INPS - INAIL - TASSO
DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI
CIVILI DAL 13 APRILE 2011
La Banca Centrale Europea
ha fissato, nella misura dell’1,25% a decorrere dal 13 aprile 2011, il Tasso
Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e
relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria.
In relazione al citato
provvedimento l’Inps, con circolare n. 68 del 19 aprile 2011, e l’Inail, con
circolare n. 25 del 14 aprile 2011, hanno reso noto che per entrambi, con
decorrenza 13 aprile 2011, la misura del tasso di dilazione, di differimento e
le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione
al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 7,25% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al
mese di aprile 2011.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 7,25% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 13
aprile 2011 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni civili
La misura delle sanzioni
civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal
13 aprile 2011 sia per l’Inps e che per l’Inail è così determinata:
- nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 6,75% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
- nel caso di evasione
connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero
il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60%
dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il
versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota
è pari al 6,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto).