ACCERTAMENTI
TRIBUTARI - METODOLOGIA DI CONTROLLO DELLE IMPRESE EDILI
Si
pubblica l'estratto della circolare del Ministero delle finanze 5 agosto 1999,
n.175/E con la quale l'amministrazione finanziaria ha fornito istruzioni sulle
metodologie di controllo per le imprese che svolgono attività di
"Costruzione di edifici e lavori di manutenzione edile" (cod.
attività 45.21.0).
La
circolare evidenzia dettagliatamente le modalità e gli atti contabili ed
extracontabili da controllare nel corso delle verifiche fiscali e fornisce
anche utili chiarimenti per la gestione amministrativa delle imprese.
In
particolare, con riferimento al regime IVA in edilizia la circolare chiarisce
che:
-
se il committente, per la realizzazione di un'opera unitaria, anziché stipulare
un unico contratto di appalto, conclude distinti appalti con una pluralità di
controparti, l'aliquota ridotta eventualmente applicabile all'operazione
compete a tutti i singoli rapporti, anche se questi ultimi abbiano per oggetto
soltanto limitati lavori di completamento o di rifinitura;
-
nel caso di fornitura di materie prime e semilavorate si applica sempre
l'aliquota ordinaria (20%) nell'ipotesi di un contratto di compravendita
corredato dall'eventuale prestazione accessoria (posa in opera), mentre
nell'ipotesi di fornitura nell'ambito di un contratto di appalto di opera agevolata
(es. costruzione casa non di lusso; interventi di ristrutturazione) l'aliquota
ridotta si applica limitatamente alla prestazione di servizi;
-
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta dipende dal tipo di contratto
(prestazione di servizi dipendente da appalto oppure cessione di beni con
eventuale prestazione d'opera). A tal fine il verificatore dovrà far
riferimento alla volontà espressa dalle parti. In caso di mancanza della forma
scritta l'onere di provare l'esistenza dell'appalto ricadrà sul contribuente
che dovrà dimostrarla adducendo concreti elementi di fatto.
Per
quanto attiene alla verifica della redditività dell'azienda la circolare
sottolinea come, in genere, "il reddito dichiarato non dovrebbe mai
collocarsi al di sotto di quello virtuale costituito dalla somma:
-
dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito
nell'azienda;
-
del fitto figurativo dei locali (se di proprietà) ove si svolge l'attività;
-
della retribuzione conseguibile in posizione di lavoratore dipendente nello
stesso settore di attività".
Roma,
in data 5.8.99
DIPARTIMENTO
ENTRATE
Circolare
n.175
Alle
Direzioni Regionali delle Entrate
Agli
Uffici delle Entrate
Agli
Uffici Distrettuali delle Imposte
Dirette
Agli
Uffici dell'I.V.A.
Al
Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate
e,
p.c:
Al
Segretariato Generale
Al
Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario
Al
Comando Generale della Guardia di Finanza
Al
Servizio per il Controllo Interno
Al
Servizio Ispettivo Centrale del
Dipartimento
delle Entrate
Alle
Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al
Servizio per la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle
attività del Dipartimento delle Entrate
Ai
Centri di Servizio delle Imposte
Dirette
e Indirette
METODOLOGIA
DI CONTROLLO
COSTRUZIONE
DI EDIFICI E LAVORI
DI
MANUTENZIONE EDILE
(Codice
attività: 45.21.0)
1.
PREMESSA
2.
ATTIVITÀ PREPARATORIA
AL
CONTROLLO
3.
METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1.
L'accesso
3.2.
Ricerche presso pubbliche
amministrazioni
3.3.
Il controllo del volume d'affari
3.3.1.
Gli appalti di durata ultrannuale
3.3.2.
Le agevolazioni in materia I.V.A
3.4.
Altri controlli e riscontri
3.5.
Le indagini bancarie
CHECK-LIST
1.
PREMESSA
Nella
categoria dei lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria
civile, individuata dal codice 45.21.0, vengono generalmente ricomprese tutte
le attività svolte da imprese edili indipendentemente dalle dimensioni
imprenditoriali, dalle caratteristiche strutturali e dai destinatari delle
prestazioni.
Quanto
alle dimensioni aziendali, è opportuno far presente che trattasi di categoria
composita che ricomprende sia ditte costituite dal titolare che si avvale della
collaborazione di uno o più manovali, sia di imprese dotate di una più
articolata struttura e di un maggior grado di specializzazione, che possono
contare su una organizzazione che coordina diverse professionalità (muratura,
carpenteria, intonacatura, ecc.).
La
presente metodologia intende fare riferimento ad un ambito limitato del settore
ed in particolare alle attività poste in essere da piccole e medie imprese per
l'effettuazione degli interventi più ricorrenti nell'area dell'edilizia
privata, quali le costruzioni di fabbricati di piccole dimensioni, compresi i
fabbricati rurali, oltreché urbani.
Sono
inoltre riconducibili alla presente indagine tutte le opere classificate
dall'art.31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.
457, titolo IV, come "Interventi di recupero del patrimonio edilizio"
e cioè:
-
opere di manutenzione ordinaria e riparazioni interne di cui all'art. 31, comma
1, lett. a):
.
sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura
e conservazione;
.
riparazioni di impianti per servizi accessori;
.
rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei
preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
.
rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
.
rifacimento pavimentazione esterne e manti di copertura senza modifiche ai
materiali;
.
sostituzione tegole, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
.
riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
.
riparazioni recinzioni.
-
opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. b):
.
realizzazione ed integrazione di servizi igienico - sanitari senza alterazione
dei volumi e delle superfici;
.
realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema
distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
.
consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
.
rifacimento di scale e rampe;
.
destinati al risparmio energetico.
-
restauri e risanamenti di cui all'art. 31, comma 1, lett. c):
modifiche
tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale
distribuzione;
.
innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
.
ripristino dell'aspetto storico - architettonico di un edificio;
.
adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie
esistenti;
.
apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
-
ristrutturazioni di cui all'art. 31, comma 1, lett. d):
.
riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro
numero e delle loro dimensioni;
.
costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi
esistenti;
.
mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle
leggi regionali e dalla normativa locale;
.
trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
.
modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei
solai;
.
interventi di ampliamento delle superfici.
L'attività
di cui al codice 45.21.0 è esercitata prevalentemente da ditte individuali, ma
sono presenti nel settore anche società di persone.
Più
limitata, invece, la presenza di società a responsabilità limitata.
È
ricorrente inoltre la costituzione delle imprese in esame sotto forma di
società cooperative, aventi per lo più lo scopo di costruire alloggi da assegnare
ai soci. Il fenomeno cooperativistico deve essere attentamente studiato in
quanto potrebbe nascondere comportamenti elusivi integranti attività
commerciale "pura". In particolare, le modalità più frequenti sono le
seguenti: le quote societarie vengono in un primo momento assegnate a
"soci di comodo" che, previo recesso, restituiscono le unità
assegnate alla cooperativa, che provvede successivamente ad alienarle a terzi
acquirenti, ovviamente ai prezzi correnti di mercato, omettendo la relativa
contabilizzazione.
2.
ATTIVITÀ PREPARATORIA AL
CONTROLLO
Prima
di procedere all'accesso si dovranno acquisire notizie in ordine alle eventuali
segnalazioni da parte di altri Uffici Finanziari o Comandi della Guardia di
Finanza per irregolarità fiscali a carico del contribuente da verificare,
nonché elementi di accertamento dai modd. 11 bis.
Mediante
interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, saranno
acquisite informazioni utili all'indagine relative a:
.
posizione fiscale e dati relativi alle ultime dichiarazioni;
.
luogo di conservazione delle scritture contabili ed eventuale soggetto
depositario delle stesse;
.
ubicazione della sede dell'impresa;
.
esistenza di magazzini, depositi, etc.;
.
precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in
liste selettive di anni precedenti, osservazione dell'andamento del reddito
dichiarato quanto meno nel triennio precedente all'annualità oggetto del
controllo;
.
eventuali incrementi patrimoniali o altre manifestazioni di capacità
contributiva del contribuente e dei suoi familiari (possesso di auto,
imbarcazioni, residenze secondarie, etc.);
.
atti registrati relativi a compravendite di immobili, sottoscrizioni di aumenti
di capitale, appalti, ecc..
Altre
informazioni utili ad inquadrare la potenzialità reddituale dell'impresa
possono riguardare:
.
anno di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o comunque di inizio
dell'attività;
.
eventuale iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (legge n. 57/62) per
gli appalti pubblici di valore superiore a 75 milioni;
.
andamento delle iscrizioni e delle cancellazioni registrate nella provincia e
nello specifico settore.
In
presenza di elementi indiziari che fanno sospettare una dubbia solvibilità da
parte del contribuente (esistenza di c/c bancario perennemente in rosso, forti
debiti nei confronti dei fornitori in misura superiore a quanto i termini di
dilazione esposti in fattura lascerebbero supporre oppure presenza di interessi
di mora tra i costi di esercizio), è utile conoscere se egli ha avuto protesti
di effetti, sia nella provincia di residenza che nel resto d'Italia, per
valutare sia lo stato di salute dell'azienda che la prevedibile proficuità
dell'azione accertatrice.
I
dati desumibili presso la Camera di Commercio ed in particolare quelli relativi
all'esistenza di protesti a carico dell'impresa (del titolare oppure dei soci)
sono dall'8 luglio 1998 a disposizione di tutti gli uffici finanziari tramite
la linea di interrogazione "collegamenti telematici (comunicazione C.I.
n.13/9810386)".
3.
METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1
L'accesso
Al
momento dell'accesso è importante acquisire la documentazione contabile
obbligatoria e cercare quella extracontabile rilevante ai fini della verifica
(preventivi, agende, quietanze, documenti di trasporto, etc.) sfruttando al
meglio l'effetto "sorpresa".
È
opportuno inoltre rilevare tutto il personale presente nel cantiere o nei
magazzini - depositi (dati anagrafici, mansioni svolte, tipo di rapporto, etc.)
raffrontando gli elementi emersi con i libri obbligatori in materia
previdenziale e del lavoro.
Saranno
acquisiti alla verifica i floppy disk e gli altri supporti magnetici
eventualmente reperiti che possono contenere informazioni utili al controllo.
Sarà
altresì effettuata un'analisi dei file presenti ed operata la stampa di quelli
relativi alla corrispondenza e ad archivi elettronici.
È
opportuno ricordare a tal proposito che a norma dell'art. 52, comma 9, del
D.P.R. n. 633/72, i funzionari che procedono all'accesso, qualora l'impresa non
consenta l'utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, hanno
facoltà di provvedere con propri mezzi all'elaborazione dei supporti
elettronici (dischetti, bobine, etc.) fuori dai locali.
Saranno,
inoltre, rilevate le utenze telefoniche comprese quelle relative a telefoni
portatili.
È
necessario, altresì, procedere all'inventario dei beni strumentali e delle
attrezzature esistenti in azienda o sui luoghi di lavoro ed operare il
riscontro con il registro dei beni ammortizzabili.
La
consistenza complessiva e la complessità tecnica delle attrezzature è un
prezioso indice di capacità produttiva dell'impresa. Le attrezzature più
ricorrenti nel settore sono:
.
molazze per la confezione di malta pozzolanica, utilizzabile per le finiture
(calce e intonaci);
.
betoniere per la produzione di materiale per fondazioni e strutture portanti in
cemento armato (calcestruzzo);
.
ponteggi e palanche;
.
gru;
.
apparecchi di sollevamento ad argano (tiro);
.
autoveicoli.
È
stato riscontrato che, soprattutto nelle aziende di minori dimensioni, non
esiste una vera e propria struttura di depositi e magazzini; le attrezzature e
gli impianti vengono spesso direttamente spostati da un cantiere all'altro e il
materiale da impiegare viene trasportato direttamente dal luogo di acquisto
all'area dove sorge il cantiere.
Non
risulta di grande aiuto, ai fini della valutazione delle dimensioni aziendali,
l'indice riferito alla quantità e qualità dei materiali di magazzino. Infatti
gli acquisti di tali beni di consumo sono effettuati volta per volta sulla base
delle esigenze specifiche, sia perché non si ritiene utile procedere ad
"immobilizzazioni", essendo i costi di acquisto generalmente stabili,
sia in considerazione della deperibilità degli stessi (specialmente per quanto
riguarda i prodotti "leganti", quali calce, cementi, gesso, intonaci
pronti, ecc.).
Il
materiale di consumo presso i cantieri è, generalmente costituito da:
.
materiali inerti: mattoni pieni, blocchetti di tufo e di gesso, mattoni forati
di grandi e piccole dimensioni, rena, pozzolane, ecc.;
.
materiali leganti: cemento, calce, gesso, intonaci pronti, ecc.;
.
legnami da costruzione: tavole per casseforme, per puntelli, per fasce da
intonaco, ecc.
3.2
Ricerche presso pubbliche
amministrazioni
Gli
adempimenti per poter eseguire lavori di edilizia civile, sono riconducibili ai
seguenti:
.
concessione edilizia, da richiedersi all'ufficio tecnico del Comune, necessaria
per nuove edificazioni, completamenti, ristrutturazioni che richiedono
ampliamento di cubature, ecc.;
.
autorizzazione edilizia, da richiedersi presso l'ufficio tecnico centrale o, in
caso di grossi centri ripartiti in circoscrizioni, presso il competente ufficio
tecnico circoscrizionale. Generalmente la tipologia dei lavori per i quali è
richiesta l'autorizzazione invece della concessione è riferita a quelle opere
che non realizzano cubature (recinzioni, impianti sportivi, ecc.).
Per
altre opere, di edilizia minore, è sufficiente effettuare una denuncia inizio
attività (D.I.A.) presso l'ufficio tecnico del Comune o, se esistono, presso
gli uffici tecnici circoscrizionali (art. 2, comma 60, l. n.662/96 e successive
modificazioni e integrazioni; si veda per tutte l'art. 11 della legge n.
135/97).
Alla
predetta comunicazione D.I.A. deve essere allegata la relazione asseverata da
un tecnico ed una copia di un progetto ante e post operam.
Le
opere per cui è sufficiente la D.I.A. sono indicate all'art. 2, comma 60, della
legge n. 662/96, che ha sostituito l'art. 4, comma 7, della legge 5 ottobre
1993, n. 398.
Tra
le più ricorrenti, si ricordano:
.
opere di manutenzione straordinaria;
.
opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
.
recinzioni (muri ecc.), aree destinate ad attività sportive;
.
opere interne, che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; trattasi di quei frequenti
piccoli lavori interni che consistono in "spostamenti" di tramezzi,
di porte, di demolizione di muri non portanti, ecc.;
.
varianti a concessioni edilizie già rilasciate;
.
parcheggi
.
di pertinenza nel sottosuolo, ecc.
Si
fa presente, a tal proposito, che non sempre le procedure di acquisizione dei
predetti dati da parte del Comune e della C.C.I.A.A. sono informatizzate. Si
ritiene pertanto che per una migliore gestione dell'attività di controllo, tali
elementi potranno essere rilevati per una pluralità di imprese piuttosto che
per un'impresa singola, accentuando così il momento di programmazione
complessivo dell'attività di controllo da parte dell'ufficio e tendendo a
minimizzare le difficoltà e i tempi che il reperimento dei dati di volta in
volta può comportare.
Presso
gli uffici del Comune si potranno acquisire:
.
denunce di inizio attività D.I.A. sopra specificate, con allegata la relazione
asseverata da un tecnico ed una copia del progetto ante e post operam;
.
richieste di concessione di licenza edilizia (art. 31 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, per l'esecuzione di nuove costruzioni, l'ampliamento la modifica
o demolizione di quelle esistenti ovvero per l'esecuzione di opere di
urbanizzazione del terreno; art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n.10, per la
costruzione di manufatti residenziale e non).Tali istanze devono essere
prodotte presso l'Ufficio tecnico del Comune;
.
istanze di autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, per
il deposito di materiali da costruzione, di risulta e per le attrezzature e gli
impianti impiegati. Tali istanze generalmente vengono effettuate direttamente
dall'esecutore dei lavori.
Inoltre,
presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione, Ufficio provinciale del
Genio Civile, si potranno richiedere le istanze prescritte dalla legge 2
febbraio 1974, n. 64, successivamente integrata dal D.M. 24 gennaio 1986, da
presentarsi al predetto ufficio.
Si
tratta delle richieste che vanno presentate tutte le volte che le opere da
realizzare costituiscano nuovi edifici o interventi volti a modificare elementi
strutturali degli edifici esistenti.
La
documentazione può essere acquisita anche presso gli Uffici comunali,
destinatari di una copia delle istanze.
La
citata normativa ha introdotto particolari prescrizioni a carico degli
operatori del settore per le costruzioni in zone sismiche. Viene previsto, tra
l'altro, dall'art. 17 del predetto provvedimento, che chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne
preavviso scritto, notificato a mezzo messo o mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al Sindaco ed all'ufficio tecnico
della Regione o all'Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti. Nella
comunicazione deve essere indicato il domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Presso
i predetti organi pubblici risulta pertanto possibile attingere alle
informazioni relative agli imprenditori edili che hanno eseguito i lavori sopra
indicati, e alla consistenza, durata e ubicazione di questi ultimi.
3.3
Il controllo del volume d'affari
La
verifica dei ricavi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel
corso del controllo e tenderà a ricostruire l'effettiva entità, quantitativa e
qualitativa, delle prestazioni effettuate dall'impresa.
Le
caratteristiche del settore fanno ritenere che la maggior parte dell'evasione
si concentri nei rapporti con privati consumatori finali non sempre interessati
al rilascio della fattura. Possono ipotizzarsi le seguenti irregolarità:
.
totale occultamento dei corrispettivi conseguiti;
.
sottofatturazione delle prestazioni rese.
Si
dovrà in primo luogo verificare se le opere che risultano dalla documentazione
conservata presso gli uffici del Comune e della Regione sono state regolarmente
fatturate. In caso positivo, si dovrà comparare la consistenza dei lavori
eseguiti (progetto, relazione tecnica ecc.) con l'ammontare delle fatture
emesse.
Dalla
documentazione allegata dovrebbe essere agevole risalire alla valutazione
dell'importanza del lavoro e conseguentemente della congruità degli importi
fatturati.
Tutta
la documentazione extracontabile (corrispondenza, appunti, preventivi),
compresi i dati contenuti su supporti elettronici, sarà attentamente vagliata
al fine di controllare che i lavori eseguiti, come desumibili dalle annotazioni
nella documentazione extracontabile, abbiano trovato riscontro nelle scritture
contabili e documentali.
Il
controllo dovrà puntare soprattutto sulle incongruenze contabili e documentali
dal momento che l'attività non ha molte manifestazioni esterne.
I
principali elementi per stimare l'ordine di grandezza del giro
d'affari
attengono alla capacità potenziale dell'azienda, che potrà essere verificata
sulla base della manodopera impiegata e della varietà e consistenza dei beni
strumentali.
Il
raffronto tra i lavori eseguiti in un certo periodo (anche inferiore all'anno)
e la forza lavoro ed i materiali impiegati nello stesso arco temporale, può far
emergere contraddizioni meritevoli di chiarimenti da parte del contribuente e
utili all'accertamento.
Ovviamente,
differenze di modesta entità (5 - 10%) non possono essere sufficienti a
giustificare un recupero di imposta, non avendo il conteggio delle ore
carattere di assoluta precisione e non potendo escludere la presenza di tempi
morti e dispersioni nell'utilizzo della manodopera.
Il
riscontro di lunghi periodi di inattività, desumibili dall'assenza di
registrazioni di corrispettivi, dovrà formare oggetto di attento esame in
contraddittorio con la parte, alla quale il verificatore chiederà spiegazioni.
Qualora
non fossero fornite giustificazioni plausibili (stato di temporanea infermità,
assenza, ecc.) e potendo disporre di altri elementi indiziari riferiti allo
stesso arco temporale (acquisti di materiali, pagamento di forniture, o,
comunque, sostenimento di spese personali/familiari), sarà legittimo
ipotizzare, anche in relazione a tali periodi "morti", l'effettuazione
di prestazioni con conseguente produzione di ricavi, da quantificarsi,
prudenzialmente, sulla base delle tariffe contrattuali applicabili alla
categoria.
Molto
utile è rilevare esattamente nel processo verbale giornaliero, nella
eventualità di un accesso presso il cantiere, il numero e le mansioni di tutto
il personale presente, contestando le eventuali incongruenze tra gli acquisti
di materiale, l'esistenza di autorizzazioni, le copie dei contratti di
prestazione d'opera rinvenuti e l'assoluta carenza di mano d'opera registrata.
Il
possesso di determinate attrezzature e utensilerie tecniche dovrà essere posto
in relazione alla tipologia delle prestazioni effettuate e contabilizzate
dall'impresa. Saranno poste in evidenza e contestate alla parte le eventuali incongruenze
tra la tipologia, le caratteristiche ed il valore dei beni strumentali
rinvenuti nella sede e l'assenza di prestazioni specifiche fatturate e
contabilizzate inerenti le attrezzature stesse.
Si
precisa che nell'ambito delle piccole e medie imprese non è frequente
riscontrare il possesso in proprietà di gru, ponteggi, ecc., ricorrendo le
imprese del settore al noleggio. Nel caso di utilizzazione dei beni strumentali
in base a contratti di noleggio risulterà proficuo il controllo di questi
ultimi, per verificarne la durata e gli importi corrisposti a titolo di canone
e di eventuale assicurazione.
Si
dovrà accertare altresì se i beni noleggiati trovino riscontro nelle
prestazioni effettuate nel periodo verificando la contestuale contabilizzazione
di spese per acquisti di materiale, consumi di carburante, utilizzo di
lavoratori dipendenti, contratti di prestazione d'opera e la presenza nella
documentazione di richieste di autorizzazioni.
Le
contestazioni della mancata utilizzazione dei beni detenuti in noleggio,
desumibile dalle risultanze contabili, potrà autorizzare con maggiore
fondatezza la ricostruzione di prestazioni eseguite e non fatturate, rispetto
alla medesima circostanza riferita ai beni detenuti in proprietà.
Infatti,
mentre può essere giustificabile, a volte, mantenere attrezzature ed utensili
di proprietà "fermi" per l'assenza di commesse di lavori, non può
trovare alcuna giustificazione sul piano della logica sostenere un costo
"aggiuntivo" di esercizio relativo al noleggio di beni quando poi gli
stessi non risultano, dall'analisi delle fatture e delle ricevute emesse per i
lavori eseguiti nel periodo di durata del contratto stesso, impiegati
nell'attività.
Nel
caso in cui le prestazioni afferenti ai beni noleggiati siano state fatturate,
l'attenzione dovrà concentrarsi sulla congruità dei ricavi contabilizzati.
Infatti, potrebbero emergere evidenti incongruenze tra gli importi del canone
di noleggio, del materiale impiegato e della mano d'opera, con l'importo
complessivamente fatturato.
Qualora
le fatture di acquisto di materiale lo consentano, in quanto numerose e
particolareggiate nella descrizione del contenuto, sarà possibile procedere ad
una ricostruzione indiretta dei manufatti eseguiti, e quindi, del presunto
volume dei ricavi, da integrare con le altre informazioni specifiche sul costo
della mano d'opera impiegata.
Alcune
particolari tipologie di materiale risultano a tal fine molto significative,
almeno per le nuove costruzioni. L'acquisto di mattoni forati, ad esempio,
potrà consentire la ricostruzione dei manufatti derivati (metri cubi di muro)
che avendo generalmente un prezzo di mercato piuttosto rigido, permettono la
determinazione indiretta dei relativi ricavi.
Analogamente,
l'acquisto in metri cubo di calcestruzzo preconfezionato potrà fornire analoghe
preziose indicazioni sulla quantità di manufatti in cemento armato messi in
opera e quindi della quota di ricavi da essi desumibili.
Nei
centri residenziali di minori dimensioni possono risultare preziose le
informazioni acquisibili presso i locali fornitori di materiale da costruzione.
Attraverso un controllo incrociato presso gli archivi dei clienti di tali ditte
(rivendite di materiale da costruzione, prodotti di ceramica e monocotture,
ecc.) potranno emergere elementi interessanti relativi al volume e alla
frequenza degli acquisti effettuati dalle imprese di costruzione.
Tale
rilevazione, riscontrata con la documentazione presso gli uffici pubblici,
potrà utilmente indirizzare il controllo verso i soggetti per i quali risultano
maggiori indizi e riscontri.
In
conclusione, l'attenzione del verificatore dovrà concentrarsi sulla coerenza
interna tra gli elementi riscontrati, tenendo presente che nel settore è molto
diffusa la presenza di prestatori di lavoro non "registrati" ai fini
assicurativi e previdenziali. Tali irregolarità riguardano prevalentemente la
mano d'opera non specializzata (manovali generici, adibiti al trasporto di
materiale e alla confezione di malta e intonaci).
Per
le imprese di piccole dimensioni, nelle quali il titolare spesso è un
prestatore d'opera (muratore, pavimentista, ecc.) è anche possibile fare una
ricostruzione del volume d'affari sulla base delle ore lavorative prestate
dall'imprenditore e dai dipendenti.
A
tal fine occorrerà confrontare il monte ore lavorato dai dipendenti in un
determinato periodo (libri paga, cedolini mensili, ecc.), dal personale in
forza all'impresa eventualmente non registrato e dal titolare, al netto di
assenze a vario titolo, con la manodopera presumibilmente incorporata nei lavori
fatturati nello stesso arco temporale. Eventuali apprezzabili differenze
dovranno essere giustificate, anche in contraddittorio con la parte, tenendo
conto di eventuali abbattimenti del monte ore lavorato per un accertato minor
impegno del titolare, ecc.
L'indagine
sui ricavi può anche essere approfondita attraverso questionari indirizzati ai
clienti per avere conferma degli importi fatturati o a fornitori per esaminare
la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall'impresa (con
l'indicazione del numero dell'assegno e della banca trassata), per verificare
l'esistenza di eventuali assegni emessi dai clienti e "girati"
dall'impresa al fornitore senza annotazione in contabilità.
Una
fonte particolarmente interessante è costituita dalle informazioni acquisibili
presso gli amministratori di condominio (vedi art.32, comma 1, 8 ter, D.P.R. n.
600/73) per riscontrare la tipologia ed il valore degli interventi di
ristrutturazione eseguiti, nonché dei pagamenti effettuati, attraverso l'esame
delle delibere delle assemblee condominiali.
Le
delibere infatti, forniscono preziose informazioni sull'effettivo ammontare dei
corrispettivi pagati, sui termini e sulle modalità di pagamento e costituiscono
certamente una fonte più autentica rispetto alle fatture emesse.
3.3.1
Gli appalti di durata ultrannuale
Si
ricorda, infine, che rispetto alle opere di durata ultrannuale, cioè di quelle
opere generalmente dipendenti da contratti di appalto i cui corrispettivi sono
pattuiti come oggetto unitario, la valutazione delle variazioni delle rimanenze
finali deve essere effettuata non sulla base dei costi ma sulla base dei
corrispettivi contrattuali, ai sensi dell'art. 60 del n. D.P.R. 917/86.
Attraverso
tale procedimento tecnico-contabile viene a determinarsi un utile d'esercizio
anche in pendenza del compimento dell'opera.
Infatti,
le rimanenze finali, costituendo una posta economica attiva, valutate sulla
base dei corrispettivi pattuiti, oltre che bilanciare i costi sostenuti
nell'esercizio, rilevano anche la quota parte di utile attribuibile all'opera
eseguita, di pertinenza dell'esercizio stesso e tassabile in anticipo rispetto
all'ultimazione del lavoro.
I
metodi adottabili per la determinazione della quota di corrispettivi maturati
sono generalmente il cosiddetto "cost to cost", in base al quale i
costi sostenuti ad una certa data vengono rapportati ai costi totali stimati
applicando la percentuale che ne risulta al totale dei ricavi stimati
(principio contabile n.23), o il metodo dei "costi standard" mediante
il quale si risale alle opere eseguite e quindi ai corrispettivi corrispondenti
(ris. min. 31 gennaio 1981, n: 9/2492).
È
data comunque facoltà all'imprenditore che contabilizza in bilancio le predette
rimanenze al costo, di applicare lo stesso metodo anche ai fini della
determinazione del reddito, previa richiesta all'ufficio delle entrate, ovvero
all'ufficio delle imposte dirette, di apposita autorizzazione che ha effetto a
partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata, ai sensi dell'art.
60, comma 5, T.U.I.R.. La richiesta si ha per accolta se l'ufficio non notifica
avviso contrario entro tre mesi (art. 9 del D.P.R. n. 42/88).
Inoltre
il contribuente, per il periodo in cui è consentito agli uffici di procedere al
controllo, deve predisporre e conservare (ma non più allegare alla
dichiarazione dei redditi), per ciascuna opera in argomento, un prospetto che
rechi l'indicazione degli estremi del contratto, le generalità e la residenza
del committente, la scadenza prevista, gli elementi tenuti a base per la
valutazione e la collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (si
rinvia al modello del prospetto indicato nella circolare ministeriale 22
settembre 1982, n. 36/9/1918).
3.3.2
Le agevolazioni in materia I.V.A.
Sarà
cura dei verificatori controllare, infine, se esistono i presupposti per
l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta alle prestazioni eseguite e agli
acquisti di materiale nonché alle prestazioni di appalto/subappalto ricevute
(leggi n. 457/78 e n. 408/49).
Infatti
è ricorrente il fenomeno dell'indebita applicazione di aliquote ridotte, in
assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi indicati dalla normativa.
Per
quanto riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
sono "agevolate" le seguenti operazioni:
(omissis)
Da
quanto sopra illustrato si rileva che sono ammessi all'agevolazione i servizi
in appalto riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d),
restauro e risanamento conservativo (lettera c) e ristrutturazione urbanistica (lettera
e), mentre sono esclusi i servizi in appalto per la realizzazione di
manutenzioni ordinarie (lettera a) e di manutenzioni straordinarie (lettera b).
Per il periodo che va dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, l'art. 2, comma
2, del D.L. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, ha esteso
l'applicazione dell'aliquota I.V.A. del 10% anche alle prestazioni di servizi
aventi per oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
di cui alla lettera b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978.
Si
fa presente che se il committente, anzichè contrattare con un solo appaltatore
per la realizzazione dell'intera opera, conclude distinti appalti con una
pluralità di controparti, l'aliquota ridotta spetta a tutti i singoli rapporti,
anche se questi ultimi abbiano per oggetto soltanto limitati lavori di
completamento o di rifinitura dell'immobile (posa in opera di piastrelle,
falegnameria, imbiancatura, ecc.) che se assunti singolarmente, costituendo
semplice manutenzione ordinaria, non realizzerebbero alcuna delle fattispecie
destinatarie dell'agevolazione (cfr. circolare ministeriale n. 45 del 2 agosto
1973).
Per
quanto riguarda le cessioni di beni, le aliquote ridotte competono per le
seguenti operazioni:
(omissis)
Nell'ambito
dei lavori edili è pertanto di primaria importanza distinguere fra beni finiti
e materie prime o semilavorate; si richiama l'attenzione su quanto illustrato
nella circolare ministeriale n. 142/E del 9 agosto 1994, la quale precisa che
si considerano materie prime:
.
i materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di
lavorazione;
.
i materiali inerti, quali polistirolo liquido o in granuli;
.
i leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker;
.
i laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari, tavelle, tavelloni,
comignoli, canne fumarie;
.
i manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento,
fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali di
calcestruzzo compresi quelli per recinzione;
.
i materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali:
moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in PVC, prodotto ceramico cotto
denominato biscotto, marmette, marmettoni, piastrelle di grès, marmo, maiolica,
ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno
per rivestimenti, linoleum, carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo
plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa;
-i
materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, quali isolanti flessibili in
gomma per tubi.
Sono
invece considerati beni finiti, per definizione generale, quei beni che anche
successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero
non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile (cfr.
circolari ministeriali n. 25 del 3 agosto 1979, n. 14 del 17 aprile 1981 e n.
1/E del 2 marzo 1994; esempio: ascensori, montacarichi, infissi esterni ed
interni, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici, per impianti di
riscaldamento quali la caldaia, gli elementi di termosifone, le tubazioni, per
impianti elettrici e del gas). Al contrario, non sono da considerare beni
finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono
materie prime o semilavorate per il cessionario (esempio: mattoni, maioliche,
chiodi, ecc.).
Si
ricorda, infine, che nel caso di fornitura di materie prime o semilavorate si
applica sempre l'aliquota ordinaria nel caso di un contratto di compravendita
corredato dall'eventuale prestazione accessoria della posa in opera, mentre se
la fornitura avviene nell'ambito di un contratto d'appalto, i relativi
corrispettivi subiscono l'applicazione dell'aliquota agevolata per le
prestazioni di servizi, sopra illustrate.
Il
criterio discriminante per individuare la corretta aliquota I.V.A. da
applicarsi si rinviene, pertanto, nel tipo di contratto (prestazione di servizi
dipendente da appalto oppure cessione di beni con o senza la prestazione
accessoria della posa in opera). Le forme contrattuali possibili sono, nella
pratica, estremamente variegate e spesso è difficile classificarle con
certezza.
Il
verificatore dovrà, quindi, distinguere, caso per caso, esaminando la volontà
espressa dalle parti contrattuali. In caso di mancanza della forma scritta,
l'onere di provare l'esistenza dell'appalto ricadrà sul contribuente che dovrà
dimostrarla adducendo concreti elementi di fatto (cfr. Comm. trib. centr., sez.
XI, dec. n. 6399 del 16 luglio 1986).
3.4
Altri controlli e riscontri
Un'ultima
serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l'attendibilità
della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli
elementi in precedenza descritti.
Il
capitale investito nell'azienda (attrezzature, automezzi, magazzino), il
possesso a titolo di proprietà dei locali utilizzati per l'esercizio
dell'attività e la retribuzione figurativa del titolare e dei soci impegnati a
tempo pieno nell'azienda, sono altrettanti elementi che hanno un carattere
indiziario.
Si
può infatti porre a confronto il reddito dell'impresa con quello conseguibile
da un impiego alternativo dei fattori produttivi che concorrono a realizzarlo.
In
altri termini il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quantomeno in
modo ricorrente) al di sotto di quello virtuale costituito dalla somma:
.
dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito
nell'azienda;
-
del fitto figurativo dei locali (se di proprietà) ove si svolge l'attività;
.
della retribuzione conseguibile in posizione di lavoro dipendente nello stesso
settore di attività.
Eventuali
scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati contrari ad
ogni logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di
inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero a convalidare la
ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti
paragrafi.
Altri
elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità
contributiva (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.)
particolarmente stridenti con l'ammontare del reddito dichiarato.
In
tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una
soddisfacente ricostruzione del volume d'affari si potrà procedere, sia pure ai
soli fini dell'imposizione diretta, all'accertamento sintetico del reddito
complessivo secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R.
600/73, nei confronti del titolare dell'impresa e/o dei soci.
3.5
Le indagini bancarie
Gli
accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame
della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche,
delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società
di capitale a ristretta base azionaria.
Il
loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e
deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità
dell'azione di controllo.
L'indagine
bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione,
ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d'affari ed i
redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto
fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di
esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della
consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.
Peraltro,
la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l'indagine in relazione
sia all'entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di
progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall'analisi
degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono
quindi delineabili diversificati percorsi d'indagine, che potranno essere
seguiti anche in via alternativa.
3.5.1
- Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti (artt. 32,
comma 1 n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51, comma 2 n. 6-bis del D.P.R. n.
633/72).
In
tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore
Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con
l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario
finanziario.
Di
conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia
dei conti denunziati dal contribuente e l'indicazione di tutti gli altri
eventuali rapporti con lui intrattenuti.
3.5.2
- Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari (artt.
32, comma 1 n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2 n. 7 del D.P.R.
n.
633/72).
Indipendentemente
dall'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono
richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate,
la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari
finanziari.
Tale
modalità d'indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati
frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero quando le
violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i
dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli
imponibili fiscali.
Le
indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni
investigative che restringano la forbice costi - benefici dell'azione di
accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il
contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo
di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si
supponga l'esistenza di conti).
L'indagine
può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati
di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il
medesimo abbia la disponibilità.