AGEVOLAZIONI
AUTOTRASPORTO
A) RECUPERO
CONTRIBUTO SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE RCA
B) ISTANZA
DI RIMBORSO DELLE ACCISE - PRESENTAZIONE ENTRO IL 30
GIUGNO
Con comunicato stampa in data 21
giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2011 alcune
agevolazioni per il settore dell’autotrasporto previste negli anni precedenti.
Si tratta nel dettaglio
dell’agevolazione riguardante la possibilità di recuperare quota parte del
contributo al Servizio Sanitario nazionale per le assicurazioni RCA e per il
solo conto terzi la conferma delle deduzioni forfetarie delle spese non
documentate.
Riguardo al contributo al Servizio
Sanitario Nazionale, l`Agenzia delle Entrate specifica che le imprese di
autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) possono recuperare nel
2011 le somme versate nel 2010, come contributo al Servizio Sanitario
Nazionale, sui premi di assicurazione RCA pagati per i veicoli a motore adibiti
a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate.
Il recupero sarà possibile fino a un
massimo di euro 300 per ciascun veicolo.
L’effettuazione del recupero avverrà,
come negli anni precedenti, attraverso la compensazione nel modello F24 del credito d’imposta, indicando il relativo codice
tributo (6793).
Si ricorda infine che il 30 giugno 2011
scadrà il termine per la presentazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane,
territorialmente competenti, delle istanze di rimborso di quota parte delle
accise pagate sui consumi di gasolio del 2010.
Il beneficio, pari a 19,78609 euro,
per ogni 1000 litri di gasolio, spetta alle imprese di autotrasporto merci, in
conto proprio e in conto terzi, limitatamente ai consumi riferiti ai veicoli di
peso pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Il rimborso può essere richiesto in
denaro, ovvero può essere ottenuto compensando i versamenti mensili effettuati
col modello F24, entro il limite annuale di 250 mila
euro (limite complessivamente previsto per l`utilizzo in compensazione dei
crediti d`imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, da indicare
nel quadro RU del Modello Unico).
La compensazione può essere effettuata
decorsi sessanta giorni dall`avvenuto ricevimento dell`istanza, in assenza di
diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso), entro l’anno
solare in cui è sorto (30 dicembre 2011).
Il codice tributo da indicare nel
modello F24 è il 6740.
Per le eventuali eccedenze di credito
non utilizzate in compensazione entro la fine del 2010 deve essere presentata
domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.
Le domande devono essere presentate su
supporto informatico utilizzando il programma disponibile sul sito
www.agenziadogane.it alle voci “Accise”, “Benefici per il gasolio da
autotrazione”.