DECRETO SVILUPPO- D.L. 70/2011 - LE PRINCIPALI NOVITÀ

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, relativo a “Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Il testo di tale norma è consultabile sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it

In esso vi sono alcuni aspetti di diretto interesse per il settore dei lavori pubblici e dell’urbanistica. Nel procedere ad una disamina delle novità recate dal nuovo dispositivo si rammenta peraltro che trattandosi di norme introdotte da un Decreto Legge potranno subìre modifiche in occasione della conversione in legge, che deve avvenire entro il 12/7/2011.

Il preambolo dell’articolo 4 del decreto prende atto di come la attuale fase di crisi economica renda indispensabile l’adozione di misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo da consentire, da un lato, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall’altro, una riduzione dell’enorme mole di contenzioso esistente in materia.

La costruzione delle opere pubbliche, infatti, rappresenta un importantissimo “motore” per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo).

L’articolo 4 modifica in più parti la vigente normativa in tema di contratti pubblici

In relazione al Codice degli appalti, il D.Lgs. 163/2006 queste le modifiche apportate dal decreto in esame:

Il comma 2 apporta numerose novelle al decreto legislativo n. 163 del 2006 (a fianco della tematica viene indicato il comma del decreto legge che la prevede):

 

Comma 2 Lettera a) Limitazione delle cause di esclusione dagli appalti

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’applicazione della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, si precisa che i contratti c.d. “esclusi” sono sottratti dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.

Resta fermo il principio, previsto dall’articolo 27, che ai contratti esclusi comunque si applicano ì principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

 

Riformulazione delle cause di esclusione dagli appalti e dalla SOA - comma 2  Lettere b) e c)

Le norme apportano alcune modifiche agli articoli 38 e 40 semplificando la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto (c.d. Requisiti di moralità) e delle cause di esclusione, con l’obiettivo di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento.

Più nello specifico:

O si estende la causa di esclusione prevista per i soggetti destinatari di una misura di prevenzione o che abbiano riportato condanne penali anche al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno quattro soci (attualmente sono indicati solo l’amministratore con poteri di rappresentanza e il direttore tecnico). Si riduce ad un anno il periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche, attualmente previsto in tre anni; ciò consente, da un lato, di ridurre l’entità di contenzioso derivante dall’esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo, dall’altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la cessazione dalle cariche di soggetti condannati consenta automaticamente la partecipazione alle gare. Si chiarisce, altresì, che non rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, l’estinzione o la depenalizzazione del reato, o la revoca della sentenza (lett. B) nn. 1.1. E 1.2);

• relativamente alla causa di esclusione per violazioni in materia di intestazione fiduciaria, è stato indicato l’ambito temporale cui circoscrivere l’efficacia interdittiva della infrazione in quanto attualmente costituisce una causa di esclusione sine die in contrasto con il principio comunitario di proporzionalità (lett. B) n. 1.3);

• con riferimento all’esclusione per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, per fornire univoci elementi per la valutazione della gravità delle violazioni stesse, si chiarisce che si intendono gravi quelle individuate dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. N. 81 del 2008 nonché le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (lett. B) nn. 1.4);

• la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità (lett. B) n. 1.5);

• riguardo alla causa di esclusione per falsa dichiarazione, le modifiche alla lettera h) del comma 1 dell’art. 38 del codice (lett. B), n. 1.6) unitamente all’introduzione del nuovo comma 1-ter del medesimo articolo (lett.  N. 3), sono volte ad adeguare la disposizione al diritto comunitario che esige che le false dichiarazioni, per comportare l’esclusione, siano imputabili a colpa grave o dolo; l’accertamento di detti elementi è rimesso all’autorità di Vigilanza, che, solo ove rilevi la sussistenza di dolo o colpa grave, ordina l’iscrizione nel Casellario, iscrizione che costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e all’affidamento del subappalto per un successivo periodo della durata di un anno;

• la modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 38 del codice (lett. B), n. 1.8) sostituisce l’interdizione sine die alla partecipazione alle gare, in contrasto con il principio di ispirazione comunitaria della proporzionalità della sanzione, con la disposizione che inserisce come causa ostativa alla partecipazione alle gare e all’affidamento in subappalto l’aver presentato, ai fini della qualificazione SOA, falsa documentazione o falsa dichiarazione. Si introduce, inoltre, un nuovo comma 9-ter all’articolo 40 del codice, prevedendo che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino il fatto all’autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), nella formulazione introdotta con il presente decreto (lett. C), n. 2);

• la modifica riferita alla lettera m-ter) del comma 1 dell’art. 38 (lett. B) n. 1.9) riduce ad un anno il periodo da considerare ai fini della mancata denuncia di estorsioni, attualmente previsto in tre anni;

• la modifica del comma 1-bis (lett. B) n. 2) è volta a chiarire la validità delle cause di esclusione intervenute successivamente all’affidamento al custode o amministratore;

• le modifiche al comma 2 dell’articolo 38 (lett. B) n. 4) puntualizzano aspetti relativi di diverse ipotesi di esclusione dalle gare. In particolare, la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità, individuata rispetto ad una soglia di importo per omessi pagamenti superiori a 10.000 euro agganciata al limite previsto dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73. Con riguardo all’esistenza di una situazione di collegamento tra imprese (art. 38, comma 1, lettera m-quater) vengono indicati puntualmente, in termini applicativi, gli adempimenti del concorrente riguardo al contenuto delle dichiarazioni da presentare ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante, dell’imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale. Al riguardo si rappresenta che la Corte di Giustizia (sentenza del 19 maggio 2009 resa nella causa C-538/07) ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che vieti in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese tra loro in situazione di collegamento, poiché ciò implica una presunzione di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara che ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitaria Con il decreto legge n. 135 del 2009 è stato operato l’adeguamento delle norme del Codice alla sentenza della Corte di Giustizia: in particolare è stata consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo laddove ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non idoneo a determinare turbativa della gara; l’ulteriore intervento normativo introduce una formulazione della disposizione che assicura maggiore salvaguardia all’autonomia dell’offerta dell’imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale e riduce l’aggravio per i concorrenti eliminando l’obbligo di presentazione della documentazione giustificativa in caso di collegamento formale;

• relativamente alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, si precisa che le attestazioni rilasciate dalle SOA devono essere inserite nell’elenco ufficiale tenuto dall’organismo nazionale di accreditamento (Accredia) di cui all’articolo 4 della legge n. 99 del 2009 (in conformità con quanto previsto dal Regolamento comunitario 765/2008) (lett. C), n. 1); in tal modo si consente una maggiore trasparenza nel mercato permettendo ai soggetti che attestano la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di poter verificare efficacemente l’effettivo possesso del sistema di qualità dal parte delle imprese. Analoga disposizione è introdotta all’articolo 187, comma 1, lett. A) in relazione alla qualificazione dei contraenti generali (comma 2, lettera bb).

 

Divieto di prevedere ulteriori cause di esclusione  - Bando tipo

Lettere d) e h)

Al fine di operare una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante, si inserisce un nuovo comma nell’articolo 46 che mira a limitare l’esclusione soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o di non integrità del plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi di gara devono contenere l’indicazione tassativa delle predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. In tal modo si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici.

Si prevede, inoltre, che i bandi di gara vengano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall’autorità di vigilanza, previo parere del Ministero per le infrastrutture e i trasporti e sentite le categorie professionali interessate (lettera h, modifica all’articolo 64 del codice); eventuali deroghe rispetto ai contenuti del bando — tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre. Ciò, oltre a semplificare l’attività della stazione appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti correttamente e pertanto presuppone un corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione del contenzioso.

 

Banca dati sui requisiti personali

Lettere e) e i)

Si impone alle stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici tenuta dall’autorità di vigilanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di moralità, economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alle gare, in modo da procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la citata Banca dati, mediante collegamento telematico alla (comma 2, lettera e). Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito all’articolo 74 un nuovo comma, che prevede che le stazioni appaltanti richiedano di norma l’utilizzo di moduli standard, definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (comma 2, lettera i).

 

Procedura negoziata dopo gara deserta

Lettere f) e g)

Per semplificare le procedure, si elimina il limite di importo fino a 1 milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice, per affidare i lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente procedura aperta o ristretta andata deserta. La modifica è in linea con il diritto comunitario che consente in detta ipotesi l’affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo.

Procedura negoziata fino al milione di euro - Lettere 1) e m)

Per semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta da 500.000 euro ad un milione di euro la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento (articolo 122 del codice). L’elevazione dell’importo è bilanciata, per garantire la massima concorrenzialità della procedura, con l’aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000, almeno 5 per i lavori di importo inferiore). Viene introdotta, inoltre, sempre nell’ ambito della procedura negoziata, la regola della post-informazione sui risultati dell’affidamento entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, prevedendo, al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, che essa contenga anche l’indicazione dei soggetti invitati ala procedura (comma 2, lett. 1).

Conseguentemente all’elevazione del limite di importo a 1 milione di euro per la procedura negoziata senza bando, si incrementa da 1 milione a 1,5 milioni di euro la soglia entro la quale è esperibile la procedura ristretta semplificata (articolo 123 del codice) prevista dalla vigente normativa (comma 2, lett. M).

 

Possibile limitazione alle varianti

Lettera n), t) e v)

Con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del codice), si limita la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti (comma 2, lett. N). Ciò consente di ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche.

Analoghe misure sono introdotte con riguardo alle opere di interesse strategico nazionale, prevedendo che le varianti disposte dal Cipe devono essere contenute nel limite del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e non possono comportare incrementi di costo rispetto al progetto preliminare (comma 2, lett. T. E v).

 

Riduzione del compenso per incremento dei costi dei materiali

Lettera o)

Attualmente, se per cause eccezionali aumenta o diminuisce significativamente (oltre il 10 %) il prezzo dei materiali di costruzione, l’appaltatore ha diritto alla compensazione in aumento o diminuzione per la quota che eccede il 10 % del prezzo di riferimento. Ciò crea un margine troppo ampio per discostare la previsione di spesa come da esito di gara rispetto all’ onere finale.

Con una modifica all’articolo 133 del codice, viene limitata la possibilità di ricorrere all’istituto della compensazione, alla metà della percentuale eccedente il 10 % del prezzo di riferimento. Attualmente le compensazioni sono ammesse per l’intera percentuale eccedente il 10% .

 

Utilizzo della graduatoria iniziale dopo il fallimento dell’appaltatore

Lettera p)

La disposizione, che modifica l’articolo 140 del codice, rende obbligatorio lo scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Il completamento dell’opera viene quindi affidato al secondo classificato.

Tale possibilità, attualmente limitata alla risoluzione per grave inadempimento dell’esecutore e subordinata ad una espressa previsione nel bando di gara, viene estesa a tutte le fattispecie di risoluzione previste dal codice.

 

Project financing

Lettera q)

La modifica del comma 9 (n. 1) reintroduce la possibilità di asseverazione dei piani economici finanziari in project financing oltre che da parte degli istituti bancari, anche da parte delle società di revisione e degli intermediari finanziari.

La modifica dei corrimi 19 e 20 (n. 2) proposta ha la finalità di incentivare maggiormente l’intervento di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, attraverso l’introduzione di una procedura caratterizzata da snellezza e celerità. In particolare, si consente il ricorso al project financing anche per le opere non presenti nella programmazione triennale delle Pubbliche Amministrazioni . Il privato può, pertanto, proporre all’amministrazione la realizzazione di un’opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del progetto e di affidamento della concessione di costruzione e gestione.

Viene introdotta inoltre la possibilità che l’opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo. In tal modo, la stazione appaltante non dovrà pagare l’intero importo dell’opera da realizzare ma sarà tenuta a pagare soltanto un canone di locazione finanziaria alla società di leasing che, invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi economici per eseguire l’appalto, finanzierà il progetto pagando al privato il corrispettivo per la realizzazione dell’ opera.

 

Infrastrutture di interesse strategico

Lettera r)

La modifica all’articolo 165, comma 2, è volta a coordinare la terminologia usata nella disposizione con la vigente formulazione dell’articolo 175, comma 1 (n. 1).

Le modifiche all’articolo 165, comma 3 sono volte a limitare il fenomeno dell’aumento dei costi di realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico a causa delle opere compensative, mediante una riduzione del tetto costituente limite di spesa per dette opere dal 5% al 2% dell’intero costo dell’opera. Si prevede, inoltre, l’ammissibilità di sole opere compensative strettamente correlate alla funzionalità dell’opera principale (n 2).

Progetti per la realizzazione delle grandi opere

Lettere r), nn. 3 e 4, s) , u), z)

Le novelle all’articolo 165 e le modifiche agli articoli 166, 167, 168 e 170 mirano a semplificare l’iter di approvazione dei progetti per la realizzazione delle grandi opere. In particolare:

• vengono ridotti i termini procedimentali della conferenza di servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti, alle segnalazioni di eventuali omissioni, ed alla conclusione del procedimento, che deve avvenire entro 60 giorni (contro i 90 giorni attualmente previsti);

• viene introdotto, inoltre, un termine di 30 giorni entro il quale l’appaltatore deve pubblicare il bando di gara, pena la revoca del finanziamento a carico dello Stato (articoli 165, comma 5-bis e 166, comma 5 - bis).

• viene aumentato da 5 a 7 anni il termine di durata del vicolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Tale ultima misura è necessaria a causa della complessità del procedimento di approvazione del progetto, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti già avviati (articoli 165, comma 7 - bis e 166, comma 4-bis).

 

Lettera aa)

Apporta modifiche di mero drafting e coordinamento.

 

Qualificazione del contraente generale

Lettera cc)

La modifica chiarisce che, ai fini della qualificazione del contraente generale, è necessaria la presenza nell’ azienda di almeno un direttore tecnico, oltre ai responsabili di cantiere e di progetto di specifica esperienza (articolo 189 del codice).

 

Lavori relativi a beni culturali - verifica preventiva dell’interesse archeologico

Lettere dd) e ee)

La disposizione interviene sulle procedure di affidamento nei settori speciali, prevedendo per i contratti di lavori relativi a beni culturali l’elevazione fino a un milione e cinquecento mila euro del limite di importo entro il quale è consentito l’ affidamento mediante procedura negoziata senza bando, in linea con quanto previsto per i settori ordinari (articolo 204 del codice). Analogamente a quanto previsto per i settori ordinari, sono stati ampliati gli adempimenti in materia di pubblicità. Le modifiche all’articolo 206 del codice, invece, intendono porre rimedio ad un difetto di coordinamento introducendo un richiamo gli articoli 95 e 96 che disciplinano la verifica preventiva dell’interesse archeologico. Sulla base del testo attualmente vigente, la verifica preventiva è esclusa proprio in relazione a quelle opere rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive. A ciò si aggiunga che l’archeologia preventiva è ammessa per le infrastrutture a rete strategiche; sarebbe paradossale, pertanto, non consentirla per quelle ordinarie. E’ inoltre prevista l’applicazione ai settori speciali dell’art. 46, comma 1-bis, introdotto dal presente decreto.

Lettera ff)

Disposizione di mero coordinamento per introdurre il corretto richiamo al comma 6 dell’ articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

 

Accordo bonario

Lettera gg)

Le modifiche all’articolo 240 riguardano la disciplina vigente in materia di accordo bonario. In particolare, vengono stabiliti alcuni termini i per conferire tempi certi e celerità al procedimento e viene introdotto un tetto massimo per i compensi della commissione fissato nell’importo di 65 mila euro, in linea con la recente disciplina in materia di arbitrato.

 

Limite alle riserve

Lettera hh)

Le modifiche all’articolo 240-bis riguardano la disciplina delle riserve e sono finalizzate a ridurre il contenzioso con l’appaltatore in fase di esecuzione del contatto.

In particolare, si introduce un tetto massimo oltre il quale non è possibile per l’appaltatore iscrivere riserve. Tale tetto è fissato nel 20% del valore complessivo dell’appalto. Eventuali imprevisti occorsi nell’esecuzione dell’appalto, per la quota superiore alla predetta soglia, rientrano nel rischio di impresa assunto in sede di gara.

Si introduce, inoltre, il divieto di iscrivere riserve per gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

 

La lite temeraria

Lettera ii)

Al fine di deflazionare il contenzioso, la lettera ii)introduce nel codice dei contratti pubblici l’articolo 246 bis, che riguarda la c.d. “lite temeraria”.

Nei giudizi afferenti le procedure di appalto, ferma restando la disciplina sulle spese di giudizio di cui all’articolo 26 del codice del processo amministrativo, si impone alla parte soccombente - qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati - il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per i ricorso introduttivo del giudizio.

Il gettito derivante dall’applicazione di tali sanzioni è regolato dall’articolo 15 delle norme di attuazione di cui all’allegato 2 del codice del processo amministrativo (il gettito viene versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese di cui all’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni).

 

Utilizzo del decennio in ambito SOA -

Esclusione automatica delle offerte anomale fino a 4.850.000 euro

Lettera ll)

Al fine di semplificare la partecipazione alle gare, si proroga fino al 2013 la possibilità per le imprese di utilizzare il riferimento ai  migliori cinque esercizi fiscali nel decennio antecedente il conseguimento della qualificazione e ai lavori di tutto il decennio.

Al fine di ridurre i tempi delle procedure di affidamento, viene consentita, inoltre, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), l’esclusione automatica delle offerte anomale senza contraddittorio con il concorrente. Ciò si rende necessario poiché la valutazione dell’anomalia si è rilevata di difficile applicazione concreta, con allungamento dei tempi procedurali, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l’ espletamento di tale valutazione.

Viene fissato, infine, al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati di esecuzione lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA per il periodo dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del Codice (1° luglio 2006), in quanto la verifica ha presentato notevoli difficoltà operative che non hanno consentito ad oggi di portare a conclusione le operazioni di verifica.

 

I commi da 3 a 12 contengono le disposizioni transitorie relative all’applicazione delle nuove misure introdotte.

 

Liste di imprese non soggette a vincoli antimafia

Comma 13

Si istituisce presso ogni Prefettura un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata al fine di consentire un più efficace controllo nel sistema dei subappalti, estendendo così alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell’impresa aggiudicataria.

L’elenco viene periodicamente aggiornato dal Prefetto con modalità che saranno definite con apposito regolamento.

L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito di ordine generale per l’affidamento dei subappalti.

 

Opere compensative

Comma 14

 Si introduce in via sperimentale per il triennio 2011-2013 il tetto del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori ordinari.

 

Proroga introduzione nuove categorie Soa

Comma 15

Vengono apportate alcune modifiche al regolamento di esecuzione del codice appalti di cui al d.P.R. 2010 n. 207. In particolare è previsto un periodo transitorio di ulteriori 180 giorni per l’ operatività delle nuove categorie SOA.

 

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Comma 16

Viene modificato il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. N. 42 del 2004 aumentando la soglia di età di esecuzione in presenza della quale i beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro - sotto questo profilo alle prime assimilate — sono “presunte” di interesse culturale e perciò ricadono, in via interinale e salvo verifica dell’effettiva sussistenza dell’interesse, nel vincolo storico-artistico.

 

Elevazione a 70 anni per il vincolo per la verifica dell’interesse culturale

Comma 16

Uno degli obiettivi principali della modifica normativa è quello di facilitare il percorso del federalismo demaniale, poiché si sottrae al meccanismo dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. N. 85 del 2010 (necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero) una nutrita quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati, subito dopo l’ultima guerra, quasi sempre del tutto privi di effettivo interesse culturale. Il termine finora previsto dall’articolo 10, comma 5 (e dall’articolo 12, comma 1, ai fini della verifica dell’interesse), di cinquanta anni, ha fatto sì che ricadesse nel vincolo l’edilizia residenziale pubblica edificata nel secondo dopoguerra, imponendo la verifica dell’interesse culturale nei confronti di molti edifici, spesso seriali, che non presentano alcun pregio. Con il nuovo termine, di settanta anni, l’ambito del vincolo viene ab origine ad essere limitato all’edilizia anteguerra.

 

Parere non vincolante del Soprintendente

Comma 16, lettera e)

Si semplifica il procedimento per rilascio dell’autorizzazione paesaggistica trasformando il parere obbligatorio del Soprintendente in parere non vincolante nei casi in cui i Comuni abbiano recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento. Si introduce, ‘inoltre, il meccanismo del silenzio assenso qualora tale parere non sia reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti di positiva verifica e di prescrizione d’uso emessi dalla Regione e dal Ministero per i beni culturali.

 

Federalismo demaniale

Commi 17 e 18

Si apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 85 del 2010, al fine di dirimere le incertezze e garantire la massima applicazione del Federalismo demaniale.

In particolare, si elimina l’attuale previsione che esclude dal trasferimento i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari , già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo. Detti beni possono quindi essere attribuiti su richiesta dell’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali.

Anas

Comma 19

Si consente, già dal bilancio 2010, di considerare i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS quali contributi in conto impianti.

Ciò si rende necessario poiché nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati ad ANAS contributi per la realizzazione di investimenti - per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro - sotto forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto impianti, come poi disposto, a decorrere dall’esercizio 2007, dalla legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 1026).

Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale social, le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite dì esercizio per la Società.

Dei citati 3,6 miliardi di euro l’Assemblea degli Azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già trasferiti a tale data) e di classificare tra le altre riserve del Patrimonio, come versamenti in conto aumento capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483,00 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio di ANAS S.p.A..