AUTOTRASPORTO - SANZIONI - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEI COMMITTENTI

 

 

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 12 maggio scorso, ha fissato le modalità di emissione e di pubblicazione delle disposizioni applicative della sanzione dell’esclusione di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14, dell’art. 83 bis, della Legge 133/08 e ss.mm., per i committenti che non osservano gli artt. 6, 7, 8, 9, 13 e 13 bis dell’articolo medesimo.

Nello specifico, la violazione delle disposizioni concerne, per i soli contratti verbali, il pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto realmente corrisposto al vettore, con riferimento, ad oggi, alle tabelle pubblicate mensilmente dal MIT (indici di costo del carburante per autotrazione per chilometro e le relative quote di incidenza) nonché sia per i contratti scritti che verbali, il pagamento della prestazione di trasporto oltre il 90 giorno, data fattura.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone, tra l’altro, che:

- i provvedimenti sono emessi dal Direttore regionale o dal Direttore Provinciale di Trento o di Bolzano competenti in base al domicilio fiscale del soggetto che ha violato la norma

- sul sito internet dell’Agenzia medesima è pubblicato un elenco che contiene le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione nonché la struttura dell’Agenzia che ha emesso il provvedimento

- nel caso di impugnazione giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, l’elenco riporterà anche i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti

- in presenza di potere di autotutela della struttura che ha emanato il provvedimento sanzionatorio, l’elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento

- la pubblicazione degli “esclusi” è mantenuta almeno fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello della notifica e, comunque, fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso o di quello successivo all’anno in cui è stato emesso il provvedimento in autotutela

- l’esclusione dei benefici avrà luogo dal 1° gennaio successivo alla data della notifica del provvedimento sanzionatorio.