DURC - INPS - INAIL - AGGIORNAMENTO SERVIZIO TELEMATICO
DELLO SPORTELLO UNICO - NUOVE PROCEDURE - CIRCOLARI N. 59/2011 E N. 22/2011
L’Inps e l’Inail,
rispettivamente con le circolari nn. 59 del 28 marzo
e 22 del 24 marzo 2011, hanno provveduto ad illustrare anche alcune
disposizioni contenute nel nuovo testo del Regolamento attuativo del Codice dei
contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che entrerà in vigore il prossimo 8
giugno.
Con l’occasione si segnala
che nel nuovo applicativo telematico sono state introdotte alcune novità
inerenti l’applicativo all’indirizzo
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/, che ha subito alcune
implementazioni riguardanti i contratti per fornitura e servizi, anche in
economia, i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste,
l’emissione di un nuovo Durc con l’annullamento del
precedente
Di seguito si sintetizza il
contenuto delle note in commento, che sono pubblicate sul sito del Collegio in
calce alla presente.
Definizione di Durc
Art. 6 co.
1
Il Durc
così come definito all’art. 6 del testo del Regolamento è ‘’il certificato che
attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto
concerne gli adempimenti Inps, Inail nonché Cassa Edile per i lavori,
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per operatore
economico si intende far riferimento ‘’all’imprenditore,
al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di
essi” che comunque, ai fini del rilascio del Durc, è
tenuto all’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali e alle Casse Edili.
Art. 6 co.
2
È stato, pertanto,
specificato che la regolarità contributiva attestata dal Durc
è riferita a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, servizi e
forniture.
Fasi del contratto per
le quali è obbligatorio il Durc
Art. 6 co.
3
Dopo l’elencazione delle
fasi in cui è necessaria la presentazione del Durc,
verifica dell’autodichiarazione, aggiudicazione, stipula del contratto,
pagamento dei Sal, certificato di collaudo,
certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità,
attestazione di regolare esecuzione, pagamento del saldo finale, gli Istituti hanno
precisato che per ciò che concerne i primi due
casi, il Durc richiesto dalla stazione appaltante
deve verificare la regolarità alla data della ‘’dichiarazione sostitutiva”.
In tale
fase, lo scostamento non grave, di cui all’art. 8 del D.M. 24/10/2007, che si
verifica laddove la differenza tra dovuto e versato sia inferiore o pari al 5% (ancorchè
superiore ai 100 euro) oppure sia superiore al 5% ma comunque inferiore a 100
euro, comporterà comunque un Durc positivo, previa
regolarizzazione. Viceversa, uno scostamento grave non permetterà alcun tipo di
regolarizzazione, sempre con riguardo alle suddette fasi.
Il Durc per la verifica dell’autodichiarazione potrà essere
utilizzato anche per la fase dell’aggiudicazione/partecipazione, purché ancora
in corso di validità. In caso contrario, la richiesta dovrà essere effettuata
con la causale Durc per
aggiudicazione/partecipazione, che sarà richiesto anche nei casi in cui il
bando di gara espressamente lo preveda.
Ancora
il Durc dovrà
essere richiesto per:
- la
valutazione dei lavori di cui all’art. 86 del Regolamento;
- per
il rilascio dell’attestazione Soa;
- per
l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture.
Soggetti
tenuti a richiedere il Durc
Gli istituti
ribadiscono l’obbligo di richiesta del Durc da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, in base all’art.16 bis, co. 10, della L. n. 2/2009. Nei confronti dei soggetti
diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, il Durc
dovrà essere prodotto dagli operatori economici, così come per i casi diversi
dai contratti pubblici.
Validità
temporale del Durc
Vengono
ricostruiti da parte degli istituti i momenti che hanno condotto alla validità
trimestrale del Durc emesso per contratti pubblici,
nelle fasi ad essi afferenti, ribadendo che la validità decorre dal momento
dell’emissione e che il Durc utilizzato per la
verifica della dichiarazione sostitutiva
e dell’aggiudicazione può essere anche utilizzato per la stipula del contratto,
laddove in corso di validità.
È stato
inoltre ribadito che il Durc non può essere
utilizzato in un ambito diverso da quello per il quale è stato chiesto, ambito
che viene individuato dalla causale appositamente specificata.
Con
riferimento al settore edile, nell’evidenziare che il Durc
deve contenere la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle
Casse Edili, a condizione che l’impresa dichiari di applicare il contratto
dell’edilizia, le circolari Inps e Inail riportano alla nota 41 la previsione
circa la possibilità del rilascio del Durc da Casse
Edili non aderenti al sistema CNCE.
Tale
assunto appare del tutto contrario ai principi fino ad ora sostenuti anche
dagli stessi organi istituzionali e per tale ragione l’Ance, unitamente a tutte
le parti sociali del settore, ha provveduto ad inviare una lettera congiunta al
Ministero del lavoro per gli opportuni provvedimenti.
Si
ricorda infatti che sul punto l’Ance, già da tempo, si è espressa per la
necessità di garantire un sistema basato su regole certe a garanzia degli
operatori del sistema e che da tale azione è scaturita la previsione contenuta
nel D.M. 24/10/2007, secondo la quale i soggetti deputati al rilascio del Durc e ogni altra
certificazione di regolarità contributiva devono essere, oltre agli istituti
previdenziali, gli Enti Bilaterali promananti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Aggiornamento
del servizio on line
Dal 28
marzo 2011 è disponibile la nuova applicazione http://www.sportellounicoprevidenziale.it/,
al quale sarà possibile accedere per la verifica dei propri dati personali, per
cambiare la password, procedendo quindi al nuovo accesso prima di poter
effettuare le nuove richieste. Dopo aver preso in esame le modalità di accesso
da parte delle stazioni appaltanti, delle SOA, delle P.A., Inps e Inail
specificano che per ciò che riguarda le aziende e gli intermediari, nulla è
cambiato per l’accesso al sito e che è possibile utilizzare le utenze già in
uso per i servizi on line Inps e Inail. Sarà
possibile anche effettuare la consultazione delle vecchie richieste inoltrate a
partire dal 1/01/2006.
Il
nuovo applicativo prevede inoltre la richiesta del Durc
anche negli ‘’altri usi previsti dalla legge”, per tutti quei casi che esulano
specificamente dalle casistiche rientranti nei lavori pubblici e privati.
Modifiche
riguardanti le attuali tipologie di richiesta
Per le
tipologie di richiesta di Durc e per le specifiche
tipologie ‘’tipo di ditta” (datori di lavoro, lavoratori autonomi, gestione
separata - committenti/associati, gestione separata - titolari di reddito di
lavoro autonomo di arte e professione) si rinvia a quanto specificato nel punto 3.7 delle
circolari.
I Durc emessi con la nuova versione riportano un contrassegno
generato elettronicamente che permette la verifica della provenienza e della
conformità del documento cartaceo a quello elettronico, mediante un apposito
software le cui istruzioni si rinvengono nel ‘’Manuale utente”.
Rilascio
del documento
Gli istituti ribadiscono
che il Durc viene emesso al termine dell’istruttoria
effettuata dagli enti e comunque al 31° giorno
dalla data di richiesta, salvo i casi in cui vi sia una sospensione,
sempre ai fini istruttori, o di regolarizzazione che condurrà al rilascio del Durc al limite massimo dei 46 giorni. Per Inps e Inail
continua ad applicarsi l’istituto del silenzio-assenso (30 giorni).