D.LGS. 151/2011 - CONGEDO MATERNITA’ - PARTO PREMATURO - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

 

Con la sentenza n. 116 del 7 aprile 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità), nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

In tale contesto normativo la Consulta accoglie la tesi per cui, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, il fine di proteggere il rapporto che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita rimarrebbe di fatto eluso quando la donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, non possa richiedere di riprendere l’attività per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

In una simile situazione, infatti, secondo la predetta Corte, l’ostacolo all’accoglimento della richiesta della lavoratrice, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (articoli 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, della Costituzione). Secondo la ricostruzione accolta dal giudice delle leggi, infatti, durante il ricovero del neonato, la madre non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, obbligandola a riprendere l’attività lavorativa proprio quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità (cioè sia la tutela della puerpera, sia la tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, n.d.r.) dell’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro”.

Ad esito della pronuncia in commento, pertanto, la madre lavoratrice, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, può richiedere, compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, di fruire del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

La Corte Costituzionale chiarisce, infine, con riguardo all’art. 18 del Decreto Legislativo n. 151/2001, il quale punisce con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la pronuncia in esame non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell’ambito applicativo della norma censurata.