D.L. 98/2011
"MANOVRA CORRETTIVA" – RIDUZIONE DAL 10% AL 4% DELLA RITENUTA
D'ACCONTO SUI BONIFICI EFFETTUATI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI DI
RECUPERO AGEVOLATI CON
Il
provvedimento, in vigore dal 6 luglio 2011, contiene particolari disposizioni
in materia fiscale per il settore edile. Nel far riserva di esaminare con
successiva nota informativa tali disposizioni, si segnala quanto disposto dal
comma 8 dell’art. 23 del Decreto legge in parola in ordine alla riduzione dal 10% al 4% della ritenuta,
operata sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e
del 55%.
Come
noto, l'art. 25 del D.L. 78/2010 (cfr. Not. N. 6/2010) ha introdotto una
ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai
beneficiari, con l'obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione
IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali
(attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2012) e della detrazione del 55%
per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
(attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2011).
In
altri termini, le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici
di pagamento delle spese, operano una ritenuta a titolo d'acconto delle imposte
dovute dall'impresa destinataria del pagamento.
Con la modifica ora intervenuta, detta ritenuta
viene ridotta, come sopra detto, dal 10% al 4%.
Circa la decorrenza della disposizione, in attesa di
specifici chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la riduzione della
ritenuta operi con riferimento ai bonifici effettuati a decorrere dal 6
luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.
Si
rinnova infine la riserva di fornire chiarimenti e specificazioni alla luce
delle future indicazioni che verranno impartite dal competente Dicastero.
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