SISTRI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI - PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE
(Decreto del Ministro dell’ambiente 26 maggio 2011)
ENTRATA IN VIGORE DEL SISTRI
È stato pubblicato sulla GU del 30 maggio 2011 il
decreto del Ministro dell’ambiente 26 maggio 2011 che rimodula l’entrata in
vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), suddividendolo
in 5 fasi a seconda della tipologia di attività svolta e del numero dei
dipendenti per unità locale.
L’art. 1 del decreto prevedere il seguente calendario
per l’operatività del SISTRI:
1°settembre 2011
• produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più di
500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
• produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno più di 500 dipendenti;
• le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua
complessivamente trattata superiore a 3000 tonnellate;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero o smaltimento di rifiuti;
1° ottobre 2011
• produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a
500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
• produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 251 a 500 dipendenti;
• i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i
rifiuti urbani della Regione Campania;
2 novembre 2011
• produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a
250 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
• produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 51 a 250 dipendenti;
1° dicembre 2011
• produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a
50 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
• produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art.
184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 11 a 50 dipendenti;
• le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua
complessivamente trattata fino a 3000 tonnellate;
2 gennaio 2012
• produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10
dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011).
Il decreto prevede, inoltre, procedure di salvaguardia
in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella
prima fase dell’operatività del sistema.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO
DEI RIFIUTI
Il decreto al comma 6 dell’art. 1 rinvia al 1
settembre 2011 anche l’entrata in vigore dell’obbligo del registro di carico e
scarico per ogni cantiere dal quale le imprese intendono trasportare con i
propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti (art. 212 comma 8
del D.Lgs. 152/2006).
Al riguardo, si ricorda che tale obbligo, la cui
entrata in vigore dipende dall’operatività del SISTRI, è stato introdotto
all’art 190 del D.Lgs. 152/2006 a seguito delle
modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.