maggiore imposta dovuta;
- per il tardivo versamento dell’imposta su annualità
successive alla prima, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
471/1997, si applica una sanzione pari al 30% dell’imposta versata in ritardo.
All’imposta e alla sanzione vanno aggiunti anche gli
interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo.
Per completezza, si ricorda che, ai fini del bollo, ai
sensi dell’art.25, co.1, D.P.R. 642/1972, in caso di
omesso od insufficiente pagamento dell’imposta, è irrogata, oltre all’obbligo
di pagamento del tributo nella misura dovuta, una sanzione amministrativa dal
100% al 500% dell’imposta dovuta.
Giova ricordare che, con le modifiche introdotte, in
tema di accertamento, dall’art.1, co. 341-343 della
legge 311/2004 - Finanziaria 2005, gli uffici finanziari non possono procedere
all’accertamento nei confronti di quei contribuenti che:
• ai fini delle imposte dirette, abbiano dichiarato
redditi da locazione per un importo almeno pari al maggiore tra il canone di
locazione ridotto del 15% ed il 10% del valore dell’immobile (25).
Qualora, poi, il contratto non sia stato registrato,
si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di
locazione anche per i 4 periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del
quale è accertato il rapporto; con presunzione di un canone pari al 10% del
valore dell’immobile (art.41-ter, D.P.R. 600/1973 (26));
• ai fini dell’imposta di registro, abbiano dichiarato
un canone almeno pari al 10% del valore dell’immobile (27) (art.52-bis, D.P.R.
131/1986 (28)). Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i
poteri di liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio.
L’art.3, co.8, del D.Lgs. 23/2011, inoltre, indica le conseguenze civilistiche
nei casi di:
- mancata registrazione del contratto di locazione
entro il termine stabilito dalla legge (29) (nel caso in cui la registrazione
sia obbligatoria);
- registrazione del contratto di locazione con
indicazione del canone per un importo inferiore a quello effettivo;
- registrazione di un contratto di comodato fittizio.
A queste fattispecie, sempre soltanto con riferimento
alla locazione di immobili residenziali, viene estesa l’ipotesi di nullità del
contratto, prima prevista solo nel caso di mancata registrazione, ai sensi
dell’art.1, co. 346, della legge 311/2004 -
Finanziaria 2005 (30),
In tutti e tre i casi, unitamente alla nullità del
contratto, opera la seguente disciplina sanzionatoria:
-la durata della locazione è stabilita in 4 anni, a
decorrere dalla data della registrazione volontaria o d’ufficio;
-al rinnovo si applica la disciplina di cui all’art.2,
co. 1, della legge 431/1998 (rinnovo obbligatorio per
ulteriori quattro anni, salve specifiche ipotesi ivi indicate);
-a decorrere dalla registrazione, il canone annuo è
fissato in misura pari al triplo della rendita catastale (oltre
all’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo).
Se il contratto prevede un canone inferiore, si
applica comunque quello stabilito dalle parti.
In ogni caso, tale ultima disciplina sanzionatoria non
opera qualora la registrazione sia effettuata entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del Decreto Legislativo (31).
Note:
1 Il paragrafo 1.1 del Provvedimento del 7 aprile 2011
specifica, infatti, che deve trattarsi di “locatore, persona fisica”.
2 Nel testo definitivo del D.Lgs.,
a differenza della versione originaria del Provvedimento, non si esclude
espressamente l’applicabilità dell’imposta sostitutiva per le locazioni
effettuate da enti non commerciali. Tuttavia, si deve ritenere che, anche per
questi ultimi la “cedolare secca” sia esclusa, tenuto conto che gli enti non
commerciali non sono soggetti IRPEF, ma IRES.
3 Locazioni ed affitti di immobili stipulati nella
forma di scrittura privata non autenticata, di durata non superiore a 30 giorni
complessivi nell’anno.
4 Ai sensi
dell’art.3, co.48, legge 662/1996.
5 Ai sensi dello stesso art.37, co.
4-bis, D.P.R. 917/1986, la riduzione forfettaria del canone è elevata dal 15%
al 25% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano.
6 Per questa tipologia di contratti, il co. 2 del D.Lgs. 23/2011 richiama
gli artt.2, co. 3, e 8 della legge 431/1998.
Si tratta dei contratti stipulati, tra l’altro, in
base ad accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
relativi ad abitazioni situate nei Comuni di cui all’art.1, co.
1, lett.a-b, del D.L. 551/1988 (convertito con
modificazioni nella legge 61/1989, cioè nei Comuni con carenza di disponibilità
abitative) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal
CIPE.
7 In tema di addizionali regionali e comunali, cfr.
rispettivamente il D.Lgs. 446/1997 ed il D.Lgs. 360/1998.
8 Al riguardo, si ricorda che, in base al regime
ordinario (e, quindi, nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione per la
“cedolare secca”), deve essere assolta annualmente l’imposta di registro pari
al 2% del canone annuo, ai sensi dell’art.5 della Tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. 131/1986 (con possibilità di corrispondere la stessa anche in un’unica
soluzione e per tutta la durata del contratto, al momento della registrazione
di questo, fruendo di una riduzione d’imposta, per una percentuale pari alla
metà del tasso di interesse legale, moltiplicato per il numero delle annualità
di durata del contratto - Nota I al citato art.5 della Tariffa). Allo stesso
modo, sul contratto di locazione deve essere applicata l’imposta di bollo,
nella misura di 14,62 euro per ciascun foglio (ossia ogni 4 facciate), ai sensi
dell’art.2, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.
9 Al riguardo, si ricorda che, in base al regime
ordinario (e, quindi, nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione per la
“cedolare secca”), la proroga del contratto è assoggettata alla medesima imposta
di registro prevista per la registrazione del contratto originario (2% del
canone pattuito, ai sensi dell’art.5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R.
131/1986). Allo stesso modo, deve essere applicata l’imposta di bollo nella
misura di 14,62 euro per ciascun foglio (ossia ogni 4 facciate), ai sensi
dell’art.2, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. In caso di risoluzione
anticipata del contratto di locazione (senza corrispettivo), il regime
ordinario prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di
67 euro (art.28, comma 1, D.P.R. 131/1986 e Nota II all’art.5 della Tariffa
allegata al medesimo D.P.R.) e dell’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro
per ciascun foglio (ossia ogni 4 facciate), ai sensi dell’art.2, della Tariffa
allegata al D.P.R. 642/1972.
10 Per completezza, si ricorda che in caso di cessione
senza corrispettivo di contratti di locazione pluriennali che abbiano ad
oggetto immobili urbani, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa pari a
67 euro (Nota I all’art.5 della Tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 131/1986),
mentre qualora sia pattuito un corrispettivo per la cessione, l’imposta di
registro è dovuta in misura pari al 2% del corrispettivo medesimo e del valore
delle prestazioni ancora da eseguire (art.43 del D.P.R. 131/1986 e art.5 della
Tariffa, Parte I, a questo allegata).
11 Ossia, entro 30 giorni dalla data della stipula del
contratto di locazione.
12 In tal caso, la registrazione del contratto fa
venir meno, altresì, l’obbligo di comunicazione delle generalità del conduttore
all’autorità di pubblica sicurezza (art.12 del D.L. 69/1978, convertito, con
modifiche, dalla legge 191/1978).
13 Art.3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322
(omissis)
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della
trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma
di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma
di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori
indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti
appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze.
(omissis)
14 Cfr. News ANCE n. 1157 del 13 luglio 2010.
15 Locazioni ed affitti di immobili stipulati nella
forma di scrittura privata non autenticata, di durata non superiore a 30 giorni
complessivi nell’anno.
16 Cfr. Paragrafo 2. Ambito oggettivo
17 Secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento
del 7 aprile 2011, detta modalità è utilizzata per i versamenti d’acconto
eseguiti nel corso del 2011 anche dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza
fiscale e presentano la dichiarazione dei redditi al sostituto d’imposta o a un
CAF o a un professionista abilitato.
18 Ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.
241/1997 e dell’art.5, co. 1 del D.M. 21 maggio 2009,
le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere
versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione
periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli
interessi pari al 4% annuo (0,33% mensile), decorrenti dal mese di scadenza, in
ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello
stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.
19 Ibidem
20 Pari al doppio della sanzione di cui all’art. 1, co. 1, del D.Lgs. 471/1997.
21 Pari al doppio delle sanzioni di cui all’art.1, co. 2, del D.Lgs. 471/1997.
22 In deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/1997 recante “Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”.
23 Nello specifico, operano le seguenti sanzioni:
- dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta,
nell’ipotesi di accertata omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi
del canone derivante dalla locazione di abitazioni,
- dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta,
nell’ipotesi di accertata indicazione nella dichiarazione dei redditi di un
canone di locazione inferiore a quella effettivo,
- 30% dell’importo non versato, nell’ipotesi di omesso o parziale versamento
dell’imposta dovuta.
24 Cfr. art.3, co.6, D.Lgs. 23/2011
25 Ai sensi del co.4, dell’art.52,
D.P.R. 131/1986, a cui rinvia lo stesso art.41-ter del D.P.R. 600/1973, il valore dell’immobile è pari alla rendita
catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per un coefficiente pari a 120 (cfr.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 marzo 2005).
26 Articolo aggiunto dal co.342
dell’art.1 della legge 311/2004, ma che, per espressa disposizione normativa,
non trova applicazione ai contratti di locazione “a canone concordato” (cfr.
art.1, co. 343 della medesima legge 311/2004).
27 Ai sensi del co.4,
dell’art.52, D.P.R. 131/1986, a cui rinvia lo stesso art.52-bis del D.P.R.
131/1986, il valore dell’immobile è pari
alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per un coefficiente pari
a 120 (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 marzo 2005).
28 Articolo aggiunto dal co.341
dell’art.1 della legge 311/2004, ma che, per espressa disposizione normativa,
non trova applicazione ai contratti di locazione “a canone concordato” (cfr.
art.1, co. 343 della medesima legge 311/2004).
29 Entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto, ai
sensi dell’art.17, co. 1, D.P.R. 131/1986.
30 L. 30-12-2004 n. 311 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005). Art.1
(omissis)
co. 346. I contratti di locazione, o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di
loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti,
non sono registrati.
(omissis)
31 Tale “sanatoria” vale per tutte le seguenti
violazioni:
- contratto di locazione non registrato entro i
termini stabiliti dalla legge,
- contratto di locazione registrato, con indicazione
del canone per un importo inferiore a quello effettivo,
- contratto di
comodato fittizio registrato.