D.LGS. 151/2001 - CONGEDO PARENTALE PER I PERIODI OLTRE I SEI
MESI E TRA IL TERZO E L’OTTAVO ANNO DI VITA DEL
BAMBINO - LIMITI DI REDDITO -
Ai sensi dell’art. 34,
comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i periodi di
congedo parentale fruiti oltre i sei mesi (complessivi tra i due genitori) e
per quelli goduti tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino, è dovuta
una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito
individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria.
In proposito, l’Inps
rammenta che il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo
pensionistico per l’anno 2011 è pari ad € 6.076,59.
Pertanto, l’indennità per
congedo parentale per i periodi in questione potrà essere erogata qualora il
richiedente abbia un reddito individuale inferiore ad € 15.191,47 (€ 6.076,59 x
2,5).
L’Istituto fa riserva di
comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per l’anno 2011,
qualora il medesimo dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.