AMMORTIZZATORI SOCIALI IN
DEROGA - INTESA STATO - REGIONI DEL 20 APRILE 2011
Con l’Intesa Stato -
Regioni del 20 aprile 2011 è stato confermano il finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012.
Relativamente al quadro
finanziario, l’Intesa conferma lo stanziamento previsto dalla legge di
stabilità, pari ad 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del
reddito, oltre ai residui relativi al biennio 2009-2010, pari a 600 milioni di
euro.
Le Regioni concorreranno
con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al
suo esaurimento e nel rispetto della proporzione 60-40 (60% a carico dello
Stato e 40% a carico delle Regioni) di utilizzo delle risorse tra politiche
passive e attive, al netto dell’intera contribuzione figurativa.
L’Intesa, in particolare,
oltre a dedicare una sezione specifica alle misure di politica attiva per un
più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di
bacini di disoccupazione di lunga durata ed a confermare ed estendere al
2011-2012 l’intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione,
prevede inoltre:
- l’attribuzione di un
ruolo preminente ai servizi per l’impiego nei processi di riqualificazione e di
ricollocazione dei lavoratori;
- l’impiego e la
valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro
richiesti dalle imprese;
- il ricorso ai Fondi
Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive e nella
formazione;
- l’utilizzo più rigoroso
degli strumenti di sostegno al reddito.
Di seguito si pubblica un
estratto dell’accordo in parola riprendendone i punti di maggior interesse per
il settore.
Intesa Stato Regioni
2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive.
1. Il Governo, le Regioni e
le Province Autonome, in particolare con l’Accordo del 12 febbraio 2009 sugli
ammortizzatori sociali in deroga, sono stati impegnati nel corso del biennio
2009-2010 in un forte processo di ridefinizione normativa e di politiche per
l’occupazione, caratterizzato da una ampia convergenza interistituzionale
intorno all ‘obiettivo condiviso, di contenere gli
effetti della crisi sul mercato del lavoro creando le condizioni per mantenere
quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo.
2. Il Governo e le Regioni
confermano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo
congiunto fra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale
situazione economica che si protrae anche nell’anno 2011 e nell’anno 2012.
3. Il Governo e le Regioni
concordano sulla necessità di confermare, per l’anno 2011 e per l’anno 2012, la
strategia adottata con successo nel corso del biennio 2009-2010 e,
contestualmente, di dare nuovo vigore alle misure in termini di politica
attiva, al fine di evitare il formarsi di disoccupazione di lunga durata che
può determinare perdita di competenze e capacità professionali nonché una
caduta di reddito.
4. Il Governo e le Regioni
concordano sulla necessità di dare concretezza agli interventi di sostegno al
reddito e di politiche attive nell’ambito del sistema degli ammortizzatori
sociali in deroga con i Fondi interprofessionali e con gli Enti bilaterali.
5. Il Governo e le Regioni
concordano che, per quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido
quanto disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa dell’8 aprile
2009, comprendenti le categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i
criteri e le procedure per l’accesso.
Il Governo e le Regioni
concordano inoltre, nell’ambito di questa strategia, di estendere per il
biennio 2011-2012, previa verifica con le parti sociali, la validità delle
linee guida per la formazione per il 2010 contenute nella intesa del 17
febbraio 2010.
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SOSTEGNO AL REDDITO
11. Il Governo e le
Regioni, fermo restando che le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori
in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31 dicembre 2011, si
impegnano nei propri ambiti di competenza e al fine del reimpiego nell’azienda o
della ricollocazione sul mercato del lavoro anche con l’eventuale utilizzo di
risorse delle imprese e dei fondi interprofessionali:
A. A rendere effettiva la
partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di
formazione/riqualificazione;
B. Ove per i lavoratori
sospesi in Cig in deroga sia previsto il rientro in
azienda, a prevedere percorsi di riqualificazione idonei a migliorare le
competenze dei lavoratori con conseguente rafforzamento della competitività
delle imprese;
C. A rendere effettiva
l’accettazione dell’offerta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia,
di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione
offerto ai lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o
procedure concorsuali;
D. Conseguentemente, ai
fini dell ‘applicazione del regime della decadenza da
sostegno al reddito - peraltro così come prevista dalla vigente normativa - le
Regioni e Province Autonome si impegnano a rendere effettiva la segnalazione
all’[nps dei lavoratori che senza giustificato motivo
rifiutano i percorsi di politiche attive/formazione o l’offerta di un lavoro
congruo.
12. Il Governo e le
Regioni, nell’azione di concessione di sostegni al reddito per i lavoratori, si
impegnano ad attivare, prima del ricorso agli ammortizzatori in deroga, tutti
gli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla normativa a regime, ivi
compreso l’istituto della sospensione per 90 gg. Anche non continuativi con
l’intervento degli Enti bilaterali.
13. Il Governo e le Regioni
si attiveranno per la collaborazione nel sistema degli ammoltizzatori
in deroga dei Fondi Interprofessionali e degli Enti bilaterali. Il Governo si
impegna a predisporre un’ipotesi di accordo quadro con le Parti sociali in tale
direzione.
14. Il Governo e le
Regioni, nel comune convincimento di delineare regole che possano valere su
tutto il territorio nazionale, per quanto attiene alle situazioni in cui
intervenire in deroga ed alla durata delle deroghe medesime, condividono quanto
segue:
A. L’indennità di mobilità
in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari
dell’indennità di mobilità prevista dalla Legge 223/1991. Le Regioni disciplinano
autonomamente per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza su
base territoriale - l’eventuale utilizzo di tale strumento e le relative
modalità applicative, disciplinando anche l’eventualità del ricorso
straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano beneficiato di
periodi di mobilità ex lege 223/1991. [ periodi di
mobilità in deroga, previsti dai citati accordi, preceduti dall’indennità
equivalente alla mobilità di cui all ‘ art.10 bis del
D.L. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità.
Resta inteso che, per gli
accordi di mobilità in deroga raggiunti in sede ministeriale nell’ambito di
procedure sovra regionali, le singole Regioni prestano l’assenso per la
compartecipazione alle misure di sostegno al reddito come stabilito nei punti
16 e seguenti del presente accordo:
B. Il ricorso alla cig in deroga deve essere privilegiato ove sussistano
ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei lavoratori sospesi;
C. Un piano di gestione delle
eccedenze predisposto dall’impresa deve essere richiesto nel caso di esuberi
dichiarati dall’impresa;
D. Per le imprese cessate o
sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso
alla cig in deroga, la richiesta dovrà essere
accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano
particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese
del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.
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