INPS - GESTIONE SEPARATA - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE
PREVIDENZIALI OPERATE DAI COMMITTENTI - CIRCOLARE N. 71/2011
L’Inps con circolare n. 71
del 4 maggio 2011, disponibile oltre che sul sito dell’istituto anche su quello
del Collegio, ha fornito istruzioni in merito all’omesso versamento delle
ritenute previdenziali sui compensi degli iscritti alla Gestione separata.
Si rammenta infatti che
l’art. 39 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Cfr. Not
n. 12/2010), stabilisce che l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di
legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate
e continuative iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, configura l’ipotesi
di reato prevista dall’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638.
Ai sensi dell’art. 2, commi
1-bis e 1-quater, del D.L. n. 463/1983, l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a € 1.033,00. Il datore di lavoro non è tuttavia punibile se
provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dall’avvenuto
accertamento della violazione.
La denuncia di reato è
presentata o trasmessa senza ritardo dopo tale versamento ovvero decorso
inutilmente il predetto termine. Alla denuncia è allegata l’attestazione delle
somme contributive versate.
Durante il citato termine
rimane sospeso il corso della prescrizione.
In via preliminare,
l’Istituto evidenzia che il citato art. 39 ha la finalità di estendere anche ai
committenti tenuti ai versamenti contributivi alla Gestione separata la
suddetta fattispecie di reato, in precedenza applicabile soltanto ai datori di
lavoro subordinato.
Ciò premesso, l’Inps
impartisce le istruzioni di seguito sintetizzate.
La norma in discorso
prevede, nei confronti dei committenti che abbiano omesso il versamento delle
ritenute previdenziali e assistenziali alla Gestione separata, l’attivazione di
un procedimento che comporta l’obbligo della contestazione o della notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione, contenente l’intimazione ad
adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi.
Il committente non è
tuttavia punibile se provvede al pagamento entro il predetto termine.
In ogni caso, trascorso il
termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento
della violazione, anche in presenza di avvenuto adempimento, resta fermo
l’obbligo di tempestiva denuncia di reato all’autorità giudiziaria.
L’art. 39 della Legge n.
183/2010, si applica esclusivamente ai committenti che si avvalgono delle
prestazioni lavorative effettuate dai soggetti appartenenti alle categorie
indicate dall’art. 50, comma 1, lett. C-bis), del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Si tratta quindi di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resi anche nella modalità
a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo
di subordinazione.
Stante la formulazione
della norma, che individua nel committente il soggetto tenuto al versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la fattispecie di reato non
ricorre, oltre che nell’ipotesi in cui non sussista un rapporto di committenza,
anche nel caso di coincidenza tra la figura del committente e quello del
collaboratore.
La responsabilità per il
reato in questione deve essere sempre ricondotta al soggetto che ha la
responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del termine
fissato per il versamento contributivo.
Considerato che la Legge n.
183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, le disposizioni contenute
nell’art. 39 si applicano a partire dalle denunce Uniemens
riferite ai compensi erogati nel mese di novembre 2010, con scadenza, per
quanto attiene ai relativi versamenti contributivi, il 16 dicembre 2010.
Da ultimo, l’Inps fa
riserva di fornire alle strutture territoriali dell’istituto istruzioni
operative per la gestione degli atti di contestazione derivanti
dall’accertamento della violazione e delle conseguenti denunce all’autorità giudiziaria.