SCADENZE FISCALI - PROROGA DEI TERMINI
(Dpcm 12/5/11)
Con il dpcm 12.5.2011,
pubblicato sulla g.u. 14.5.2011 n. 111, sono stati
prorogati i termini:
- per i versamenti derivanti dai modelli unico 2011 e irap 2011, nonché della prima rata di acconto della
“cedolare secca sugli affitti”, in relazione a tutti i contribuenti persone
fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;
- per i versamenti derivanti dai modelli unico 2011 e irap 2011, in relazione ai contribuenti diversi dalle
persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore;
- di presentazione e di trasmissione telematica dei
modelli 730/2011;
- per i versamenti e gli altri adempimenti scadenti ad
agosto 2011.
Proroga dei versamenti
collegati alle dichiarazioni
L’art. 1 del dpcm 12.5.2011
proroga i termini per i versamenti derivanti dai modelli unico 2011 e irap 2011, nonché della prima rata di acconto della
“cedolare secca” sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.
Persone fisiche
Le persone fisiche, anche se non soggette agli studi
di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai
modelli unico 2011 e irap 2011, nonché della prima
rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”.
Tali versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza
alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in
quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo
di interesse corrispettivo.
La proroga per il versamento della prima rata di
acconto della “cedolare secca sugli affitti” opera anche per i contribuenti che
presentano il modello 730/2011, in quanto il versamento:
- non rientra tra gli importi a debito del modello
730/2011 e non può quindi essere oggetto di conguaglio da parte del sostituto
d’imposta;
- deve essere eseguito direttamente dal contribuente,
mediante il modello f24, secondo le ordinarie scadenze dei versamenti derivanti
dal modello unico 2011.
Versamento dei contributi
inps di artigiani, commercianti e professionisti
I suddetti termini del 6.7.2011 e del 5.8.2011 si
applicano anche al versamento del saldo per il 2010 e del primo acconto per il
2011 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti
alle relative gestioni separate dell’inps.
Ai sensi dell’art. 18 co. 4
del dlgs. 241/97, infatti, tali contributi devono
essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’irpef (compreso
il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).
Soggetti diversi dalle persone fisiche
In relazione ai soggetti diversi dalle persone
fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti
risultanti dai modelli unico e irap, in scadenza il
16.6.2011, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono
stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto
di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare
della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza
alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in
quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo
di interesse corrispettivo.
Soci di società e
associazioni “trasparenti”
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che
presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai
sensi degli artt. 5, 115 e 116 del tuir.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di
versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i componenti di associazioni tra artisti o
professionisti;
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Contribuenti “estranei”
agli studi di settore
Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche,
“estranei” agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:
- del 16.6.2011, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 18.7.2011 (in quanto il 16 luglio cade di
sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio, dei soggetti:
- titolari solo di reddito agrario (es. Società semplici);
- oppure per i quali trovano applicazione i parametri.
Soggetti ires per i quali non opera la proroga
La proroga in esame non riguarda i soggetti ires, anche se assoggettati agli studi di settore, che
hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2011 per effetto:
- della data di approvazione del bilancio o rendiconto
(es. Società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2010 entro 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- della data di chiusura del periodo d’imposta (es.
Società di capitali con esercizio 1.7.2010 - 30.6.2011).
Proroghe relative ai modelli 730/2011
L’art. 2 del dpcm 12.5.2011
proroga alcuni termini relativi ai modelli 730/2011.
Presentazione dei modelli
730/2011 al sostituto d’imposta
I modelli 730/2011 possono essere presentati al
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta entro il 16.5.2011
(prima 2.5.2011, in quanto il 30 aprile cadeva di sabato).
Presentazione dei modelli
730/2011 al caf o al professionista
I modelli 730/2011 possono essere presentati ad un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato a prestare
assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del
lavoro) entro il 20.6.2011 (prima 31.5.2011).
Consegna al contribuente
della copia del modello 730/2011 elaborato
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve
consegnare al contribuente la copia del modello 730/2011 elaborato entro:
- il 15.6.2011 (prima 31.5.2011), se si tratta del
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta;
- il 30.6.2011 (prima 15.6.2011), se si tratta di un caf-dipendenti o di un professionista.
Comunicazione al
sostituto d’imposta dei dati per i conguagli
Entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i caf-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza
fiscale devono comunicare ai sostituti d’imposta, non ricompresi nell’apposito
elenco reso disponibile in via telematica dall’agenzia delle entrate:
- i risultati contabili dei modelli 730/2011 elaborati
(modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli (a debito o a
credito) in capo al contribuente;
- con i mezzi più idonei (es.
Posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica).
In relazione ai sostituti d’imposta ricompresi nel
suddetto elenco, in seguito alla comunicazione da essi effettuata entro il
31.3.2011, l’invio dei modelli 730-4 avviene in via telematica ad opera
dell’agenzia delle entrate, alla quale devono essere trasmessi in via
telematica.
Trasmissione telematica
dei modelli 730/2011
Caf e professionisti
Sempre entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i caf-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza
fiscale devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle entrate:
- i modelli 730/2011 elaborati e le relative schede
per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’irpef (modelli
730-1);
- anche la comunicazione dei risultati contabili dei
modelli 730/2011 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei
conguagli in capo al contribuente, se i sostituti d’imposta sono ricompresi
nell’apposito elenco reso disponibile in via telematica dalla stessa agenzia.
Sostituti d’imposta che
prestano assistenza fiscale
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione
telematica dei modelli 730/2011 da parte dei sostituti d’imposta che prestano
assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 30.6.2011.
Si ricorda che, entro la suddetta data del 30.6.2011,
il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2011 deve
comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le
buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’irpef (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto
d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi
dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno.
La suddetta scadenza del 30.6.2011 rimane ferma anche
qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di
effettuare sia la trasmissione telematica dei modelli 730/2011 elaborati che
delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’irpef (modelli 730-1).
Differimento dei termini
scadenti nel periodo feriale
L’art. 3 del dpcm 12.5.2011
effettua il consueto differimento dei termini che cadono nel periodo feriale.
Versamenti con il modello f24
Vengono differiti al 20.8.2011, senza maggiorazioni di
interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1° al
20.8.2011, dei tributi, dei contributi e dei premi inail
rientranti nella disciplina dei versamenti unificati, da effettuarsi con il
modello f24, compresi gli importi rateizzati.
Tuttavia, poiché il 20.8.2011 cade di sabato, il
termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2011.
Versamenti esclusi dal differimento
Resta ferma la
scadenza del 5.8.2011 relativa al versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a
titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai
modelli unico 2011 e irap 2011, nonché della prima
rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”.