MINISTERO DEL LAVORO- ART. 25 LEGGE N. 183/2010 - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA NEL SETTORE PRIVATO - CIRCOLARE N. 4/2011

 

L’art. 25 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che, allo scopo di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione delle attestazioni di malattia si applicano le disposizioni dell’art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”).

Ai sensi dell’art. 55-septies, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001, il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici viene inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrato, con le medesime modalità, all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone inoltre che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione di malattia da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento, ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie Locali, della decadenza dalla convenzione.

Al riguardo, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ed il Ministro del Lavoro hanno diramato la circolare congiunta n. 4/2011 del 18 marzo 2011.

Preliminarmente, la menzionata circolare esprime l’avviso che con l’approvazione della Legge n. 183/2010 (entrata in vigore il 24 novembre 2010) è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.

Ciò premesso, i suddetti Dicasteri forniscono le indicazioni operative di seguito sintetizzate.

 

Trasmissione telematica della certificazione di malattia

In tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica è trasmessa per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Inps.

 

Adempimenti dei lavoratori

Nel corso della visita medica, il lavoratore:

- fornisce al medico curante la propria tessera sanitaria (dalla quale si desume il codice fiscale) e comunica l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza segnalato al proprio datore di lavoro;

- richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica.

In aggiunta, può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia (redatti secondo il fac-simile riportato negli Allegati A e B del citato Decreto Ministeriale 26 febbraio 2010), ovvero, anche in alternativa, l’invio di copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.

La circolare in commento sottolinea altresì che il lavoratore:

- non è più tenuto a recapitare l’attestazione di malattia, ovvero a trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro “entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia”, in quanto tale obbligo si intende soddisfatto mediante l’invio telematico del certificato effettuato dal medico curante direttamente all’INPS;

- resta soggetto all’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, laddove diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali:

- qualora espressamente richiesto dal datore di lavoro, deve fornire allo stesso il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico;

- nel caso in cui il medico non proceda all’invio on-line del certificato di malattia (ad esempio, perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica), ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, deve presentare l’attestato di malattia al datore di lavoro ed il certificato di malattia all’Inps secondo le modalità tradizionali;

- può consultare e stampare l’attestazione di malattia accedendo al sito web dell’Inps, mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero di protocollo identificativo del certificato fornitogli dal medico, nonché, previa registrazione a detto sito, prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l’invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata.

 

Adempimenti dei datori di lavoro

L’Inps rende disponibili ai datori di lavoro gli attestati di malattia:

- mediante accesso al portale www.inps.it-servizionline (consultazione attestati di malattia), previa autorizzazione ed attribuzione di un PIN (cfr. circolare Inps n. 60 del 16 aprile 2010 e Not. n. 8/9 2010);

ovvero

- mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro (cfr. Not. n. 10/2010).

 

Periodo transitorio

Per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare in esame, il datore di lavoro può richiedere ai propri lavoratori l’invio, con le vigenti modalità, della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento della trasmissione telematica della certificazione di malattia, ovvero scaricata dal lavoratore dal sito dell’Inps, attraverso i servizi resi disponibili dall’Istituto.

Terminato il periodo transitorio, il datore di lavoro non potrà più richiedere ai propri lavoratori l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione di quest’ultima avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall’Inps.

E’ comunque riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato trasmesso per via telematica dal medico.