TUTELA
DEL LAVORO DEI MINORI - D.LVO 4/8/1999
N. 345
Si
scioglie la riserva formulata con la nota informativa inviata in materia per
pubblicare qui di seguito il testo del Decreto legislativo in parola ed i
relativi allegati.
Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 345
"Attuazione
della direttiva 94/33/CE
relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 8 ottobre 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro;
Vista
la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"
(legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 50 che fissa i
criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE;
Vista
la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei fanciulli
e degli adolescenti" e successive modifiche e integrazioni;
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
Visto
il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento
della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di
allattamento";
Vista
la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione";
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
Sentita
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29
luglio 1999;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della
pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà
sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1.
Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967,
n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva
94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.
2.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
Art.
2.
1.
Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la
parola "fanciullo" è sostituita dalla seguente: "bambino".
2.
In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato
provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione
provinciale del lavoro.".
Art.
3.
1.
L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito
indicati ''minori', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche
speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora
soggetto all'obbligo scolastico;
b)
adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è
più soggetto all'obbligo scolastico;
c)
orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle
sue funzioni;
d)
periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro.".
Art.
4.
1.
L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti
a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a)
servizi domestici prestati in ambito familiare;
b)
prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle
imprese a conduzione familiare;
2.
Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino
un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3.
Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche
disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria,
lavoro notturno e riposo settimanale."
Art.
5.
1.
L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il
minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere
inferiore ai 15 anni compiuti.".
Art.
6.
1.
L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
4. - 1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma
2.
2.
La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei
titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative
di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello
spettacolo, purchè si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza,
l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3.
Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".
Art.
7.
1.
L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
6. - 1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai
lavori indicati nell'allegato I.
2.
In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori
indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi
didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla
formazione stessa, purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori
competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di
tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente
legislazione.
3.
Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale,
l'attività di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente
autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.
4.
Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5.
L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa
comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità.".
Art.
8.
1.
L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni
modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei
rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, con particolare riguardo a:
a)
sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei
riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b)
attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c)
natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d)
movimentazione manuale dei carichi;
e)
sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di
lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f)
pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della
loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g)
situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2.
Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà
genitoriale.".
Art.
9.
1.
L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti,
possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività
lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2.
L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono
addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad
intervalli non superiori ad un anno.
3.
Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese
del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente.
4.
L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da
apposito certificato.
5.
Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni
dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i
lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
6.
Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al
lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà
di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7.
I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un
determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8.
Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi
precedenti.".
Art.
10.
1.
L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
15. - 1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto
dall'articolo 17.
2.
Con il termine ''nottè' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive
comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.".
Art.
11.
1.
L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
17 - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione
lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2,
può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a
prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e
per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si
verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda,
purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili
lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo
entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla
direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le
condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.".
Art.
12.
1.
All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le
parole "I fanciulli e" sono soppresse.
Art.
13.
1.
All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti:
"Ai
minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due
giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate
ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può
essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali
periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai
minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonchè, con esclusivo
riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della
ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno
diverso dalla domenica."
Art.
14.
1.
L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art.
26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1;
6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7,
comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con
l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17,
comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4.
Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma
2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con
la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5.
Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6,
comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è
punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6.
Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del
massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un
minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli.
7.
L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative
previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è la
direzione provinciale del lavoro.
8.
Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Art.
15.
1.
Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente allegato:
"Allegato
I.
I.
Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
1.
Agenti fisici:
a)
atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori
sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b)
rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2.
Agenti biologici:
a)
agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II
di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3.
Agenti chimici:
a)
sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi
(C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e
del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b)
sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi
di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti
frasi:
1)
pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2)
possibilità di effetti irreversibili (R40);
3)
può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4)
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5)
può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6)
pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7)
può ridurre la fertilità (R60);
8)
può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c)
sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi
descritti dalle seguenti frasi:
1)
può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2)
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
d)
sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del
1994;
e)
piombo e composti;
f)
amianto.
II.
Processi e lavori:
1)
Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del
1994.
2)
Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti
diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3)
Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè condotta e
governo di tori e stalloni.
4)
Lavori di mattatoio.
5)
Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6)
Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici
di cui al punto I.3.
7)
Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne
ed interne delle costruzioni.
8)
Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art.
268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9)
Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10)
Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per
la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,
ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11)
Lavorazioni nelle fonderie.
12)
Processi elettrolitici.
13)
Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
14)
Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15)
Produzione e lavorazione dello zolfo.
16)
Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del
materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra
dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17)
Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in
genere.
18)
Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di
taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti
polverulenti.
19)
Lavorazione dei tabacchi.
20)
Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione
delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21)
Produzione di calce ventilata.
22)
Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23)
Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di
ascensori e montacarichi.
24)
Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25)
Lavori nei magazzini frigoriferi.
26)
Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti
farmaceutici.
27)
Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con
propulsione meccanica nonchè lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli
organi di trasmissione che sono in moto.
28)
Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29)
Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30)
Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31)
Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine
vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32)
Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33)
Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34)
Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri
strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
35)
Produzione di polveri metalliche.
36)
Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37)
Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e
macchine per tritare.
Art.
16.
1.
Sono abrogati:
a)
gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17 ottobre 1967, n.
977;
b)
il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
c)
il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.