DETASSAZIONE DEI PREMI DI
RISULTATO - REGIME APPLICABILE PER L’ANNO 2011 - ULTERIORI CHIARIMENTI -
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE E
MINISTERO DEL LAVORO N. 19/E DEL 10 MAGGIO 2011
Con circolare congiunta n.
19/E del 10 maggio 2011, che si riproduce in calce alla presente nota,
l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito ulteriori
chiarimenti in tema di imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla
produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori del settore privato, in
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendale (cfr. Suppl. N. 1 al Not. N. 3/2011).
In particolare, l’Agenzia
delle Entrate e il Ministero del Lavoro ribadiscono che è possibile applicare
l’imposta sostitutiva “a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto
collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso” e
quindi le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011, prima della stipula
dell’accordo o del contratto collettivo di secondo livello, non possono essere
soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la
retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate
nel 2011.
Inoltre la circolare indica
che i sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato
la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o
contratti collettivi di secondo livello, non sono sanzionabili a condizione che
effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta
sostitutiva già versato e quanto effettivamente dovuto in applicazione delle
ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente entro il 1° agosto 2011.
La differenza dovrà essere
maggiorata degli interessi dell’1,5% su base annua. Gli interessi devono essere
versati cumulativamente con le ritenute utilizzando il codice tributo delle
stesse.
Agenzia delle Entrate e
Ministero del Lavoro
Roma, 10 maggio 2011
Circolare n. 19/E
Oggetto: Imposta sostitutiva sugli
emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. N. 78 del 31
maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell’art.
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) - Ulteriori
chiarimenti.
Sono pervenute alle
scriventi amministrazioni richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione
dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale
erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di
quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 31
maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
È stato sostenuto, in
particolare, che la disposizione in esame non limiterebbe l’efficacia del
beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma
si rimetterebbe con ampia delega alle previsioni delle parti sociali. In virtù
di tale rinvio normativo, se il contratto collettivo stipulato nel corso del
2011 prevede una efficacia (retroattiva) delle proprie disposizioni per tutto
il 2011, si dovrebbe pertanto ritenere che ogni erogazione di tale anno è “in
attuazione” del contratto medesimo, in quanto esso è efficace convenzionalmente
dal 1° gennaio 2011.
La questione che deve
porsi, in realtà, non è appurare se i contratti collettivi di diritto comune
possano o meno avere, in termini generali e astratti, efficacia retroattiva,
quanto piuttosto stabilire a quali importi il legislatore abbia ricollegato il
beneficio dell’imposta sostitutiva.
La disposizione in esame
assoggetta ad imposta sostitutiva le sole somme che siano state erogate ai
dipendenti del settore privato «in attuazione» di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi territoriali o aziendali volti a determinare una maggiore
produttività del lavoro. E, come logico, la produttività che scaturisce da una
intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l’autonomia
collettiva disporre della materia fiscale. Una soluzione di diverso tipo
finirebbe peraltro per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto
normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi
nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali come vuole ora la
norma di legge per il 2011.
La disposizione, in quanto
volta a sostenere un effettivo incremento di produttività indotto dalla contrattazione
collettiva decentrata, non contempla – in linea di principio – la possibilità
della correlazione ex post tra le somme erogate e la produttività, qualità,
redditività, innovazione, efficienza organizzativa o ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; viceversa,
proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati «in attuazione» di
contratti collettivi territoriali o aziendali è evidente che l’accordo
territoriale o aziendale in applicazione del quale le somme sono versate deve
essere stato stipulato prima della loro erogazione.
Nel rispetto del criterio
ordinario di tassazione previsto dall’articolo 51 del TUIR per l’imputazione al
periodo d’imposta degli emolumenti di lavoro dipendente, ossia il principio di
cassa, è pertanto possibile per il datore di lavoro applicare l’imposta
sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell’accordo o
contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto
stesso. Il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di
produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo
territoriale o aziendale.
Le somme erogate dal datore
di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non
possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda
la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni
effettuate nel 2011.
Quanto alla forma
dell’accordo o contratto collettivo ai fini della applicazione della imposta
sostitutiva in esame, fermo restando quanto già precisato nella precedente
circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dalle scriventi amministrazioni, non può
tuttavia non rilevarsi come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare
contenziosi sul punto, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto.
Al fine di rendere
pienamente operativa la misura agevolativa in esame,
si ritiene possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o
aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi
stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto a
istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole
elastiche ecc.
In caso di recepimento di
detti accordi, gli accordi territoriali o aziendali dovranno riportarne il
contenuto.
Considerate le obiettive
condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione delle
somme in oggetto, si ritiene che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di
gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della
retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello,
seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non debbano essere
applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del
contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
La disapplicazione delle
sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d’imposta
effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta
sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle
ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi
(cfr. Risoluzione n.109/E del 2007), entro il 1° agosto 2011.