D.LGS. 151/2001 - CONGEDO PARENTALE PER I PERIODI OLTRE I SEI MESI E TRA IL TERZO E L’OTTAVO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - LIMITI DI REDDITO -

 

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i periodi di congedo parentale fruiti oltre i sei mesi (complessivi tra i due genitori) e per quelli goduti tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino, è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

In proposito, l’Inps rammenta che il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per l’anno 2011 è pari ad € 6.076,59.

Pertanto, l’indennità per congedo parentale per i periodi in questione potrà essere erogata qualora il richiedente abbia un reddito individuale inferiore ad € 15.191,47 (€ 6.076,59 x 2,5).

L’Istituto fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per l’anno 2011, qualora il medesimo dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra  indicato.