INPS - GESTIONE SEPARATA - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI OPERATE DAI COMMITTENTI - CIRCOLARE N. 71/2011

 

L’Inps con circolare n. 71 del 4 maggio 2011, disponibile oltre che sul sito dell’istituto anche su quello del Collegio, ha fornito istruzioni in merito all’omesso versamento delle ritenute previdenziali sui compensi degli iscritti alla Gestione separata.

Si rammenta infatti che l’art. 39 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Cfr. Not n. 12/2010), stabilisce che l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, configura l’ipotesi di reato prevista dall’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

Ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-quater, del D.L. n. 463/1983, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.033,00. Il datore di lavoro non è tuttavia punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dall’avvenuto accertamento della violazione.

La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo tale versamento ovvero decorso inutilmente il predetto termine. Alla denuncia è allegata l’attestazione delle somme contributive versate.

Durante il citato termine rimane sospeso il corso della prescrizione.

In via preliminare, l’Istituto evidenzia che il citato art. 39 ha la finalità di estendere anche ai committenti tenuti ai versamenti contributivi alla Gestione separata la suddetta fattispecie di reato, in precedenza applicabile soltanto ai datori di lavoro subordinato.

Ciò premesso, l’Inps impartisce le istruzioni di seguito sintetizzate.

La norma in discorso prevede, nei confronti dei committenti che abbiano omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali alla Gestione separata, l’attivazione di un procedimento che comporta l’obbligo della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi.

Il committente non è tuttavia punibile se provvede al pagamento entro il predetto termine.

In ogni caso, trascorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, anche in presenza di avvenuto adempimento, resta fermo l’obbligo di tempestiva denuncia di reato all’autorità giudiziaria.

L’art. 39 della Legge n. 183/2010, si applica esclusivamente ai committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative effettuate dai soggetti appartenenti alle categorie indicate dall’art. 50, comma 1, lett. C-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si tratta quindi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resi anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.

Stante la formulazione della norma, che individua nel committente il soggetto tenuto al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la fattispecie di reato non ricorre, oltre che nell’ipotesi in cui non sussista un rapporto di committenza, anche nel caso di coincidenza tra la figura del committente e quello del collaboratore.

La responsabilità per il reato in questione deve essere sempre ricondotta al soggetto che ha la responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del termine fissato per il versamento contributivo.

Considerato che la Legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, le disposizioni contenute nell’art. 39 si applicano a partire dalle denunce Uniemens riferite ai compensi erogati nel mese di novembre 2010, con scadenza, per quanto attiene ai relativi versamenti contributivi, il 16 dicembre 2010.

Da ultimo, l’Inps fa riserva di fornire alle strutture territoriali dell’istituto istruzioni operative per la gestione degli atti di contestazione derivanti dall’accertamento della violazione e delle conseguenti denunce all’autorità giudiziaria.