TRASPORTI - CRONOTACHIGRAFO - REGISTRAZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 5033 del
1° giugno 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del
cronotachigrafo.
Relativamente alla registrazione del riposo
giornaliero, il Ministero ha precisato che:
- in caso di utilizzo di cronotachigrafo digitale: è
necessario inserire sulla carta del conducente le informazioni relative al
riposo giornaliero grazie al dispositivo di inserimento dati manuale del
cronotachigrafo;
- in caso di utilizzo di cronotachigrafo analogico:
non è sufficiente estrarre il disco cartaceo al termine della giornata
lavorativa ed inserire un nuovo disco all’inizio della giornata successiva ma è
necessario registrare il riposo giornaliero a mano o mediante registrazione
automatica, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio. A tal
fine sarà sufficiente registrare manualmente l’avvenuta fruizione del periodo
di riposo giornaliero compilando la griglia prestampata sulla parte posteriore
del foglio di registrazione (tracciando una linea che copra l’intervallo orario
di riferimento, in corrispondenza del simbolo (lettino).
Secondo quanto indicato nella circolare ministeriale
del 15 giugno 2010 il riposo settimanale non deve invece essere dimostrato né
compilando il modulo per le assenze dei conducenti né annotando registrazioni
manuali sul disco cartaceo (cronotachigrafo analogico).
In caso di utilizzo del cronotachigrafo digitale il
conducente, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo
settimanale, deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra
l’estrazione della carta e il successivo reinserimento della stessa è da
considerarsi come periodo di riposo.
La Circolare
ministeriale fornisce, inoltre, indicazioni relative allo spostamento di
veicoli durante il periodo di interruzione/riposo ed alla tolleranza concessa
alle registrazioni con tachigrafo digitale.