I.N.P.S.
- ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DOMICILIARE DI CONTROLLO DELLA MALATTIA -
PRECISAZIONI ISTITUTO
L'I.N.P.S.,
con messaggio n. 11628 del 7 ottobre 1999, riprodotto in calce, ha fornito
ulteriori indicazioni da valere per i casi di assenza del lavoratore dalla
visita medica domiciliare per controllo di malattia, e, principalmente, per
l'ipotesi in cui l'assenza stessa sia causata dalla contemporanea visita presso
l'ambulatorio del medico curante.
Come
è noto, secondo le vigenti disposizioni in atto, il lavoratore che risulti
assente, durante le fasce di reperibilità, alla prima visita di controllo senza
giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico di malattia
totalmente per i primi dieci giorni. Se lo stesso lavoratore risulta assente a
una seconda visita di controllo perde il diritto al trattamento di malattia
nella misura del 50% per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
L'orario
di reperibilità del lavoratore, entro il quale devono essere effettuate le
visite di controllo, è dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti
i giorni, compresi i domenicali o festivi (art. 4 del decreto del Ministero del
Lavoro 15 luglio 1986).
In
merito al problema dei motivi giustificativi dell'assenza alla visita medica di
controllo, l'I.N.P.S. ha diramato istruzioni a più riprese. In generale ha
individuato i giustificati motivi, oltre che nei casi di forza maggiore, nella
concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, sempreché il
lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle
corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità, nonché nel caso di situazione
che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale
dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i
componenti il suo nucleo familiare.
Per
quanto concerne, in particolare, l'assenza alla visita di controllo per
concomitanza con la visita presso l'ambulatorio del medico curante, l'Istituto
ha chiarito, innanzitutto, che l'assenza può essere giustificata solo quando si
tratti di accessi all'ambulatorio del medico che non potevano essere effettuati
in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. Ha
precisato, inoltre, che occorre distinguere il caso di assenza a visita di
controllo per pura e semplice concomitante visita presso l'ambulatorio del
curante, dall'ipotesi di visita, ugualmente concomitante all'assenza stessa,
per motivi riconducibili all'urgenza. Con il messaggio da ultimo diramato l'Istituto detta ulteriori direttive per la
formulazione del giudizio circa la giustificatezza dell'eventuale assenza alla
visita domiciliare di controllo dovuta a concomitante visita presso il medico
curante. Al riguardo, i medici legali dell'Istituto, cui compete il giudizio
sulla richiesta di giustificazione dell'assenza, sono richiamati ad un maggior
scrupolo ed attenzione, soprattutto nella valutazione delle assenze dovute a
visite presso il medico curante effettuate, nelle fasce di reperibilità, con
carattere di urgenza.
I.N.P.S.
- Coordinamento generale medico legale
Messaggio
n. 11628 del 7 ottobre 1999
Oggetto:
assenza alla visita medica di controllo (VMC) - giustificazioni a carattere
sanitario.
In
occasione della disamina della documentazione relativa alle sospensive ex art.
46 legge 88/89, si è rilevato che non sempre vengono seguite le direttive
impartite in materia da questa direzione generale.
Si
ritiene pertanto di dover ribadire che tutte le richieste di giustificazione -
che hanno alla base motivazioni di carattere sanitario - comprese quelle
relative alle assenze per visite specialistiche e per cure fisioterapiche -
devono essere esaminate dal medico legale dell'Istituto, al quale compete il
relativo giudizio professionale.
Per
quanto concerne le assenze dovute a visite effettuate con carattere di urgenza,
le stesse dovranno essere valutate caso per caso, ricordando che il giudizio
del medico di sede dovrà fondarsi non solo sulle cause dell'urgenza ma anche
sulla reale capacità di accedere all'ambulatorio da parte del lavoratore.
Si
ritiene, infatti, che talune infermità che richiedono l'intervento urgente del
curante spesso non dovrebbero consentire al paziente di recarsi
all'ambulatorio, necessitando al contrario, di intervento medico a domicilio
(ad esempio: minaccia di aborto, colica renale, colica addominale).
Per
quanto riguarda le visite specialistiche o gli esami strumentali, si rammenta
che gli stessi dovranno, di massima, essere programmati al di fuori delle fasce
di reperibilità, ad eccezione di quelli eseguiti presso strutture pubbliche;
eventuali deroghe potranno essere di volta in volta valutate in base alle
effettive necessità legate alle condizioni del paziente, anche in vista di una
più rapida ripresa della sua capacità lavorativa. Per agevolare un giudizio,
quanto più possibile imparziale, circa la reale giustificabilità dell'assenza,
si raccomanda, infine, al medico preposto alla VMC ambulatoriale di trascrivere
nell'anamnesi le motivazioni dell'assenza, addotte dal lavoratore, e di
allegare le eventuali certificazioni presentate dallo stesso.