MINISTERO DEL LAVORO - VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO - TERMINE DI PAGAMENTO - CIRCOLARE N.
10/2011
Il Ministero del Lavoro,
con la circolare n. 10/2011, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli
effetti della contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento
(sul tema si veda anche Not. n. 1/2011).
In particolare il
dicastero, attraverso un’interpretazione estensiva delle norme del cd.
‘’Collegato Lavoro” relative all’adozione delle sanzioni, ha precisato che il
termine di 60 giorni previsto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981, per il
pagamento delle sanzioni in misura ridotta, trova applicazione per l’intero
verbale di accertamento, indipendentemente dalle violazioni accertate.
Nell’ipotesi in cui il personale ispettivo abbia per talune inadempienze
diffidato il trasgressore e per altre comminato la sanzione, il pagamento in
misura ridotta potrà essere eseguito entro 105 giorni dalla notifica. Infatti,
ai 60 giorni previsti dalla Legge n. 689/1981, si aggiungono anche i 45 che il
Collegato Lavoro ha previsto per ottemperare alla diffida.
Il termine di 60 giorni per
aderire alla conciliazione amministrativa decorre, invece, dalla ricezione del
verbale unico nel caso in cui nello stesso verbale siano presenti
esclusivamente illeciti non diffidabili.
Ministero del Lavoro
Roma, 28 marzo 2011
Circolare n. 10/2011
Oggetto: verbale unico di
accertamento - illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili - effetti
notificazione illeciti.
Al fine di corrispondere
alle richieste di chiarimento degli Uffici nonché di uniformare l’ attività di
accertamento sia delle Direzioni del lavoro che degli altri soggetti che
svolgono vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, si ritiene
opportuno fornire le seguenti precisazioni in ordine agli effetti della
contestazione e notificazione del c.d. verbale unico.
In particolare occorre
chiarire come vada individuato il dies a quo dal
quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura
ridotta (60 giorni), ex art. 16 L. n. 689/ 1981, qualora con il verbale unico
siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad
illeciti non diffidabili.
Sul punto va evidenziato
che il Legislatore, all’art. 33, comma 5, della L. n. 183/2010, ha stabilito
che “ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata
fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico ( ... ) produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato
alla efficacia della notificazione”.
In altri termini, qualora
nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare
il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative
sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato art. 16
della L. n. 689/1981 decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già
individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini della ottemperanza
alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni
in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida
ora per allora).
Del resto, già la circolare
n. 41/2010 di questo Ministero aveva chiarito che, nelle ipotesi indicate,
anche i termini di 30 giorni per proporre ricorso al Comitato regionale per i
rapporti di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004) decorre
necessariamente dal 46° giorno dalla notifica del verbale unico, cosi come il
termine di 30 giorni per presentare “scritti difensivi e documenti” ai sensi
dell’art. 18 della citata L. n. 689/ 1981.
Ciò in quanto il
Legislatore, con il richiamato art. 33, comma 5, ha inteso produrre “gli
effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei
confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido” solo dopo lo
spirare del termine utile per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
diffida impartita dal personale ispettivo.
Resta fermo che il termine
dei 60 giorni per aderire alla C.d. conciliazione amministrativa di cui
all’art. 16 della L. n. 689/ 1981 decorre invece dalla ricezione del verbale
unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non
diffidati.