TRASPORTI - CRONOTACHIGRAFO - REGISTRAZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO

 

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 5033 del 1° giugno 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del cronotachigrafo.

Relativamente alla registrazione del riposo giornaliero, il Ministero ha precisato che:

- in caso di utilizzo di cronotachigrafo digitale: è necessario inserire sulla carta del conducente le informazioni relative al riposo giornaliero grazie al dispositivo di inserimento dati manuale del cronotachigrafo;

- in caso di utilizzo di cronotachigrafo analogico: non è sufficiente estrarre il disco cartaceo al termine della giornata lavorativa ed inserire un nuovo disco all’inizio della giornata successiva ma è necessario registrare il riposo giornaliero a mano o mediante registrazione automatica, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio. A tal fine sarà sufficiente registrare manualmente l’avvenuta fruizione del periodo di riposo giornaliero compilando la griglia prestampata sulla parte posteriore del foglio di registrazione (tracciando una linea che copra l’intervallo orario di riferimento, in corrispondenza del simbolo (lettino).

Secondo quanto indicato nella circolare ministeriale del 15 giugno 2010 il riposo settimanale non deve invece essere dimostrato né compilando il modulo per le assenze dei conducenti né annotando registrazioni manuali sul disco cartaceo (cronotachigrafo analogico).

In caso di utilizzo del cronotachigrafo digitale il conducente, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l’estrazione della carta e il successivo reinserimento della stessa è da considerarsi come periodo di riposo.

La Circolare ministeriale fornisce, inoltre, indicazioni relative allo spostamento di veicoli durante il periodo di interruzione/riposo ed alla tolleranza concessa alle registrazioni con tachigrafo digitale.