DECRETO SVILUPPO- D.L. 70/2011 - LE PRINCIPALI NOVITÀ
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 è
stato pubblicato il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, relativo a “Prime
disposizioni urgenti per l’economia”. Il testo di tale norma è consultabile sul
sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it
In esso vi sono alcuni aspetti di diretto interesse
per il settore dei lavori pubblici e dell’urbanistica. Nel procedere ad una
disamina delle novità recate dal nuovo dispositivo si rammenta peraltro che
trattandosi di norme introdotte da un Decreto Legge potranno subìre modifiche in occasione della conversione in legge,
che deve avvenire entro il 12/7/2011.
Il preambolo dell’articolo 4 del decreto prende atto
di come la attuale fase di crisi economica renda indispensabile l’adozione di
misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici in modo da consentire, da un lato, una rapida
cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall’altro, una riduzione
dell’enorme mole di contenzioso esistente in materia.
La costruzione delle opere pubbliche, infatti,
rappresenta un importantissimo “motore” per lo sviluppo del Paese, soprattutto
se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo).
L’articolo 4 modifica in più parti la vigente
normativa in tema di contratti pubblici
In relazione al Codice degli appalti, il D.Lgs. 163/2006 queste le modifiche apportate dal decreto
in esame:
Il comma 2 apporta numerose novelle al decreto
legislativo n. 163 del 2006 (a fianco della tematica viene indicato il comma
del decreto legge che la prevede):
Comma 2 Lettera a) Limitazione delle cause di
esclusione dagli appalti
Al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’applicazione
della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, si precisa che i
contratti c.d. “esclusi” sono sottratti dall’ambito oggettivo di applicazione
delle disposizioni codicistiche.
Resta fermo il principio, previsto dall’articolo 27,
che ai contratti esclusi comunque si applicano ì principi comunitari di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità.
Riformulazione delle cause di esclusione dagli appalti
e dalla SOA - comma 2 Lettere b) e c)
Le norme apportano alcune modifiche agli articoli 38 e
40 semplificando la disciplina dei requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle gare di appalto (c.d. Requisiti di moralità) e delle cause
di esclusione, con l’obiettivo di contenere la discrezionalità delle stazioni
appaltanti nonché ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento.
Più nello specifico:
O si estende la causa di esclusione prevista per i
soggetti destinatari di una misura di prevenzione o che abbiano riportato
condanne penali anche al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di
società con meno quattro soci (attualmente sono indicati solo l’amministratore
con poteri di rappresentanza e il direttore tecnico). Si riduce ad un anno il
periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche, attualmente
previsto in tre anni; ciò consente, da un lato, di ridurre l’entità di
contenzioso derivante dall’esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo,
dall’altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la
cessazione dalle cariche di soggetti condannati consenta automaticamente la
partecipazione alle gare. Si chiarisce, altresì, che non rilevano ai fini
dell’esclusione dalle gare le condanne per le quali è intervenuta la
riabilitazione, l’estinzione o la depenalizzazione del reato, o la revoca della
sentenza (lett. B) nn. 1.1. E 1.2);
• relativamente alla causa di esclusione per
violazioni in materia di intestazione fiduciaria, è stato indicato l’ambito
temporale cui circoscrivere l’efficacia interdittiva
della infrazione in quanto attualmente costituisce una causa di esclusione sine die in contrasto con il
principio comunitario di proporzionalità (lett. B) n. 1.3);
• con riferimento all’esclusione per violazioni in
materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, per fornire univoci elementi per
la valutazione della gravità delle violazioni stesse, si chiarisce che si
intendono gravi quelle individuate dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. N. 81 del
2008 nonché le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva. (lett. B) nn. 1.4);
• la causa di esclusione per violazioni
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità (lett. B) n. 1.5);
• riguardo alla causa di esclusione per falsa
dichiarazione, le modifiche alla lettera h) del comma 1 dell’art. 38 del codice
(lett. B), n. 1.6) unitamente all’introduzione del nuovo comma 1-ter del
medesimo articolo (lett. N. 3),
sono volte ad adeguare la disposizione al diritto comunitario che esige che le
false dichiarazioni, per comportare l’esclusione, siano imputabili a colpa
grave o dolo; l’accertamento di detti elementi è rimesso all’autorità di
Vigilanza, che, solo ove rilevi la sussistenza di dolo o colpa grave, ordina
l’iscrizione nel Casellario, iscrizione che costituisce causa ostativa alla
partecipazione alle gare e all’affidamento del subappalto per un successivo
periodo della durata di un anno;
• la modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1
dell’art. 38 del codice (lett. B), n. 1.8) sostituisce l’interdizione sine die alla partecipazione alle
gare, in contrasto con il principio di ispirazione comunitaria della
proporzionalità della sanzione, con la disposizione che inserisce come causa
ostativa alla partecipazione alle gare e all’affidamento in subappalto l’aver
presentato, ai fini della qualificazione SOA, falsa documentazione o falsa
dichiarazione. Si introduce, inoltre, un nuovo comma 9-ter all’articolo 40 del
codice, prevedendo che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino il fatto all’autorità
la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure
di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1,
lettera m-bis), nella formulazione introdotta con il presente decreto (lett.
C), n. 2);
• la modifica riferita alla lettera m-ter) del comma 1 dell’art. 38 (lett. B) n. 1.9)
riduce ad un anno il periodo da considerare ai fini della mancata denuncia di
estorsioni, attualmente previsto in tre anni;
• la modifica del comma 1-bis (lett. B) n. 2) è
volta a chiarire la validità delle cause di esclusione intervenute
successivamente all’affidamento al custode o amministratore;
• le modifiche al comma 2 dell’articolo 38 (lett. B)
n. 4) puntualizzano aspetti relativi di diverse ipotesi di esclusione dalle
gare. In particolare, la causa di esclusione per violazioni definitivamente
accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è
stata limitata ai soli casi di gravità, individuata rispetto ad una soglia di
importo per omessi pagamenti superiori a 10.000 euro agganciata al limite
previsto dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73. Con
riguardo all’esistenza di una situazione di collegamento tra imprese (art. 38,
comma 1, lettera m-quater) vengono indicati
puntualmente, in termini applicativi, gli adempimenti del concorrente riguardo
al contenuto delle dichiarazioni da presentare ai fini della verifica, da parte
della stazione appaltante, dell’imputabilità o meno di più offerte ad un unico
centro decisionale. Al riguardo si rappresenta che la Corte di Giustizia
(sentenza del 19 maggio 2009 resa nella causa C-538/07) ha ritenuto
incompatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che vieti in
assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese tra loro in
situazione di collegamento, poiché ciò implica una presunzione di reciproca
influenza nella formulazione delle offerte in gara che ostacola la libera
concorrenza nel mercato comunitaria Con il decreto legge n. 135 del 2009 è
stato operato l’adeguamento delle norme del Codice alla sentenza della Corte di
Giustizia: in particolare è stata consentita la partecipazione alla medesima
gara di appalto di imprese in situazione di controllo laddove ininfluente in
ordine alla formulazione delle offerte e non idoneo a determinare turbativa
della gara; l’ulteriore intervento normativo introduce una formulazione della
disposizione che assicura maggiore salvaguardia all’autonomia dell’offerta
dell’imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale e riduce
l’aggravio per i concorrenti eliminando l’obbligo di presentazione della
documentazione giustificativa in caso di collegamento formale;
• relativamente alla qualificazione degli esecutori
dei lavori pubblici, si precisa che le attestazioni rilasciate dalle SOA devono
essere inserite nell’elenco ufficiale tenuto dall’organismo nazionale di
accreditamento (Accredia) di cui all’articolo 4 della
legge n. 99 del 2009 (in conformità con quanto previsto dal Regolamento
comunitario 765/2008) (lett. C), n. 1); in tal modo si consente una
maggiore trasparenza nel mercato permettendo ai soggetti che attestano la
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di poter verificare
efficacemente l’effettivo possesso del sistema di qualità dal parte delle
imprese. Analoga disposizione è introdotta all’articolo 187, comma 1, lett. A)
in relazione alla qualificazione dei contraenti generali (comma 2, lettera bb).
Divieto di prevedere ulteriori cause di
esclusione - Bando tipo
Lettere d) e h)
Al fine di operare una tipizzazione tassativa delle
cause di esclusione dalle gare e ridurre il potere discrezionale della stazione
appaltante, si inserisce un nuovo comma nell’articolo 46 che mira a limitare
l’esclusione soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e
relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o di non integrità del plico che
faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi di
gara devono contenere l’indicazione tassativa delle predette cause e non
possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo si
intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi
formali e non sostanziali, con l’obiettivo di assicurare il rispetto del
principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di
affidamento dei contratti pubblici.
Si prevede, inoltre, che i bandi di gara vengano
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall’autorità
di vigilanza, previo parere del Ministero per le infrastrutture e i trasporti e
sentite le categorie professionali interessate (lettera h, modifica
all’articolo 64 del codice); eventuali deroghe rispetto ai contenuti del
bando — tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella
delibera a contrarre. Ciò, oltre a semplificare l’attività della stazione
appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti
correttamente e pertanto presuppone un corretto svolgimento della gara medesima
e una riduzione del contenzioso.
Banca dati sui requisiti personali
Lettere e) e i)
Si impone alle stazioni appaltanti di inserire nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici tenuta dall’autorità di vigilanza
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di moralità, economico
finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alle gare, in modo da
procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso
la citata Banca dati, mediante collegamento telematico alla (comma 2,
lettera e). Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e
trasparenza, è inserito all’articolo 74 un nuovo comma, che prevede che le
stazioni appaltanti richiedano di norma l’utilizzo di moduli standard, definiti
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la
dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e,
per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a
lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di
partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (comma 2,
lettera i).
Procedura negoziata dopo gara deserta
Lettere f) e g)
Per semplificare le procedure, si elimina il limite di
importo fino a 1 milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice,
per affidare i lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente
procedura aperta o ristretta andata deserta. La modifica è in linea con il
diritto comunitario che consente in detta ipotesi l’affidamento mediante
procedura negoziata senza limitazioni di importo.
Procedura negoziata fino al milione di euro - Lettere
1) e m)
Per semplificare le procedure di affidamento dei
contratti di importo di modesta entità, si aumenta da 500.000 euro ad un
milione di euro la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la
procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento
(articolo 122 del codice). L’elevazione dell’importo è bilanciata, per
garantire la massima concorrenzialità della procedura, con l’aumento del numero
minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per
i lavori di importo superiore a 500.000, almeno 5 per i lavori di importo
inferiore). Viene introdotta, inoltre, sempre nell’ ambito della procedura
negoziata, la regola della post-informazione sui risultati dell’affidamento
entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, prevedendo, al
fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, che essa contenga
anche l’indicazione dei soggetti invitati ala procedura (comma 2, lett. 1).
Conseguentemente all’elevazione del limite di importo
a 1 milione di euro per la procedura negoziata senza bando, si incrementa da 1
milione a 1,5 milioni di euro la soglia entro la quale è esperibile la
procedura ristretta semplificata (articolo 123 del codice) prevista dalla
vigente normativa (comma 2, lett. M).
Possibile limitazione alle varianti
Lettera n), t) e v)
Con riferimento alle varianti finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei
limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del codice),
si limita la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il
limite del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti (comma 2, lett. N).
Ciò consente di ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle
opere pubbliche.
Analoghe misure sono introdotte con riguardo alle
opere di interesse strategico nazionale, prevedendo che le varianti disposte
dal Cipe devono essere contenute nel limite del 50
per cento dei ribassi d’asta conseguiti, devono essere strettamente correlate
alla funzionalità dell’opera e non possono comportare incrementi di costo rispetto
al progetto preliminare (comma 2, lett. T. E v).
Riduzione del compenso per incremento dei costi dei
materiali
Lettera o)
Attualmente, se per cause eccezionali aumenta o
diminuisce significativamente (oltre il 10 %) il prezzo dei materiali di costruzione,
l’appaltatore ha diritto alla compensazione in aumento o diminuzione per la
quota che eccede il 10 % del prezzo di riferimento. Ciò crea un margine troppo
ampio per discostare la previsione di spesa come da esito di gara rispetto all’
onere finale.
Con una modifica all’articolo 133 del codice, viene
limitata la possibilità di ricorrere all’istituto della compensazione, alla
metà della percentuale eccedente il 10 % del prezzo di riferimento. Attualmente
le compensazioni sono ammesse per l’intera percentuale eccedente il 10% .
Utilizzo della graduatoria iniziale dopo il fallimento
dell’appaltatore
Lettera p)
La disposizione, che modifica l’articolo 140 del
codice, rende obbligatorio lo scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di
fallimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto in corso di esecuzione.
Il completamento dell’opera viene quindi affidato al secondo classificato.
Tale possibilità, attualmente limitata alla
risoluzione per grave inadempimento dell’esecutore e subordinata ad una espressa
previsione nel bando di gara, viene estesa a tutte le fattispecie di
risoluzione previste dal codice.
Project financing
Lettera q)
La modifica del comma 9 (n. 1) reintroduce la
possibilità di asseverazione dei piani economici finanziari in project financing oltre che da parte degli istituti bancari, anche
da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari.
La modifica dei corrimi 19 e 20 (n. 2) proposta
ha la finalità di incentivare maggiormente l’intervento di capitale privato
nella realizzazione di opere pubbliche, attraverso l’introduzione di una
procedura caratterizzata da snellezza e celerità. In particolare, si consente
il ricorso al project financing anche per le opere
non presenti nella programmazione triennale delle Pubbliche Amministrazioni .
Il privato può, pertanto, proporre all’amministrazione la realizzazione di
un’opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del
progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione.
Viene introdotta inoltre la possibilità che l’opera
proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in
costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l’intero
importo dell’opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di
locazione finanziaria alla società di leasing che, invece, previa dimostrazione
della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l’appalto, finanzierà il
progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell’ opera.
Infrastrutture di interesse strategico
Lettera r)
La modifica all’articolo 165, comma 2, è volta a
coordinare la terminologia usata nella disposizione con la vigente formulazione
dell’articolo 175, comma 1 (n. 1).
Le modifiche all’articolo 165, comma 3 sono volte a
limitare il fenomeno dell’aumento dei costi di realizzazione delle
infrastrutture di interesse strategico a causa delle opere compensative,
mediante una riduzione del tetto costituente limite di spesa per dette opere
dal 5% al 2% dell’intero costo dell’opera. Si prevede, inoltre, l’ammissibilità
di sole opere compensative strettamente correlate alla funzionalità dell’opera
principale (n 2).
Progetti per la realizzazione delle grandi opere
Lettere r), nn. 3 e 4, s) ,
u), z)
Le novelle all’articolo 165 e le modifiche agli
articoli 166, 167, 168 e 170 mirano a semplificare l’iter di approvazione dei
progetti per la realizzazione delle grandi opere. In particolare:
• vengono ridotti i termini procedimentali della
conferenza di servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte
motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti, alle
segnalazioni di eventuali omissioni, ed alla conclusione del procedimento, che
deve avvenire entro 60 giorni (contro i 90 giorni attualmente previsti);
• viene introdotto, inoltre, un termine di 30 giorni
entro il quale l’appaltatore deve pubblicare il bando di gara, pena la revoca
del finanziamento a carico dello Stato (articoli 165, comma 5-bis e 166, comma
5 - bis).
• viene aumentato da 5 a 7 anni il termine di durata
del vicolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera. Tale ultima misura è necessaria a causa della complessità del
procedimento di approvazione del progetto, al fine di consentire la conclusione
dei procedimenti già avviati (articoli 165, comma 7 - bis e 166, comma 4-bis).
Lettera aa)
Apporta modifiche di mero drafting
e coordinamento.
Qualificazione del contraente generale
Lettera cc)
La modifica chiarisce che, ai fini della
qualificazione del contraente generale, è necessaria la presenza nell’ azienda
di almeno un direttore tecnico, oltre ai responsabili di cantiere e di progetto
di specifica esperienza (articolo 189 del codice).
Lavori relativi a beni culturali - verifica preventiva
dell’interesse archeologico
Lettere dd) e ee)
La disposizione interviene sulle procedure di
affidamento nei settori speciali, prevedendo per i contratti di lavori relativi
a beni culturali l’elevazione fino a un milione e cinquecento mila euro del
limite di importo entro il quale è consentito l’ affidamento mediante procedura
negoziata senza bando, in linea con quanto previsto per i settori ordinari
(articolo 204 del codice). Analogamente a quanto previsto per i settori
ordinari, sono stati ampliati gli adempimenti in materia di pubblicità. Le
modifiche all’articolo 206 del codice, invece, intendono porre rimedio ad un
difetto di coordinamento introducendo un richiamo gli articoli 95 e 96 che
disciplinano la verifica preventiva dell’interesse archeologico. Sulla base del
testo attualmente vigente, la verifica preventiva è esclusa proprio in
relazione a quelle opere rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di
tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini
archeologiche preventive. A ciò si aggiunga che l’archeologia preventiva è
ammessa per le infrastrutture a rete strategiche; sarebbe paradossale,
pertanto, non consentirla per quelle ordinarie. E’ inoltre prevista
l’applicazione ai settori speciali dell’art. 46, comma 1-bis, introdotto dal
presente decreto.
Lettera ff)
Disposizione di mero coordinamento per introdurre il
corretto richiamo al comma 6 dell’ articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.
Accordo bonario
Lettera gg)
Le modifiche all’articolo 240 riguardano la disciplina
vigente in materia di accordo bonario. In particolare, vengono stabiliti alcuni
termini i per conferire tempi certi e celerità al procedimento e viene
introdotto un tetto massimo per i compensi della commissione fissato
nell’importo di 65 mila euro, in linea con la recente disciplina in materia di
arbitrato.
Limite alle riserve
Lettera hh)
Le modifiche all’articolo 240-bis riguardano la
disciplina delle riserve e sono finalizzate a ridurre il contenzioso con
l’appaltatore in fase di esecuzione del contatto.
In particolare, si introduce un tetto massimo oltre il
quale non è possibile per l’appaltatore iscrivere riserve. Tale tetto è fissato
nel 20% del valore complessivo dell’appalto. Eventuali imprevisti occorsi
nell’esecuzione dell’appalto, per la quota superiore alla predetta soglia,
rientrano nel rischio di impresa assunto in sede di gara.
Si introduce, inoltre, il divieto di iscrivere riserve
per gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte della stazione
appaltante.
La lite temeraria
Lettera ii)
Al fine di deflazionare il contenzioso, la lettera ii)introduce nel codice dei contratti pubblici l’articolo
246 bis, che riguarda la c.d. “lite temeraria”.
Nei giudizi afferenti le procedure di appalto, ferma
restando la disciplina sulle spese di giudizio di cui all’articolo 26 del
codice del processo amministrativo, si impone alla parte soccombente - qualora
la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali
consolidati - il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore
al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per i
ricorso introduttivo del giudizio.
Il gettito derivante dall’applicazione di tali
sanzioni è regolato dall’articolo 15 delle norme di attuazione di cui all’allegato
2 del codice del processo amministrativo (il gettito viene versato al bilancio
dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per le spese di cui all’articolo 1, comma 309,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni).
Utilizzo del decennio in ambito SOA -
Esclusione automatica delle offerte anomale fino a
4.850.000 euro
Lettera ll)
Al fine di semplificare la partecipazione alle gare,
si proroga fino al 2013 la possibilità per le imprese di utilizzare il
riferimento ai migliori cinque esercizi
fiscali nel decennio antecedente il conseguimento della qualificazione e ai
lavori di tutto il decennio.
Al fine di ridurre i tempi delle procedure di
affidamento, viene consentita, inoltre, per un periodo transitorio (fino al 31
dicembre 2013), l’esclusione automatica delle offerte anomale senza
contraddittorio con il concorrente. Ciò si rende necessario poiché la
valutazione dell’anomalia si è rilevata di difficile applicazione concreta, con
allungamento dei tempi procedurali, considerato che le amministrazioni,
soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente
strutturate per l’ espletamento di tale valutazione.
Viene fissato, infine, al 31 dicembre 2011 il termine
entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati
di esecuzione lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione SOA per il periodo dal 1° marzo 2000 alla
data di entrata in vigore del Codice (1° luglio 2006), in quanto la verifica ha
presentato notevoli difficoltà operative che non hanno consentito ad oggi di
portare a conclusione le operazioni di verifica.
I commi da 3 a 12 contengono le disposizioni
transitorie relative all’applicazione
delle nuove misure introdotte.
Liste di imprese non soggette a vincoli antimafia
Comma 13
Si istituisce presso ogni Prefettura un elenco delle
imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata al fine di
consentire un più efficace controllo nel sistema dei subappalti, estendendo
così alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via
principale nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
L’elenco viene periodicamente aggiornato dal Prefetto
con modalità che saranno definite con apposito regolamento.
L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito di
ordine generale per l’affidamento dei subappalti.
Opere compensative
Comma 14
Si introduce in
via sperimentale per il triennio 2011-2013 il tetto del 2 per cento per la
realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori
ordinari.
Proroga introduzione nuove categorie Soa
Comma 15
Vengono apportate alcune modifiche al regolamento di
esecuzione del codice appalti di cui al d.P.R. 2010
n. 207. In particolare è previsto un periodo transitorio di ulteriori 180
giorni per l’ operatività delle nuove categorie SOA.
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Comma 16
Viene modificato il Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al d.lgs. N. 42 del 2004 aumentando la soglia di età di
esecuzione in presenza della quale i beni immobili appartenenti alle
amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro
- sotto questo profilo alle prime assimilate — sono “presunte” di interesse
culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell’effettiva
sussistenza dell’interesse, nel vincolo storico-artistico.
Elevazione a 70 anni per il vincolo per la verifica
dell’interesse culturale
Comma 16
Uno degli obiettivi principali della modifica
normativa è quello di facilitare il percorso del federalismo demaniale, poiché
si sottrae al meccanismo dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. N. 85 del 2010
(necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero) una
nutrita quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici
realizzati, subito dopo l’ultima guerra, quasi sempre del tutto privi di
effettivo interesse culturale. Il termine finora previsto dall’articolo 10,
comma 5 (e dall’articolo 12, comma 1, ai fini della verifica dell’interesse),
di cinquanta anni, ha fatto sì che ricadesse nel vincolo l’edilizia
residenziale pubblica edificata nel secondo dopoguerra, imponendo la verifica
dell’interesse culturale nei confronti di molti edifici, spesso seriali, che
non presentano alcun pregio. Con il nuovo termine, di settanta anni, l’ambito
del vincolo viene ab origine ad essere limitato
all’edilizia anteguerra.
Parere non vincolante del Soprintendente
Comma 16, lettera e)
Si semplifica il procedimento per rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica trasformando il parere obbligatorio del
Soprintendente in parere non vincolante nei casi in cui i Comuni abbiano
recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico
regionale e il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento. Si
introduce, ‘inoltre, il meccanismo del silenzio assenso qualora tale parere non
sia reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti di positiva verifica e
di prescrizione d’uso emessi dalla Regione e dal Ministero per i beni
culturali.
Federalismo demaniale
Commi 17 e 18
Si apportano alcune modifiche al decreto legislativo
n. 85 del 2010, al fine di dirimere le incertezze e garantire la massima
applicazione del Federalismo demaniale.
In particolare, si elimina l’attuale previsione che
esclude dal trasferimento i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli
enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi
patrimoni immobiliari , già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del
citato decreto legislativo. Detti beni possono quindi essere attribuiti su
richiesta dell’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri
enti territoriali.
Anas
Comma 19
Si consente, già dal bilancio 2010, di considerare i
contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS quali contributi in
conto impianti.
Ciò si rende necessario poiché nel corso degli anni
2003-2005 sono stati assegnati ad ANAS contributi per la realizzazione di
investimenti - per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro - sotto forma
di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto
impianti, come poi disposto, a decorrere dall’esercizio 2007, dalla legge n.
296/2006 (articolo 1, comma 1026).
Tale impostazione implica, a parità di effetti
finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della
Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono
realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare
nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio,
nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale
social, le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano
corrispondenti perdite dì esercizio per la Società.
Dei citati 3,6
miliardi di euro l’Assemblea degli Azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di
trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già
trasferiti a tale data) e di classificare tra le altre riserve del Patrimonio,
come versamenti in conto aumento capitale, la somma residua. Tale importo, pari
a 1.543.063.483,00 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio
di ANAS S.p.A..