MINISTERO DEL LAVORO- ART. 25 LEGGE N. 183/2010 -
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
NEL SETTORE PRIVATO - CIRCOLARE N. 4/2011
L’art. 25 della Legge 4
novembre 2010, n. 183, prevede che, allo scopo di assicurare un quadro completo
delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace
sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i
casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il
rilascio e la trasmissione delle attestazioni di malattia si applicano le
disposizioni dell’art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”).
Ai sensi dell’art.
55-septies, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001, il certificato medico
attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici viene inviato, per
via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria
pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente
per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato, e
dal predetto Istituto è immediatamente inoltrato, con le medesime modalità,
all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Il comma 4 dello stesso
articolo dispone inoltre che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione di malattia da parte dei medici costituisce
illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della
sanzione del licenziamento, ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con
le Aziende Sanitarie Locali, della decadenza dalla convenzione.
Al riguardo, il Ministro
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ed il Ministro del Lavoro hanno
diramato la circolare congiunta n. 4/2011 del 18 marzo 2011.
Preliminarmente, la
menzionata circolare esprime l’avviso che con l’approvazione della Legge n. 183/2010
(entrata in vigore il 24 novembre 2010) è stato uniformato il regime legale del
rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia
per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti
sanzionatori.
Ciò premesso, i suddetti
Dicasteri forniscono le indicazioni operative di seguito sintetizzate.
Trasmissione telematica
della certificazione di malattia
In tutti i casi di assenza
per malattia, la certificazione medica è trasmessa per via telematica, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Inps.
Adempimenti dei
lavoratori
Nel corso della visita
medica, il lavoratore:
- fornisce al medico
curante la propria tessera sanitaria (dalla quale si desume il codice fiscale)
e comunica l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso
da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza segnalato al
proprio datore di lavoro;
- richiede inoltre al
medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica.
In aggiunta, può chiedere
al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia (redatti
secondo il fac-simile riportato negli Allegati A e B del citato Decreto
Ministeriale 26 febbraio 2010), ovvero, anche in alternativa, l’invio di copia
degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta
elettronica.
La circolare in commento
sottolinea altresì che il lavoratore:
- non è più tenuto a
recapitare l’attestazione di malattia, ovvero a trasmetterla tramite
raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro “entro 2 giorni lavorativi
successivi all’inizio della malattia”, in quanto tale obbligo si intende
soddisfatto mediante l’invio telematico del certificato effettuato dal medico
curante direttamente all’INPS;
- resta soggetto
all’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza
e l’indirizzo di reperibilità, laddove diverso dalla residenza o dal domicilio
abituale, per i successivi controlli medico-fiscali:
- qualora espressamente
richiesto dal datore di lavoro, deve fornire allo stesso il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico;
- nel caso in cui il medico
non proceda all’invio on-line del certificato di malattia (ad esempio, perché
impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica), ma rilasci
la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, deve
presentare l’attestato di malattia al datore di lavoro ed il certificato di
malattia all’Inps secondo le modalità tradizionali;
- può consultare e stampare
l’attestazione di malattia accedendo al sito web dell’Inps, mediante
l’inserimento del codice fiscale personale e del numero di protocollo
identificativo del certificato fornitogli dal medico, nonché, previa
registrazione a detto sito, prendere visione di tutti i propri certificati e
relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l’invio automatico alla
propria casella di posta elettronica certificata.
Adempimenti dei datori
di lavoro
L’Inps rende disponibili ai
datori di lavoro gli attestati di malattia:
- mediante accesso al
portale www.inps.it-servizionline (consultazione attestati di malattia), previa
autorizzazione ed attribuzione di un PIN (cfr. circolare Inps n. 60 del 16
aprile 2010 e Not. n. 8/9 2010);
ovvero
- mediante invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro
(cfr. Not. n. 10/2010).
Periodo transitorio
Per tre mesi successivi
alla data di pubblicazione della circolare in esame, il datore di lavoro può
richiedere ai propri lavoratori l’invio, con le vigenti modalità, della copia
cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento della
trasmissione telematica della certificazione di malattia, ovvero scaricata dal
lavoratore dal sito dell’Inps, attraverso i servizi resi disponibili
dall’Istituto.
Terminato il periodo
transitorio, il datore di lavoro non potrà più richiedere ai propri lavoratori
l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere
visione di quest’ultima avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi
a disposizione dall’Inps.
E’ comunque riconosciuta la
possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di
comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato trasmesso per
via telematica dal medico.