AUTOTRASPORTO - SANZIONI - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEI COMMITTENTI
Il Direttore dell’Agenzia delle
entrate, con provvedimento del 12 maggio scorso, ha fissato le modalità di
emissione e di pubblicazione delle disposizioni applicative della sanzione
dell’esclusione di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14,
dell’art. 83 bis, della Legge 133/08 e ss.mm., per i
committenti che non osservano gli artt. 6, 7, 8, 9, 13 e 13 bis dell’articolo
medesimo.
Nello specifico, la violazione
delle disposizioni concerne, per i soli contratti verbali, il pagamento della
differenza tra quanto dovuto e quanto realmente corrisposto al vettore, con
riferimento, ad oggi, alle tabelle pubblicate mensilmente dal MIT (indici di
costo del carburante per autotrazione per chilometro e le relative quote di
incidenza) nonché sia per i contratti scritti che verbali, il pagamento della
prestazione di trasporto oltre il 90 giorno, data fattura.
Il provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate dispone, tra l’altro, che:
- i provvedimenti sono emessi dal
Direttore regionale o dal Direttore Provinciale di Trento o di Bolzano
competenti in base al domicilio fiscale del soggetto che ha violato la norma
- sul sito internet dell’Agenzia
medesima è pubblicato un elenco che contiene le informazioni necessarie per
l’identificazione dei destinatari della sanzione nonché la struttura
dell’Agenzia che ha emesso il provvedimento
- nel caso di impugnazione
giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, l’elenco riporterà anche i
vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti
- in presenza di potere di
autotutela della struttura che ha emanato il provvedimento sanzionatorio, l’elenco
riporterà gli estremi del relativo provvedimento
- la pubblicazione degli “esclusi”
è mantenuta almeno fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello della
notifica e, comunque, fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di
definizione dell’eventuale contenzioso o di quello successivo all’anno in cui è
stato emesso il provvedimento in autotutela
-
l’esclusione dei benefici avrà luogo dal 1° gennaio successivo alla data della
notifica del provvedimento sanzionatorio.