DECRETO SVILUPPO - PRINCIPALI CONTENUTI IN MATERIA FISCALE
(DecretoLegge 13/5/11, n. 70)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2011 è
stato pubblicato il Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011, relativo a “Prime
disposizioni urgenti per l’Economia”.
Si riporta di seguito un’analisi delle novità fiscali
introdotte con il provvedimento in parola e di particolare interesse per il
settore delle costruzioni.
Si rammenta, peraltro, che trattandosi di norme
introdotte con Decreto Legge potranno subire modifiche in occasione della
conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 12 luglio 2011.
SEMPLIFICAZIONE FISCALE
(art.7, comma 2)
L’art.7 del D.L. 70/2011 contiene numerose misure di
natura fiscale di particolare interesse per il settore delle costruzioni.
Tra queste si segnalano quelle in tema di:
A. Coordinamento dei
controlli fiscali e contributivi (lett.ad)
A favore delle microimprese, e delle piccole e medie
imprese (cd. PMI), di cui all’art.2 dell’allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE[1], viene stabilito che:
- a livello statale, con emanazione di un decreto di
natura non regolamentare, saranno disciplinate modalità e tempistiche per
garantire la programmazione dei controlli fiscali e contributivi e degli
accessi presso le stesse imprese, da parte di Agenzie fiscali, Finanza,
Monopoli di Stato, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- a livello substatale, vi
sia l’obbligo di programmazione periodica e il coordinamento (affidato al SUAP Sportello
unico delle Attività produttive) degli accessi presso le imprese da parte delle
amministrazioni locali.
- siano apportate modifiche all’art.12 della legge
212/2000 (cd. “Statuto del contribuente”), riguardanti, in particolare il
periodo di permanenza dell’amministrazione presso le sedi delle imprese in
contabilità semplificata e presso quelle dei lavoratori autonomi (per una
durata massima di 15 giorni) ed, in generale, vengono estesi i termini per la
durata dei controlli anche per gli enti previdenziali e di assistenza.
B. Eliminazione
adempimenti per detrazioni per carichi di famiglia (lett.ef)
Sono altresì introdotte semplificazioni in ordine alle
comunicazioni a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. In
particolare, viene eliminato
- l’obbligo di comunicazione annuale dei dati per le
detrazioni spettanti per familiari a carico (adempimento che diventa una tantum
salvo variazione);
- l’obbligo di richiesta delle detrazioni per redditi
da lavoro dipendente e da pensione.
C. Regime di contabilità
semplificata (lett.m)
Viene riconosciuto il regime di contabilità
semplificata alle imprese di servizi con ricavi fino a 400.000 euro (limite
previgente fissato a 309.874 euro), ed alle altre imprese con ricavi fino a
700.000 euro (limite previgente fissato a 516.457 euro).
D. Accertamento (lett.n)
Tra le nuove disposizioni, si segnalano le modifiche
previste all’’art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010
(convertito con modifiche nella legge 122/2010) che, con efficacia dal 1°
luglio 2011, prevede l’esecutività dell’atto di accertamento decorsi 60 giorni
dalla data della notifica.
Al riguardo, il presente decreto stabilisce che, in
caso di richiesta da parte del contribuente di sospensiva dell’esecuzione
dell’atto impugnato, l’esecuzione forzata è sospesa fino all’emanazione del
provvedimento che decide sull’istanza di sospensione, per un periodo massimo di
120 giorni dalla richiesta del contribuente.
E. Semplificazioni operazioni IVA (lett.o)
Viene escluso l’obbligo di comunicazione delle
operazioni, effettuate a favore di soggetti non titolari di partita iva, di
importo non inferiore a 3.000 euro, se il corrispettivo dovuto è corrisposto
con carte di credito, debito o prepagate.
F. Detrazione 36% (lett.qr)
Ai fini della detrazione IRPEF del 36%, sono apportate
alcune rilevanti semplificazioni in ordine agli adempimenti necessari al
riconoscimento del beneficio.
In particolare, con la riscrittura della lett.a, comma 1, del D.M. 18 febbraio 1998, n.41, viene
eliminata la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, finora
necessariamente inviata per raccomandata (a pena di decadenza dal beneficio)
prima dell’inizio degli interventi.
Questa viene sostituita dall’indicazione, in
dichiarazione dei redditi:
- dei dati catastali dell’immobile,
- degli altri dati richiesti al fine del controllo,
- nell’ipotesi di interventi effettuati direttamente
dal detentore dell’immobile, degli estremi di registrazione del contratto di
locazione, o comodato.
Tutti gli altri documenti (che verranno individuati da
apposito provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate) dovranno
essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori.
Viene, inoltre, eliminato l’obbligo di indicazione, in
fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli
interventi agevolati, sinora prevista, a pena di decadenza, dall’art.1, co.19, della legge 244/2007[2].
Anche se non esplicitato a livello normativo,
l’eliminazione di tale adempimento dovrebbe operare anche per la detrazione del
55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in virtù del
fatto che, per questa agevolazione, l’indicazione in fattura del costo della
manodopera è divenuta obbligatoria per effetto del rinvio “generico” agli
adempimenti imposti per la detrazione del 36%, operato dall’art.1, co.348, della legge 296/2006 (istitutiva della detrazione del
55%)[3].
G. Riapertura termini per
la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni agricoli (lett.dd-gg)
Il D.L. 70/2011 dispone una nuova riapertura dei
termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili, possedute da
privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge
448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.
In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità
di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli
posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio
2011, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore
rivalutato delle aree, da effettuarsi entro il 30 giugno 2012.
Il citato Decreto introduce, inoltre, importanti
novità per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le
suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio.
In particolare, per questi contribuenti, sono
alternativamente riconosciute:
- la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva
dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva
già versata.
Al fine del controllo della legittimità della
detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i
dati da indicare nella dichiarazione stessa,
- la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta
sostitutiva già pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell’art.38 del D.P.R.
602/1973), decorrenti dalla data di versamento dell’intera imposta o della
prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L’importo del rimborso non può essere comunque
superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione effettuata.
La possibilità di richiesta di rimborso, con le stesse
modalità e termini di cui al punto precedente, è riconosciuta anche per i
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto
(ossia entro il 14 maggio 2011).
In sostanza, viene ammessa la facoltà di chiedere il
rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato una seconda
rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all’attuale
rideterminazione.
Anche questi potranno richiedere il rimborso
dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data di
versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima
rideterminazione effettuata.
Nei casi in cui, alla data del 14 maggio 2011 (data di
entrata in vigore del presente D.L. 70/2011), siano già decorsi 48 mesi dal
versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione
effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta entro il termine
di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Le nuove disposizioni, in materia di recupero
dell’imposta sostitutiva versata nelle precedenti rideterminazioni, superano
quindi il passato orientamento dell’amministrazione finanziaria[4] che
escludeva qualsiasi forma di compensazione dell’imposta e limitava la
possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973,
solo nell’ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine di
versamento della stessa[5] .
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
(art.8, Comma 9)
Vengono apportate modifiche all’art.32 del D.L.
78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha riscritto la definizione di
Fondo Comune di Investimento Immobiliare, contenuta nell’art.1, comma 1, lett.j, del D.Lgs. 58/1998.
Ferme restando le variazioni ai requisiti necessari in
caso di istituzione del Fondo da parte di una Società di Gestione del Risparmio
(cd. SGR [6]) , le modifiche introdotte dal “Decreto Sviluppo” riguardano:
1. Il venir meno dell’obbligo di emanazione del
Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze previsto ai sensi
dell’art.32, co.2, del citato D.L. 78/2010, ferma
restando l’emanazione di un Regolamento attuativo delle presenti disposizioni,
di cui al co.9, dello stesso art.32;
2. Il riconoscimento del regime tributario oggi
esistente, ai fini delle imposte dirette e dell’iva (esclusione dei Fondi da
tassazione diretta ai fini IRES ed IRAP, soggettività passiva IVA dell’sgr per cessioni di beni e prestazioni di servizi relative
alle operazioni dei fondi immobiliari da questa costituiti e regime IVA per gli
apporti al fondo), per i Fondi partecipati esclusivamente da 1 o più dei
seguenti partecipanti:
A) Stato o ente pubblico;
B) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
C) Forme di previdenza complementare nonché enti di
previdenza obbligatoria;
D) Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
E) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale;
F) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere, costituiti all’estero in paesi “White list”;
G) Enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lett. Cbis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società
residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
H) Veicoli costituiti in forma societaria o
contrattuale partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti indicati nelle
precedenti lettere.
3. Il riconoscimento dello stesso regime tributario
oggi esistente, ai fini delle imposte dirette e dell’iva, anche per i Fondi
diversi da quelli di cui al punto 2, con contestuale modifica al regime di
imputazione dei redditi conseguiti dagli stessi Fondi.
In particolare, i redditi conseguiti dai Fondi (a
prescindere dalla percezione effettiva degli stessi da parte dei partecipanti)
e rilevati nei rendiconti di gestione:
- vengono quindi imputati “per trasparenza” ai
partecipanti, (diversi dai soggetti precedentemente indicati) con quote di
partecipazione superiori al 5% del patrimonio (ciò comporta che tali redditi
concorreranno alla determinazione del reddito imponibile complessivo del
partecipante, con applicazione, in sede di tassazione diretta, dell’aliquota
marginale propria del contribuente).
Tale tipologia di partecipanti (con quote superiori al
5%) è, inoltre, tenuta a corrispondere (una tantum) un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi del 5% del valore medio delle quote possedute nel
periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta
2010, versata a cura dell’sgr o dell’intermediario
depositario, in 2 rate di pari importo, rispettivamente entro il 16 giugno 2011
ed il 16 giugno 2012.
- rimangono, invece, tassati ordinariamente, con
applicazione della ritenuta del 20% (a titolo d’acconto o a titolo definitivo a
seconda se il percipiente sia, rispettivamente, un soggetto che opera in regime
d’impresa o sia una persona fisica che detiene quote del fondo a titolo
personale) quelli percepiti dai partecipanti, con quote di partecipazione non
superiori al 5% del patrimonio e dai soggetti non residenti.
4. Il venir meno dell’obbligo di liquidazione dei
Fondi diversi da quelli di cui al punto 2, nei quali almeno un partecipante
detiene quote di partecipazioni superiori al 5% del patrimonio.
La liquidazione del Fondo diviene quindi una facoltà
riconosciuta all’sgr, previa deliberazione
dell’assemblea dei partecipanti, entro il 31 dicembre 2011.
In tal caso, l’sgr preleva,
a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al
7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre
2010.
L’imposta è versata dalla stessa SGR per un importo
pari al:
- 40% entro il 31 marzo 2012;
- 30% entro il 31 marzo 2013;
- 30% entro il 31 marzo 2014.
La liquidazione deve essere conclusa nel termine
massimo di 5 anni, durante i quali, a partire dai risultati conseguiti dal 1°
gennaio 2011, la SGR applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’irap nella misura del 7%, da versare entro il 16
febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della
liquidazione.
In tal caso, non si applicano le disposizioni relative
alla tassazione dei redditi conseguiti dal Fondo, secondo le modalità indicate
dal punto 3.
Note:
[1] Ai sensi dell’art.2 dell’allegato alla
Raccomandazione 2003/361/CE Per “PMI”, in generale, s’intendono imprese:
- che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 mln di euro oppure il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 mln di euro.
Nella categoria delle “PMI” si definisce:
-“piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 mln di euro;
-“microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 mln di euro.
[2] Come noto, tale adempimento è stato introdotto,
per la prima volta, dall’art. 35, co. 19-20, del
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (cosiddetto “decreto ViscoBersani”,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n.248), con efficacia
dal 4 luglio 2006 e successivamente confermato dal citato art.1, co.19, della legge 244/2007.
[3] Cfr. Circolare dell’agenzia delle Entrate 31
maggio 2007, n.36/E.
[4] Cfr. R.M. n.236/E/2008, C.M. n.10/E/2006,
16/E/2005, 35/E/2004 e 27/E/2003.
[5] In pratica, stante la genericità del citato art.38
del D.P.R. 602/1973 relativamente al momento in cui inizia a decorrere il
termine per il rimborso, l’Amministrazione finanziaria faceva decorrere tale
periodo dal versamento dell’imposta relativa alla precedente rivalutazione, e
non dal pagamento del tributo sul nuovo valore periziato del bene (momento che,
invece, assume rilevanza in base alle nuove disposizioni contenute nel
D.L.70/2011).
[6] Ossia:
- il patrimonio autonomo del Fondo deve essere
raccolto mediante una o più emissioni di quote tra una pluralità di
investitori;
- la gestione del patrimonio deve avvenire
nell’interesse dei partecipanti ed in autonomia dagli stessi;
- il Fondo costituisce un patrimonio autonomo rispetto
a quello della SGR e a quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro
patrimonio gestito dalla medesima SGR.
SCADENZE FISCALI - PROROGA DEI TERMINI
(DPCM 12/5/11)
Con il DPCM 12.5.2011, pubblicato sulla G.U. 14.5.2011
n. 111, sono stati prorogati i termini:
- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e
IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli
affitti”, in relazione a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non
soggetti agli studi di settore;
- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e
IRAP 2011, in relazione ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono
soggetti agli studi di settore;
- di presentazione e di trasmissione telematica dei
modelli 730/2011;
- per i versamenti e gli altri adempimenti scadenti ad
agosto 2011.
Proroga dei versamenti
collegati alle dichiarazioni
L’art. 1 del DPCM 12.5.2011 proroga i termini per i
versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima
rata di acconto della “cedolare secca” sui canoni di locazione di immobili ad
uso abitativo.
Persone fisiche
Le persone fisiche, anche se non soggette agli studi
di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai
modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della
“cedolare secca sugli affitti”.
Tali versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza
alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in
quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo
di interesse corrispettivo.
La proroga per il versamento della prima rata di
acconto della “cedolare secca sugli affitti” opera anche per i contribuenti che
presentano il modello 730/2011, in quanto il versamento:
- non rientra tra gli importi a debito del modello
730/2011 e non può quindi essere oggetto di conguaglio da parte del sostituto
d’imposta;
- deve essere eseguito direttamente dal contribuente,
mediante il modello F24, secondo le ordinarie scadenze dei versamenti derivanti
dal modello UNICO 2011.
Versamento dei contributi
INPS di artigiani, commercianti e professionisti
I suddetti termini del 6.7.2011 e del 5.8.2011 si
applicano anche al versamento del saldo per il 2010 e del primo acconto per il
2011 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti
alle relative Gestioni separate dell’inps.
Ai sensi dell’art. 18 co. 4
del dlgs. 241/97, infatti, tali contributi devono
essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’irpef (compreso
il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).
Soggetti diversi dalle persone fisiche
In relazione ai soggetti diversi dalle persone
fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti
risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 16.6.2011, che soddisfano
entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono
stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo
decreto di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare
della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza
alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in
quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo
di interesse corrispettivo.
Soci di società e
associazioni “trasparenti”
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che
presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai
sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di
versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i componenti di associazioni tra artisti o
professionisti;
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Contribuenti “estranei”
agli studi di settore
Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche,
“estranei” agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:
- del 16.6.2011, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 18.7.2011 (in quanto il 16 luglio cade di
sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio, dei soggetti:
- titolari solo di reddito agrario (es. Società semplici);
- oppure per i quali trovano applicazione i parametri.
Soggetti IRES per i quali
non opera la proroga
La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES,
anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di
versamento successivi al 16.6.2011 per effetto:
- della data di approvazione del bilancio o rendiconto
(es. Società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2010 entro 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- della data di chiusura del periodo d’imposta (es. Società
di capitali con esercizio 1.7.2010 - 30.6.2011).
Proroghe relative ai modelli 730/2011
L’art. 2 del DPCM 12.5.2011 proroga alcuni termini
relativi ai modelli 730/2011.
Presentazione dei modelli
730/2011 al sostituto d’imposta
I modelli 730/2011 possono essere presentati al
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta entro il 16.5.2011
(prima 2.5.2011, in quanto il 30 aprile cadeva di sabato).
Presentazione dei modelli
730/2011 al caf o al professionista
I modelli 730/2011 possono essere presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato a prestare
assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del
lavoro) entro il 20.6.2011 (prima 31.5.2011).
Consegna al contribuente
della copia del modello 730/2011 elaborato
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve
consegnare al contribuente la copia del modello 730/2011 elaborato entro:
- il 15.6.2011 (prima 31.5.2011), se si tratta del
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta;
- il 30.6.2011 (prima 15.6.2011), se si tratta di un CAF-dipendenti o di un professionista.
Comunicazione al
sostituto d’imposta dei dati per i conguagli
Entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i CAF-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza
fiscale devono comunicare ai sostituti d’imposta, non ricompresi nell’apposito
elenco reso disponibile in via telematica dall’agenzia delle Entrate:
- i risultati contabili dei modelli 730/2011 elaborati
(modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli (a debito o a
credito) in capo al contribuente;
- con i mezzi più idonei (es. Posta
ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica).
In relazione ai sostituti d’imposta ricompresi nel
suddetto elenco, in seguito alla comunicazione da essi effettuata entro il
31.3.2011, l’invio dei modelli 730-4 avviene in via telematica ad opera dell’agenzia
delle Entrate, alla quale devono essere trasmessi in via telematica.
Trasmissione telematica
dei modelli 730/2011
CAF e professionisti
Sempre entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i CAF-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza
fiscale devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate:
- i modelli 730/2011 elaborati e le relative schede
per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’irpef (modelli
730-1);
- anche la comunicazione dei risultati contabili dei
modelli 730/2011 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei
conguagli in capo al contribuente, se i sostituti d’imposta sono ricompresi
nell’apposito elenco reso disponibile in via telematica dalla stessa Agenzia.
Sostituti d’imposta che
prestano assistenza fiscale
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione
telematica dei modelli 730/2011 da parte dei sostituti d’imposta che prestano
assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 30.6.2011.
Si ricorda che, entro la suddetta data del 30.6.2011,
il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2011 deve
comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le
buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’irpef
(modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta
non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma
deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno.
La suddetta scadenza del 30.6.2011 rimane ferma anche
qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di
effettuare sia la trasmissione telematica dei modelli 730/2011 elaborati che
delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’irpef
(modelli 730-1).
Differimento dei termini
scadenti nel periodo feriale
L’art. 3 del DPCM 12.5.2011 effettua il consueto
differimento dei termini che cadono nel periodo feriale.
Versamenti con il modello f24
Vengono differiti al 20.8.2011, senza maggiorazioni di
interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1° al
20.8.2011, dei tributi, dei contributi e dei premi INAIL rientranti nella
disciplina dei versamenti unificati, da effettuarsi con il modello F24,
compresi gli importi rateizzati.
Tuttavia, poiché il 20.8.2011 cade di sabato, il
termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2011.
Versamenti esclusi dal differimento
Resta ferma la
scadenza del 5.8.2011 relativa al versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a
titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai
modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della
“cedolare secca sugli affitti”.