NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI
LORO FAMILIARI - DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 1999 - N. 358
Sulla
Gazzetta ufficiale 19 ottobre 1999, n. 246 è stato pubblicato il decreto
legislativo 2 agosto 1999, n. 358, recante "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, in attuazione
delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE concernenti il soggiorno di
cittadini comunitari".
L'art.
1 reca la nuova formulazione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e
5-quinquies del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, come modificato dal decreto
legislativo 26 novembre 1992, n. 470, contenente le norme sulla circolazione e
il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.
Le
disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 358/1999 contengono una
nuova regolamentazione del diritto di soggiorno di cittadini comunitari, e in
particolare dei cittadini salariati e non salariati che hanno cessato la
propria attività professionale e degli studenti.
Di
seguito sono evidenziati i contenuti del provvedimento di principale interesse.
Il
nuovo art. 5-bis del D.P.R. n. 1656/1965 riconosce il diritto al soggiorno nel
territorio della Repubblica ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione
Europea, che abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro,
a condizione che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale italiano o che
siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio o
maternità, e che dispongano di un reddito complessivo non inferiore all'importo
dell'assegno sociale. Tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di
invalità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di vecchiaia,
ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il
diritto di soggiorno, è, inoltre, riconosciuto, a determinate condizioni, e
quale che sia la loro cittadinanza, ai congiunti del titolare del diritto di
soggiorno, e precisamente:
-
al coniuge e ai discendenti a carico del titolare del diritto di soggiorno;
-
agli ascendenti del medesimo e del coniuge che siano anch'essi a carico del
titolare del diritto di soggiorno;
-
in generale, ad altri eventuali familiari a carico, come individuati dall'art.
29, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998, recante il Testo unico
sull'immigrazione (ad esempio, parenti entro il terzo grado, a carico e inabili
al lavoro secondo la legislazione italiana).
Il
diritto di soggiorno è riconosciuto ai congiunti del titolare a condizione che
siano iscritti al SSN italiano, o che siano titolari di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e maternità, e che il nucleo
familiare di cui fanno parte goda di un reddito annuo non inferiore a
determinati importi.
In
tutti i casi, il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari soddisfino
le condizioni previste per il suo riconoscimento.
Ai
cittadini comunitari cui è riconosciuto il diritto di soggiorno l'Autorità di
pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono rilascia la "carta di
soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.", che ha validità
decennale ed è rinnovabile. A favore dei congiunti ai quali è riconosciuto il
diritto di soggiorno, e che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione
Europea, è previsto il rilascio di una carta di soggiorno di validità uguale.
L'art.
5-quater, nuovo testo, del D.P.R. n. 1656/1965 dispone che i congiunti del
titolare del diritto di soggiorno possono accedere alle attività lavorative
dipendenti o autonome secondo le disposizioni vigenti in materia per i
cittadini italiani, fatta eccezione per le norme riguardanti l'accesso al
pubblico impiego. Pertanto, i soggetti in parola possono essere assunti alle
dipendenze di un'impresa privata secondo le modalità previste per l'avviamento
al lavoro e l'assunzione di cittadini italiani.
Le
restanti norme disciplinano il diritto di soggiorno degli studenti e dei loro
familiari a carico e le modalità del rilascio della carta di soggiorno.