I.N.P.S. - ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DOMICILIARE DI CONTROLLO DELLA MALATTIA - PRECISAZIONI ISTITUTO

 

L'I.N.P.S., con messaggio n. 11628 del 7 ottobre 1999, riprodotto in calce, ha fornito ulteriori indicazioni da valere per i casi di assenza del lavoratore dalla visita medica domiciliare per controllo di malattia, e, principalmente, per l'ipotesi in cui l'assenza stessa sia causata dalla contemporanea visita presso l'ambulatorio del medico curante.

Come è noto, secondo le vigenti disposizioni in atto, il lavoratore che risulti assente, durante le fasce di reperibilità, alla prima visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico di malattia totalmente per i primi dieci giorni. Se lo stesso lavoratore risulta assente a una seconda visita di controllo perde il diritto al trattamento di malattia nella misura del 50% per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

L'orario di reperibilità del lavoratore, entro il quale devono essere effettuate le visite di controllo, è dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi (art. 4 del decreto del Ministero del Lavoro 15 luglio 1986).

In merito al problema dei motivi giustificativi dell'assenza alla visita medica di controllo, l'I.N.P.S. ha diramato istruzioni a più riprese. In generale ha individuato i giustificati motivi, oltre che nei casi di forza maggiore, nella concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità, nonché nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare.

Per quanto concerne, in particolare, l'assenza alla visita di controllo per concomitanza con la visita presso l'ambulatorio del medico curante, l'Istituto ha chiarito, innanzitutto, che l'assenza può essere giustificata solo quando si tratti di accessi all'ambulatorio del medico che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. Ha precisato, inoltre, che occorre distinguere il caso di assenza a visita di controllo per pura e semplice concomitante visita presso l'ambulatorio del curante, dall'ipotesi di visita, ugualmente concomitante all'assenza stessa, per motivi riconducibili all'urgenza. Con il messaggio da ultimo diramato  l'Istituto detta ulteriori direttive per la formulazione del giudizio circa la giustificatezza dell'eventuale assenza alla visita domiciliare di controllo dovuta a concomitante visita presso il medico curante. Al riguardo, i medici legali dell'Istituto, cui compete il giudizio sulla richiesta di giustificazione dell'assenza, sono richiamati ad un maggior scrupolo ed attenzione, soprattutto nella valutazione delle assenze dovute a visite presso il medico curante effettuate, nelle fasce di reperibilità, con carattere di urgenza.

 

I.N.P.S. - Coordinamento generale medico legale

Messaggio n. 11628 del 7 ottobre 1999

 

Oggetto: assenza alla visita medica di controllo (VMC) - giustificazioni a carattere sanitario.

In occasione della disamina della documentazione relativa alle sospensive ex art. 46 legge 88/89, si è rilevato che non sempre vengono seguite le direttive impartite in materia da questa direzione generale.

Si ritiene pertanto di dover ribadire che tutte le richieste di giustificazione - che hanno alla base motivazioni di carattere sanitario - comprese quelle relative alle assenze per visite specialistiche e per cure fisioterapiche - devono essere esaminate dal medico legale dell'Istituto, al quale compete il relativo giudizio professionale.

Per quanto concerne le assenze dovute a visite effettuate con carattere di urgenza, le stesse dovranno essere valutate caso per caso, ricordando che il giudizio del medico di sede dovrà fondarsi non solo sulle cause dell'urgenza ma anche sulla reale capacità di accedere all'ambulatorio da parte del lavoratore.

Si ritiene, infatti, che talune infermità che richiedono l'intervento urgente del curante spesso non dovrebbero consentire al paziente di recarsi all'ambulatorio, necessitando al contrario, di intervento medico a domicilio (ad esempio: minaccia di aborto, colica renale, colica addominale).

Per quanto riguarda le visite specialistiche o gli esami strumentali, si rammenta che gli stessi dovranno, di massima, essere programmati al di fuori delle fasce di reperibilità, ad eccezione di quelli eseguiti presso strutture pubbliche; eventuali deroghe potranno essere di volta in volta valutate in base alle effettive necessità legate alle condizioni del paziente, anche in vista di una più rapida ripresa della sua capacità lavorativa. Per agevolare un giudizio, quanto più possibile imparziale, circa la reale giustificabilità dell'assenza, si raccomanda, infine, al medico preposto alla VMC ambulatoriale di trascrivere nell'anamnesi le motivazioni dell'assenza, addotte dal lavoratore, e di allegare le eventuali certificazioni presentate dallo stesso.