INPS - CIG IN DEROGA - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE - RIPETIBILITA' DELLE SOMME - MESSAGGIO INPS 7674/2011

 

L’Inps, con il messaggio n. 7674/2011, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla ripetibilità nei confronti delle aziende delle somme erogate a titolo di cassa integrazione in deroga, in caso di revoca del decreto di autorizzazione da parte della Regione, per motivazioni imputabili all’azienda a seguito di controlli ispettivi.

L’attuale normativa di riferimento, ricorda l’Istituto, è disciplinata dall’art. 7 ter., co. 3 della L. n. 33/09 e prevede che, in attesa dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti in deroga, l’Inps sia ammesso ad anticipare i relativi trattamenti, con riserva di ripetere dall’azienda quanto indebitamente erogato ai lavoratori in caso di diniego dell’integrazione salariale in deroga.

Con riferimento alle ipotesi normative presenti nell’ordinamento in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’art. 1-bis della L. n. 172/02 ha previsto che nel caso di concessione della Cigs, successivamente oggetto di revoca per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi ultimi hanno diritto alla conservazione dell’indennità ricevuta nonché della contribuzione previdenziale figurativa da parte dell’Inps, oltre alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. In tale caso, il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate in favore dei lavoratori è effettuato dall’Inps direttamente nei confronti delle aziende.

In virtù delle suddette previsioni normative l’Istituto previdenziale, con la nota in oggetto, ha voluto estendere anche all’istituto della cassa integrazione in deroga il principio in base al quale ‘’la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall’Istituto ai lavoratori, i quali, per l’appunto, non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta conservando il  diritto al riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie”.

 

Inps

 

Roma, 30 marzo 2011

 

Messaggio n. 007674

 

Oggetto: CIG in deroga; Risposta quesiti su ripetibilità somme in caso di revoca

provvedimento autorizzatorio regionale”

 

Sono pervenuti quesiti da alcuni Sedi circa la ripetibilità nei confronti dell’azienda delle somme indebitamente erogate del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga nell’ipotesi di l’evoca successiva del decreto di autorizzazione da parte della Regione per motivazioni imputabili all’azienda, accertate dalla Regione stessa a seguito di controlli ispettivi.

AI fine di rispondere a questi quesiti si ripercorrono le ipotesi normative presenti nell’ordinamento per la ripetizione delle somme nell’ambito della cassa integrazione straordinaria e in deroga.

Nell’ambito della cassa integrazione guadagni in deroga l’ipotesi di ripetizione di somme

indebitamente erogate è disciplinata, per una particolare ipotesi, esclusivamente dall’art. 7 ter, comma 3, della legge 9 aprile 2009, n.33, laddove si prevede che in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.

In ipotesi relativa alla cassa integrazione guadagni straordinaria, strumento di sostegno al reddito erogato anch’ esso sulla base di un decreto interministeriale di autorizzazione, il legislatore ha previsto all’art. 1-bis della legge 31 luglio 2002, n.172 che “in caso di concessione del trattamento di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell’Inps.

Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell’lnps della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma l, è effettuato dall’Inps direttamente nei confronti dell’impresa”.

In questa ipotesi qualora da ulteriori accertamenti risultino, per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, non sussistenti i requisiti necessari alla

concessione della cassa integrazione straordinaria, si procederà pertanto alla revoca dei trattamenti già autorizzati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, nel momento in cui perverrà il provvedimento di revoca, l’ Istituto dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate direttamente nei confronti dell’impresa.

Nelle previsioni normative sopra elencate è accolto quindi il principio in base al quale la ripetizione

per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall’Istituto al lavoratore.

Si ritiene, quindi che questo principio generale possa essere applicato anche nell’ipotesi enunciate nei quesiti in argomento, e che nel momento in cui sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, l’Istituto debba procedere alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell’azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale.