AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - INTESA STATO - REGIONI DEL 20 APRILE 2011

 

Con l’Intesa Stato - Regioni del 20 aprile 2011 è stato confermano il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012.

Relativamente al quadro finanziario, l’Intesa conferma lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità, pari ad 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito, oltre ai residui relativi al biennio 2009-2010, pari a 600 milioni di euro.

Le Regioni concorreranno con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento e nel rispetto della proporzione 60-40 (60% a carico dello Stato e 40% a carico delle Regioni) di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive, al netto dell’intera contribuzione figurativa.

L’Intesa, in particolare, oltre a dedicare una sezione specifica alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata ed a confermare ed estendere al 2011-2012 l’intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione, prevede inoltre:

- l’attribuzione di un ruolo preminente ai servizi per l’impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori;

- l’impiego e la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro richiesti dalle imprese;

- il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione;

- l’utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito.

Di seguito si pubblica un estratto dell’accordo in parola riprendendone i punti di maggior interesse per il settore.

 

Intesa Stato Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive.

 

1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome, in particolare con l’Accordo del 12 febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga, sono stati impegnati nel corso del biennio 2009-2010 in un forte processo di ridefinizione normativa e di politiche per l’occupazione, caratterizzato da una ampia convergenza interistituzionale intorno all ‘obiettivo condiviso, di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro creando le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo.

2. Il Governo e le Regioni confermano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto fra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica che si protrae anche nell’anno 2011 e nell’anno 2012.

3. Il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di confermare, per l’anno 2011 e per l’anno 2012, la strategia adottata con successo nel corso del biennio 2009-2010 e, contestualmente, di dare nuovo vigore alle misure in termini di politica attiva, al fine di evitare il formarsi di disoccupazione di lunga durata che può determinare perdita di competenze e capacità professionali nonché una caduta di reddito.

4. Il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di dare concretezza agli interventi di sostegno al reddito e di politiche attive nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga con i Fondi interprofessionali e con gli Enti bilaterali.

5. Il Governo e le Regioni concordano che, per quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa dell’8 aprile 2009, comprendenti le categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure per l’accesso.

Il Governo e le Regioni concordano inoltre, nell’ambito di questa strategia, di estendere per il biennio 2011-2012, previa verifica con le parti sociali, la validità delle linee guida per la formazione per il 2010 contenute nella intesa del 17 febbraio 2010.

 

...omissis...

 

SOSTEGNO AL REDDITO

11. Il Governo e le Regioni, fermo restando che le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31 dicembre 2011, si impegnano nei propri ambiti di competenza e al fine del reimpiego nell’azienda o della ricollocazione sul mercato del lavoro anche con l’eventuale utilizzo di risorse delle imprese e dei fondi interprofessionali:

A. A rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di formazione/riqualificazione;

B. Ove per i lavoratori sospesi in Cig in deroga sia previsto il rientro in azienda, a prevedere percorsi di riqualificazione idonei a migliorare le competenze dei lavoratori con conseguente rafforzamento della competitività delle imprese;

C. A rendere effettiva l’accettazione dell’offerta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione offerto ai lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o procedure concorsuali;

D. Conseguentemente, ai fini dell ‘applicazione del regime della decadenza da sostegno al reddito - peraltro così come prevista dalla vigente normativa - le Regioni e Province Autonome si impegnano a rendere effettiva la segnalazione all’[nps dei lavoratori che senza giustificato motivo rifiutano i percorsi di politiche attive/formazione o l’offerta di un lavoro congruo.

12. Il Governo e le Regioni, nell’azione di concessione di sostegni al reddito per i lavoratori, si impegnano ad attivare, prima del ricorso agli ammortizzatori in deroga, tutti gli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla normativa a regime, ivi compreso l’istituto della sospensione per 90 gg. Anche non continuativi con l’intervento degli Enti bilaterali.

13. Il Governo e le Regioni si attiveranno per la collaborazione nel sistema degli ammoltizzatori in deroga dei Fondi Interprofessionali e degli Enti bilaterali. Il Governo si impegna a predisporre un’ipotesi di accordo quadro con le Parti sociali in tale direzione.

14. Il Governo e le Regioni, nel comune convincimento di delineare regole che possano valere su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene alle situazioni in cui intervenire in deroga ed alla durata delle deroghe medesime, condividono quanto segue:

A. L’indennità di mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell’indennità di mobilità prevista dalla Legge 223/1991. Le Regioni disciplinano autonomamente per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza su base territoriale - l’eventuale utilizzo di tale strumento e le relative modalità applicative, disciplinando anche l’eventualità del ricorso straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano beneficiato di periodi di mobilità ex lege 223/1991. [ periodi di mobilità in deroga, previsti dai citati accordi, preceduti dall’indennità equivalente alla mobilità di cui all ‘ art.10 bis del D.L. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità.

Resta inteso che, per gli accordi di mobilità in deroga raggiunti in sede ministeriale nell’ambito di procedure sovra regionali, le singole Regioni prestano l’assenso per la compartecipazione alle misure di sostegno al reddito come stabilito nei punti 16 e seguenti del presente accordo:

B. Il ricorso alla cig in deroga deve essere privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei lavoratori sospesi;

C. Un piano di gestione delle eccedenze predisposto dall’impresa deve essere richiesto nel caso di esuberi dichiarati dall’impresa;

D. Per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla cig in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.

...omissis...