INPS - CIG IN DEROGA -
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE - RIPETIBILITA' DELLE SOMME - MESSAGGIO INPS
7674/2011
L’Inps,
con il messaggio n. 7674/2011, che si riproduce in calce alla presente nota, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito alla ripetibilità nei confronti delle
aziende delle somme erogate a titolo di cassa
integrazione in deroga, in caso di revoca del decreto di autorizzazione da
parte della Regione, per motivazioni imputabili all’azienda a seguito di controlli
ispettivi.
L’attuale
normativa di riferimento, ricorda l’Istituto, è disciplinata dall’art. 7 ter., co. 3 della L. n. 33/09 e prevede che, in attesa
dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione
dei trattamenti in deroga, l’Inps sia ammesso ad anticipare i relativi
trattamenti, con riserva di ripetere dall’azienda quanto indebitamente erogato
ai lavoratori in caso di diniego dell’integrazione salariale in deroga.
Con
riferimento alle ipotesi normative presenti nell’ordinamento in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria, l’art. 1-bis della L. n. 172/02 ha
previsto che nel caso di concessione della Cigs, successivamente oggetto di revoca per motivi non derivanti
da comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi ultimi hanno diritto alla
conservazione dell’indennità ricevuta nonché della contribuzione previdenziale
figurativa da parte dell’Inps, oltre alla corresponsione di eventuali
prestazioni accessorie. In tale caso, il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate in favore dei lavoratori è
effettuato dall’Inps direttamente nei confronti delle aziende.
In
virtù delle suddette previsioni normative l’Istituto previdenziale, con la nota
in oggetto, ha voluto estendere anche all’istituto della cassa integrazione in
deroga il principio in base al quale ‘’la ripetizione per prestazioni indebite
non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata
esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della
prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione
salariale siano stati direttamente erogati dall’Istituto ai lavoratori, i
quali, per l’appunto, non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta
conservando il diritto al riconoscimento
della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali
prestazioni accessorie”.
Inps
Roma,
30 marzo 2011
Messaggio
n. 007674
Oggetto: CIG in deroga; Risposta quesiti
su ripetibilità somme in caso di revoca
provvedimento autorizzatorio regionale”
Sono
pervenuti quesiti da alcuni Sedi circa la ripetibilità nei confronti
dell’azienda delle somme indebitamente erogate del trattamento di cassa
integrazione salariale in deroga nell’ipotesi di l’evoca
successiva del decreto di autorizzazione da parte della Regione per motivazioni
imputabili all’azienda, accertate dalla Regione stessa a seguito di controlli
ispettivi.
AI fine di rispondere a questi
quesiti si ripercorrono le ipotesi normative presenti nell’ordinamento per la
ripetizione delle somme nell’ambito della cassa integrazione straordinaria e in
deroga.
Nell’ambito
della cassa integrazione guadagni in deroga l’ipotesi di ripetizione di somme
indebitamente
erogate è disciplinata, per una particolare ipotesi, esclusivamente dall’art. 7
ter, comma 3, della legge 9 aprile 2009, n.33,
laddove si prevede che in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con
richiesta di pagamento diretto, l’Inps è autorizzato ad anticipare i relativi
trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle
parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro
regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva
di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente
erogate ai lavoratori.
In
ipotesi relativa alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, strumento di sostegno al reddito erogato anch’ esso sulla base
di un decreto interministeriale di autorizzazione, il legislatore ha previsto
all’art. 1-bis della legge 31 luglio 2002, n.172 che “in caso di concessione
del trattamento di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per motivi non
derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi
ultimi non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta anche se
corrisposta in forma diretta da parte dell’Inps.
Per
tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell’lnps della contribuzione
previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni
accessorie. Il recupero dei crediti relativi alle
prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma l, è effettuato
dall’Inps direttamente nei confronti dell’impresa”.
In
questa ipotesi qualora da ulteriori accertamenti
risultino, per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori
beneficiari, non sussistenti i requisiti necessari alla
concessione della
cassa integrazione straordinaria, si procederà pertanto alla revoca dei
trattamenti già autorizzati con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Conseguentemente, nel momento in cui perverrà il
provvedimento di revoca, l’ Istituto dovrà procedere
al recupero delle prestazioni erogate direttamente nei confronti dell’impresa.
Nelle
previsioni normative sopra elencate è accolto quindi il principio in base al
quale la ripetizione
per prestazioni indebite non
derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata esclusivamente
nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione
stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente
erogati dall’Istituto al lavoratore.
Si ritiene, quindi che questo principio generale possa essere applicato anche nell’ipotesi enunciate nei quesiti in argomento, e che nel momento in cui sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, l’Istituto debba procedere alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell’azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale.