DECRETO SVILUPPO - PRINCIPALI CONTENUTI  IN MATERIA FISCALE

(Decreto­Legge 13/5/11, n. 70)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011, relativo a “Prime disposizioni urgenti per l’Economia”.

Si riporta di seguito un’analisi delle novità fiscali introdotte con il provvedimento in parola e di particolare interesse per il settore delle costruzioni.

Si rammenta, peraltro, che trattandosi di norme introdotte con Decreto Legge potranno subire modifiche in occasione della conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 12 luglio 2011.

 

SEMPLIFICAZIONE FISCALE
(art.7, comma 2)

L’art.7 del D.L. 70/2011 contiene numerose misure di natura fiscale di particolare interesse per il settore delle costruzioni.

Tra queste si segnalano quelle in tema di:

 

A. Coordinamento dei controlli fiscali e contributivi (lett.a­d)

A favore delle microimprese, e delle piccole e medie imprese (cd. PMI), di cui all’art.2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE[1], viene stabilito che:

- a livello statale, con emanazione di un decreto di natura non regolamentare, saranno disciplinate modalità e tempistiche per garantire la programmazione dei controlli fiscali e contributivi e degli accessi presso le stesse imprese, da parte di Agenzie fiscali, Finanza, Monopoli di Stato, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- a livello substatale, vi sia l’obbligo di programmazione periodica e il coordinamento (affidato al SUAP ­Sportello unico delle Attività produttive) degli accessi presso le imprese da parte delle amministrazioni locali.

- siano apportate modifiche all’art.12 della legge 212/2000 (cd. “Statuto del contribuente”), riguardanti, in particolare il periodo di permanenza dell’amministrazione presso le sedi delle imprese in contabilità semplificata e presso quelle dei lavoratori autonomi (per una durata massima di 15 giorni) ed, in generale, vengono estesi i termini per la durata dei controlli anche per gli enti previdenziali e di assistenza.

 

B. Eliminazione adempimenti per detrazioni per carichi di famiglia (lett.e­f)

Sono altresì introdotte semplificazioni in ordine alle comunicazioni a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. In particolare, viene eliminato

- l’obbligo di comunicazione annuale dei dati per le detrazioni spettanti per familiari a carico (adempimento che diventa una tantum salvo variazione);

- l’obbligo di richiesta delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e da pensione.

 

C. Regime di contabilità semplificata (lett.m)

Viene riconosciuto il regime di contabilità semplificata alle imprese di servizi con ricavi fino a 400.000 euro (limite previgente fissato a 309.874 euro), ed alle altre imprese con ricavi fino a 700.000 euro (limite previgente fissato a 516.457 euro).

 

D. Accertamento (lett.n)

Tra le nuove disposizioni, si segnalano le modifiche previste all’’art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge 122/2010) che, con efficacia dal 1° luglio 2011, prevede l’esecutività dell’atto di accertamento decorsi 60 giorni dalla data della notifica.

Al riguardo, il presente decreto stabilisce che, in caso di richiesta da parte del contribuente di sospensiva dell’esecuzione dell’atto impugnato, l’esecuzione forzata è sospesa fino all’emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione, per un periodo massimo di 120 giorni dalla richiesta del contribuente.

 

E. Semplificazioni operazioni IVA (lett.o)

Viene escluso l’obbligo di comunicazione delle operazioni, effettuate a favore di soggetti non titolari di partita iva, di importo non inferiore a 3.000 euro, se il corrispettivo dovuto è corrisposto con carte di credito, debito o prepagate.

 

F. Detrazione 36% (lett.q­r)

Ai fini della detrazione IRPEF del 36%, sono apportate alcune rilevanti semplificazioni in ordine agli adempimenti necessari al riconoscimento del beneficio.

In particolare, con la riscrittura della lett.a, comma 1, del D.M. 18 febbraio 1998, n.41, viene eliminata la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, finora necessariamente inviata per raccomandata (a pena di decadenza dal beneficio) prima dell’inizio degli interventi.

Questa viene sostituita dall’indicazione, in dichiarazione dei redditi:

- dei dati catastali dell’immobile,

- degli altri dati richiesti al fine del controllo,

- nell’ipotesi di interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato.

Tutti gli altri documenti (che verranno individuati da apposito provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate) dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori.

Viene, inoltre, eliminato l’obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, sinora prevista, a pena di decadenza, dall’art.1, co.19, della legge 244/2007[2].

Anche se non esplicitato a livello normativo, l’eliminazione di tale adempimento dovrebbe operare anche per la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in virtù del fatto che, per questa agevolazione, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è divenuta obbligatoria per effetto del rinvio “generico” agli adempimenti imposti per la detrazione del 36%, operato dall’art.1, co.348, della legge 296/2006 (istitutiva della detrazione del 55%)[3].

 

G. Riapertura termini per la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni agricoli (lett.dd­-gg)

Il D.L. 70/2011 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi entro il 30 giugno 2012.

Il citato Decreto introduce, inoltre, importanti novità per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio.

In particolare, per questi contribuenti, sono alternativamente riconosciute:

- la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa,

- la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 602/1973), decorrenti dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione effettuata.

La possibilità di richiesta di rimborso, con le stesse modalità e termini di cui al punto precedente, è riconosciuta anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (ossia entro il 14 maggio 2011).

In sostanza, viene ammessa la facoltà di chiedere il rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all’attuale rideterminazione.

Anche questi potranno richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

Nei casi in cui, alla data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del presente D.L. 70/2011), siano già decorsi 48 mesi dal versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta entro il termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Le nuove disposizioni, in materia di recupero dell’imposta sostitutiva versata nelle precedenti rideterminazioni, superano quindi il passato orientamento dell’amministrazione finanziaria[4] che escludeva qualsiasi forma di compensazione dell’imposta e limitava la possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973, solo nell’ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine di versamento della stessa[5] .

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (art.8, Comma 9)

Vengono apportate modifiche all’art.32 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha riscritto la definizione di Fondo Comune di Investimento Immobiliare, contenuta nell’art.1, comma 1, lett.j, del D.Lgs. 58/1998.

Ferme restando le variazioni ai requisiti necessari in caso di istituzione del Fondo da parte di una Società di Gestione del Risparmio (cd. SGR [6]) , le modifiche introdotte dal “Decreto Sviluppo” riguardano:

1. Il venir meno dell’obbligo di emanazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze previsto ai sensi dell’art.32, co.2, del citato D.L. 78/2010, ferma restando l’emanazione di un Regolamento attuativo delle presenti disposizioni, di cui al co.9, dello stesso art.32;

2. Il riconoscimento del regime tributario oggi esistente, ai fini delle imposte dirette e dell’iva (esclusione dei Fondi da tassazione diretta ai fini IRES ed IRAP, soggettività passiva IVA dell’sgr per cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da questa costituiti e regime IVA per gli apporti al fondo), per i Fondi partecipati esclusivamente da 1 o più dei seguenti partecipanti:

A) Stato o ente pubblico;

B) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;

C) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

D) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

E) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

F) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere, costituiti all’estero in paesi “White list”;

G) Enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lett. C­bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

H) Veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3. Il riconoscimento dello stesso regime tributario oggi esistente, ai fini delle imposte dirette e dell’iva, anche per i Fondi diversi da quelli di cui al punto 2, con contestuale modifica al regime di imputazione dei redditi conseguiti dagli stessi Fondi.

In particolare, i redditi conseguiti dai Fondi (a prescindere dalla percezione effettiva degli stessi da parte dei partecipanti) e rilevati nei rendiconti di gestione:

- vengono quindi imputati “per trasparenza” ai partecipanti, (diversi dai soggetti precedentemente indicati) con quote di partecipazione superiori al 5% del patrimonio (ciò comporta che tali redditi concorreranno alla determinazione del reddito imponibile complessivo del partecipante, con applicazione, in sede di tassazione diretta, dell’aliquota marginale propria del contribuente).

Tale tipologia di partecipanti (con quote superiori al 5%) è, inoltre, tenuta a corrispondere (una tantum) un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010, versata a cura dell’sgr o dell’intermediario depositario, in 2 rate di pari importo, rispettivamente entro il 16 giugno 2011 ed il 16 giugno 2012.

- rimangono, invece, tassati ordinariamente, con applicazione della ritenuta del 20% (a titolo d’acconto o a titolo definitivo a seconda se il percipiente sia, rispettivamente, un soggetto che opera in regime d’impresa o sia una persona fisica che detiene quote del fondo a titolo personale) quelli percepiti dai partecipanti, con quote di partecipazione non superiori al 5% del patrimonio e dai soggetti non residenti.

4. Il venir meno dell’obbligo di liquidazione dei Fondi diversi da quelli di cui al punto 2, nei quali almeno un partecipante detiene quote di partecipazioni superiori al 5% del patrimonio.

La liquidazione del Fondo diviene quindi una facoltà riconosciuta all’sgr, previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, entro il 31 dicembre 2011.

In tal caso, l’sgr preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010.

L’imposta è versata dalla stessa SGR per un importo pari al:

- 40% entro il 31 marzo 2012;

- 30% entro il 31 marzo 2013;

- 30% entro il 31 marzo 2014.

La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di 5 anni, durante i quali, a partire dai risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011, la SGR applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’irap nella misura del 7%, da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.

In tal caso, non si applicano le disposizioni relative alla tassazione dei redditi conseguiti dal Fondo, secondo le modalità indicate dal punto 3.

 

 

Note:

[1] Ai sensi dell’art.2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE Per “PMI”, in generale, s’intendono imprese:

- che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 mln di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 mln di euro.

Nella categoria delle “PMI” si definisce:

-“piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 mln di euro;

-“microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 mln di euro.

[2] Come noto, tale adempimento è stato introdotto, per la prima volta, dall’art. 35, co. 19-­20, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (cosiddetto “decreto Visco­Bersani”, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n.248), con efficacia dal 4 luglio 2006 e successivamente confermato dal citato art.1, co.19, della legge 244/2007.

[3] Cfr. Circolare dell’agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n.36/E.

[4] Cfr. R.M. n.236/E/2008, C.M. n.10/E/2006, 16/E/2005, 35/E/2004 e 27/E/2003.

[5] In pratica, stante la genericità del citato art.38 del D.P.R. 602/1973 relativamente al momento in cui inizia a decorrere il termine per il rimborso, l’Amministrazione finanziaria faceva decorrere tale periodo dal versamento dell’imposta relativa alla precedente rivalutazione, e non dal pagamento del tributo sul nuovo valore periziato del bene (momento che, invece, assume rilevanza in base alle nuove disposizioni contenute nel D.L.70/2011).

[6] Ossia:

- il patrimonio autonomo del Fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote tra una pluralità di investitori;

- la gestione del patrimonio deve avvenire nell’interesse dei partecipanti ed in autonomia dagli stessi;

- il Fondo costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello della SGR e a quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR.

SCADENZE FISCALI - PROROGA DEI TERMINI

(DPCM 12/5/11)

           

Con il DPCM 12.5.2011, pubblicato sulla G.U. 14.5.2011 n. 111, sono stati prorogati i termini:

- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”, in relazione a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;

- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, in relazione ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore;

- di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011;

- per i versamenti e gli altri adempimenti scadenti ad agosto 2011.

 

Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni

L’art. 1 del DPCM 12.5.2011 proroga i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca” sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.

 

Persone fisiche

Le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”.

Tali versamenti devono essere eseguiti:

- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione;

- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga per il versamento della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti” opera anche per i contribuenti che presentano il modello 730/2011, in quanto il versamento:

- non rientra tra gli importi a debito del modello 730/2011 e non può quindi essere oggetto di conguaglio da parte del sostituto d’imposta;

- deve essere eseguito direttamente dal contribuente, mediante il modello F24, secondo le ordinarie scadenze dei versamenti derivanti dal modello UNICO 2011. 

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

I suddetti termini del 6.7.2011 e del 5.8.2011 si applicano anche al versamento del saldo per il 2010 e del primo acconto per il 2011 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’inps.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del dlgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’irpef (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

 

Soggetti diversi dalle persone fisiche

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 16.6.2011, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione;

- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Soci di società e associazioni “trasparenti”

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;

- i collaboratori di imprese familiari;

- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti;

- i soci di società di capitali “trasparenti”.

Contribuenti “estranei” agli studi di settore

Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, “estranei” agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del 16.6.2011, senza maggiorazione di interessi;

- ovvero del 18.7.2011 (in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio, dei soggetti:

- titolari solo di reddito agrario (es. Società semplici);

- oppure per i quali trovano applicazione i parametri.

Soggetti IRES per i quali non opera la proroga

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2011 per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. Società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2010 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);

- della data di chiusura del periodo d’imposta (es. Società di capitali con esercizio 1.7.2010 - 30.6.2011). 

 

Proroghe relative ai modelli 730/2011

L’art. 2 del DPCM 12.5.2011 proroga alcuni termini relativi ai modelli 730/2011.

Presentazione dei modelli 730/2011 al sostituto d’imposta

I modelli 730/2011 possono essere presentati al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta entro il 16.5.2011 (prima 2.5.2011, in quanto il 30 aprile cadeva di sabato).

Presentazione dei modelli 730/2011 al caf o al professionista

I modelli 730/2011 possono essere presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro) entro il 20.6.2011 (prima 31.5.2011).

Consegna al contribuente della copia del modello 730/2011 elaborato

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2011 elaborato entro:

- il 15.6.2011 (prima 31.5.2011), se si tratta del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta;

- il 30.6.2011 (prima 15.6.2011), se si tratta di un CAF-dipendenti o di un professionista.

Comunicazione al sostituto d’imposta dei dati per i conguagli

Entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i CAF-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono comunicare ai sostituti d’imposta, non ricompresi nell’apposito elenco reso disponibile in via telematica dall’agenzia delle Entrate:

- i risultati contabili dei modelli 730/2011 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli (a debito o a credito) in capo al contribuente;

- con i mezzi più idonei (es. Posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica).

In relazione ai sostituti d’imposta ricompresi nel suddetto elenco, in seguito alla comunicazione da essi effettuata entro il 31.3.2011, l’invio dei modelli 730-4 avviene in via telematica ad opera dell’agenzia delle Entrate, alla quale devono essere trasmessi in via telematica.

 

Trasmissione telematica dei modelli 730/2011

CAF e professionisti

Sempre entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i CAF-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate:

- i modelli 730/2011 elaborati e le relative schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’irpef (modelli 730-1);

- anche la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2011 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, se i sostituti d’imposta sono ricompresi nell’apposito elenco reso disponibile in via telematica dalla stessa Agenzia.

Sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale

Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2011 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 30.6.2011.

Si ricorda che, entro la suddetta data del 30.6.2011, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2011 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’irpef (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno.

La suddetta scadenza del 30.6.2011 rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare sia la trasmissione telematica dei modelli 730/2011 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’irpef (modelli 730-1).

 

Differimento dei termini scadenti nel periodo feriale

L’art. 3 del DPCM 12.5.2011 effettua il consueto differimento dei termini che cadono nel periodo feriale.

Versamenti con il modello f24

Vengono differiti al 20.8.2011, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1° al 20.8.2011, dei tributi, dei contributi e dei premi INAIL rientranti nella disciplina dei versamenti unificati, da effettuarsi con il modello F24, compresi gli importi rateizzati.

Tuttavia, poiché il 20.8.2011 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2011.

Versamenti esclusi dal differimento

Resta ferma la scadenza del 5.8.2011 relativa al versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”.