LA NUOVA
DISCIPLINA SUI RIFIUTI - D.LGS. 5/2/97,
N.22 "RONCHI"
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti, anche pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con il quale è stata data
attuazione alla normativa comunitaria in materia (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, Suppl. Ord. n. 33), è entrato in vigore il 2
marzo 1997, ad eccezione delle norme relative alle gestione degli imballaggi, i
cui effetti sono rinviati al 1° maggio prossimo.
Finalità
Le
nuove disposizioni sono finalizzate a:
-
prevenire la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
-
ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il
riciclaggio e le altre forme di recupero idonee ad ottenere dagli stessi materie
prime;
-
razionalizzare la gestione (in via residuale) dello smaltimento con il ricorso
a una rete integrata e adeguata di impianti, che tenga conto delle tecnologie
più perfezionate a disposizione di costo non eccessivo e finalizzata, tra
l'altro, a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi in ambiti territoriali ottimali e a permettere lo smaltimento
negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti.
Per
il conseguimento di tali obiettivi, è previsto, in particolare, che a partire
dal 1° gennaio 1999, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento potranno essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione sia accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile. Inoltre,
dalla stessa data, sarà vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in
regioni diverse da quelle dove sono prodotti (fatti salvi gli accordi regionali
o internazionali esistenti all'entrata in vigore del decreto e quelli promossi
per particolari aspetti territoriali e per l'opportunità di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita), mentre dal 1° gennaio 2000, sarà consentito
smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche e quelli che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento.
Strumenti operativi
Per
il conseguimento delle finalità del provvedimento è previsto che lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino
ogni opportuna azione avvalendosi di soggetti pubblici e privati qualificati,
anche mediante accordi e contratti di programma.
Sono
fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi
al decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
Norme previgenti
Le
norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche
disposizioni adottate in attuazione della nuova disciplina dei rifiuti del
D.Lgs. n. 22/1997. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si
deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
(D.Lgs. 5/2/97, n. 22, artt. 1-5 e 57, c.1)
Ambito di applicazione della nuova disciplina
Ai
fini della nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 22/1997, sono state fornite
nuove definizioni ed è stata riformulata la classificazione dei rifiuti,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Rifiuti urbani
Appartengono
alla categoria dei rifiuti urbani quelli domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, quelli non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi, assimilati ai rifiuti
urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade o giacenti sulle strade, sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua, i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali.
Rifiuti speciali
Sono
speciali i rifiuti derivanti da
attività agricole e agro-industriali, dalle
attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attività di scavo,
i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, i
rifiuti derivanti dalla attività smaltimento di rifiuti, da trattamenti delle acque
e dall'abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da attività sanitarie, i
macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti e, infine, i veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Rifiuti pericolosi
Sono
pericolosi i rifiuti non domestici individuati dal Consiglio dell'Unione
Europea con la decisione n. 91/689/CEE (allegato al decreto).
Esclusioni dalla nuova disciplina
Sono
esclusi dal campo di applicazione del decreto, in quanto oggetto di
disposizioni specifiche:
-
gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i
rifiuti radioattivi;
- i
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le
carogne e alcuni rifiuti agricoli non pericolosi utilizzati nell'attività
agricola;
-
le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
-
le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i
materiali esplosivi in disuso;
- i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di
conduzione dei fondi rustici;
-
le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate
direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per
scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- i materiali non pericolosi che derivano
dall'attività di scavo;
-
le attività di recupero dei rifiuti (allegato C) effettuate nel luogo di
produzione, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altri
mezzi per produrre energia.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, 7 e 8)
Condizioni per il deposito temporaneo nel luogo di
produzione
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti ha stabilito che il
deposito temporaneo dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti è consentito a condizione che:
a)
non contengano policlorodi-
benzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm,
né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
b)
in caso di deposito di rifiuti pericolosi, il quantitativo non superi 10 metri
cubi, ovvero ne sia prevista l'asportazione con cadenza almeno bimestrale;
c)
per i rifiuti non pericolosi, il quantitativo non superi 20 metri cubi, ovvero
siano asportati con cadenza trimestrale;
d)
il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d)
siano rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei
rifiuti pericolosi;
e)
sia data notizia alla provincia competente del deposito temporaneo di rifiuti
pericolosi.
Per
il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini
per l'asportazione dei rifiuti sono elevati a un anno.
Disposizioni applicabili
Il
deposito temporaneo di rifiuti effettuato nel rispetto di tali condizioni non è
soggetto ad autorizzazione allo smaltimento (art. 28), ma solo agli adempimenti
dettati con riferimento al registro di carico e scarico (art. 12) e al divieto
di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9).
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, c.1, lett. m) e 28, c.5)
Finalità dei produttori e dei detentori
Gli
oneri relativi alle attività di smaltimento sono posti a carico del detentore
che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che
effettua le operazioni di smaltimento (allegato B al D.Lgs. n. 22/1997), e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
Obblighi del produttore
Il
produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti
priorità:
a)
autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento
dei rifiuti a terzi autorizzati;
c)
conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d)
esportazione dei rifiuti.
Esclusione della responsabilità del detentore
La
responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti
è esclusa:
a)
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b)
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario di
identificazione degli stessi controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza di tale termine abbia comunicato alla regione la mancata ricezione
dello stesso (per le spedizioni transfrontaliere il termine è elevato a sei
mesi).
(D.Lgs.
5/2/97, n.22, art. 10)
Comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e
smaltiti
I soggetti
che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti), ovvero
svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché le imprese e gli
enti che producono rifiuti pericolosi ovvero rifiuti non pericolosi derivanti
da lavorazioni industriali e artigianali (ad eccezione dei piccoli imprenditori
artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non abbiano più di tre
dipendenti), sono tenuti a comunicare annualmente al Catasto dei rifiuti, entro
il 30 aprile, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
prodotti, recuperati e smaltiti (legge n. 70/1994 e D.P.C.M. 6 luglio 1995).
Nel
caso in cui i produttori conferiscano i rifiuti al Servizio pubblico di
raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
Sanzioni
Chiunque
non effettua la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, recuperati e
smaltiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a trenta
milioni.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 11 e 52, c.1)
Registro di carico e scarico dei produttori e degli
smaltitori
I
soggetti tenuti alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e
vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno
settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
I
soggetti la cui produzione annua non eccede cinque tonnellate di rifiuti non
pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche
tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi
che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.
Imprese di smaltimento e recupero
Il
registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e/o di recupero di rifiuti deve, inoltre, indicare:
a)
l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei
rifiuti;
b)
la data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto
utilizzato;
c)
il metodo di trattamento impiegato.
Tenuta e conservazione
I registri
sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e
smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli
intermediari che detengono i rifiuti stessi. Devono essere conservati per
cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, a eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono
essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell'attività devono
essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Le
informazioni contenute nel registro devono essere comunicate in qualunque
momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Modello
In
attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico
e degli eventuali documenti sostitutivi nonché delle modalità di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Sanzioni
Chiunque
omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e
scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a
trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi la sanzione
amministrativa va da trenta a centottanta milioni e ad essa si aggiunge la
sanzione accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
Se
le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli
elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la
sanzione è fissata da L. 500.000 a tre milioni.
La
stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione del registro.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 12 e 52, c.2 e 4)
Divieto di abbandono e di deposito incontrollato
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina sui rifiuti vieta l'abbandono e
il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali
e sotterranee.
Chiunque
violi tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido
con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il
sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei
soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Qualora
la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica, alla rimozione degli effetti sono tenuti
in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei suoi diritti.
Sanzioni
Chiunque,
in violazione del divieto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L.
1.200.000.
Chi
non ottempera all'ordinanza di ripristino del sindaco è punito con la pena
dell'arresto fino a un anno.
Il
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 14 e 50)
Formulario di identificazione per il trasporto dei
rifiuti
Durante
il trasporto i rifiuti, esclusi quelli urbani trasportati dal gestore del
servizio pubblico, sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare:
a) il
nome e l'indirizzo del produttore, del detentore e del destinatario;
b)
l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;
c)
l'impianto di destinazione;
d)
la data e il percorso dell'instradamento.
Il
modello uniforme di formulario di identificazione sarà adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 22/1997.
Compilazione e conservazione
Il
formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e
firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una
copia deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una da quest'ultimo e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Rifiuti pericolosi
Durante
la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Sanzioni
Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nello
stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tre a diciotto milioni.
Si
applica, invece, la pena della reclusione fino a due anni, prevista per la
falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):
-
se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi;
-
in caso di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in sede di predisposizione di un
certificato di analisi o di uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se
le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli
elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la
sanzione amministrativa pecuniaria va da L. 500.000 a tre milioni.
La
stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio
alle autorità competenti del formulario.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 15 e 52, c.3 e 4)
Realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti stabilisce che i
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero
di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene
pubblica, per la realizzazione del progetto stesso.
Se
l'impianto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, alla
domanda deve essere allegata anche la comunicazione del progetto all'autorità
competente per tale procedura.
Contestualmente
alla domanda per la realizzazione degli impianti può essere presentata anche
l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero. In tal caso la regione autorizza tali operazioni contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
Impianti di ricerca e sperimentazione
La
realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione e lo svolgimento, negli
stessi, di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti sono soggette alle autorizzazioni
previste per gli altri impianti. Tuttavia, i termini per il rilascio sono
ridotti alla metà qualora le attività di gestione non comportino un utile
economico e gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a cinque
tonnellate al giorno (salvo deroghe per effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni).
La
durata dell'autorizzazione è di un anno, salvo proroga che può essere concessa
previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i
due anni.
Qualora
il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e
autorizzati entro il termine stabilito, l'interessato può presentare istanza al
Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni. La
garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
In
caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal
punto di vista sanitario l'autorizzazione è rilasciata dal Ministro
dell'ambiente di concerto con quelli dell'industria, della sanità e della
ricerca scientifica.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 27 e 29)
Operazioni di smaltimento e di recupero
L'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla
regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione di
apposita istanza da parte dell'interessato.
Contenuto dell'autorizzazione
L'autorizzazione
individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la
protezione della salute e dell'ambiente e, in particolare:
a)
i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire e da recuperare;
b)
i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e
alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c)
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
d)
il luogo di smaltimento;
e)
il metodo di trattamento e di recupero;
f)
i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno
restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie;
g)
le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
e ripristino del sito;
h)
le garanzie finanziarie;
i)
l'idoneità del soggetto richiedente.
Durata e rinnovo
L'autorizzazione
è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile.
A
tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve
essere presentata apposita domanda alla regione, che decide prima della
scadenza stessa.
Sospensione
Qualora,
a seguito di controlli successivi all'avviamento, gli impianti non risultino
conformi all'autorizzazione per la loro realizzazione, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, quest'ultima è
sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso
tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere l'impianto
conforme all'autorizzazione, la stessa viene revocata.
Impianti mobili
Gli
impianti mobili di smaltimento o di recupero (ad esclusione della sola
riduzione volumetrica), sono autorizzati in via definitiva dalla regione in cui
l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per
lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale,
almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, devono essere
comunicate alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna stessa, allegando
l'autorizzazione alle attività di smaltimento e l'iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione
richiesta.
"Vecchie" autorizzazioni
Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi della disciplina previgente (D.P.R. n.
915/1982) restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le
regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione
dei rifiuti sulla base della nuova classificazione entro sei mesi dall'entrata
in vigore del decreto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 28, c.1-4, 6-7, e 57, c.3 e
4)
Autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi
Le
attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di
produzione potranno essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente,
a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche
adottate dal Ministero dell'ambiente.
Tali
prescrizioni, in particolare, dovranno prevedere:
a)
il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b)
il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c)
le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento
e le caratteristiche degli stessi;
d)
la qualità delle emissioni nell'ambiente.
Relazione allegata alla comunicazione
Alla
comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve
risultare il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, di
quelle di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
Registro
La
provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora
venga accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per
l'autosmaltimento dei rifiuti, l'inizio o la prosecuzione dell'attività sono
vietati con provvedimento motivato, salvo che l'interessato non provveda a
conformarsi alla normativa vigente entro il termine fissato
dall'amministrazione.
Per
la tenuta del registro e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato
è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attività.
Rinnovo della comunicazione
La
comunicazione dell'autosmaltimento deve essere rinnovata ogni cinque anni e,
comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni.
Rifiuti pericolosi e discarica
Restano
sottoposte all'ordinario regime autorizzativo le attività di autosmaltimento di
rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, e 32)
Disciplina delle operazioni di recupero
Così
come le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di
produzione, anche le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le condizioni specifiche adottate dal Ministero dell'ambiente.
Tali
prescrizioni dovranno, in particolare, prevedere:
a)
per i rifiuti non pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza,
i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, le condizioni specifiche
per usufruire della procedura semplificata, nonché le disposizioni necessarie
per assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti e ai
metodi di recupero, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente;
b)
per i rifiuti pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza, i
tipi e caratteristiche dei rifiuti e le condizioni specifiche riferite ai
valori limite di sostanze pericolose contenute negli stessi, ai valori limite
di emissione per ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto
utilizzato, gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero e, infine, le prescrizioni necessarie per assicurare che il recupero
venga effettuato senza pregiudizio per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
Relazione allegata alla comunicazione
Alla
comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale devono
risultare:
-
il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche per il recupero;
-
il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
-
le attività di recupero che si intendono svolgere;
-
lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati a essere recuperati;
-
le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
Registro
La
provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per il
recupero dei rifiuti dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare l'attività alla normativa vigente entro il termine fissato
dall'amministrazione.
Per
la tenuta dei registro e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato
è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attività.
Rinnovo della comunicazione
La
comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Norma transitoria
Fino
all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni per il recupero dei
rifiuti, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 22/1997, le procedure semplificate si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati nell'allegato 3 D.M. 5 settembre
1994 e nell'allegato A al D.M. 16 gennaio 1995, nel rispetto delle prescrizioni
stabilite da tali provvedimenti.
A
tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla
data di entrata in vigore del decreto.
I
soggetti e le imprese che effettuano operazioni di recupero dei suddetti
rifiuti in esercizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, e
che risultino conformi alle norme tecniche adottate per la sua applicazione,
sono tenuti ad effettuare la comunicazione entro 30 giorni dall'emanazione
delle norme stesse. In tal caso l'attività può essere proseguita senza attendere
il decorso dei novanta giorni dalla comunicazione.
Emissioni in atmosfera
La
procedura semplificata per il recupero dei rifiuti sostituisce, limitatamente
alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti
individuati, l'autorizzazione per le modifiche sostanziali dell'impianto, di
cui all'art. 15, lett. a), D.P.R. n. 203/1988.
Rifiuti urbani
La
procedura semplificata prevista per il recupero non si applica alle operazioni relative
ai rifiuti urbani, ad eccezione:
a)
delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di
compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b)
delle attività di trattamento dei rifiuti urbani effettuate per ottenere
combustibile da rifiuto nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal
Ministero;
c)
dell'impiego di combustibile da rifiuto effettuato nel rispetto delle
specifiche norme tecniche che stabiliscono la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, 33, cc.1-8, e 57,
c.6)LA NUOVA DISCIPLINA SUI RIFIUTI -
D.Lgs. 5/2/97, n.22
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti, anche pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con il quale è stata data
attuazione alla normativa comunitaria in materia (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, Suppl. Ord. n. 33), è entrato in vigore il 2
marzo 1997, ad eccezione delle norme relative alle gestione degli imballaggi, i
cui effetti sono rinviati al 1° maggio prossimo.
Finalità
Le
nuove disposizioni sono finalizzate a:
-
prevenire la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
-
ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il
riciclaggio e le altre forme di recupero idonee ad ottenere dagli stessi
materie prime;
-
razionalizzare la gestione (in via residuale) dello smaltimento con il ricorso
a una rete integrata e adeguata di impianti, che tenga conto delle tecnologie
più perfezionate a disposizione di costo non eccessivo e finalizzata, tra
l'altro, a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi in ambiti territoriali ottimali e a permettere lo smaltimento
negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti.
Per
il conseguimento di tali obiettivi, è previsto, in particolare, che a partire
dal 1° gennaio 1999, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento potranno essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione sia accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile. Inoltre,
dalla stessa data, sarà vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove sono prodotti (fatti salvi gli accordi regionali o
internazionali esistenti all'entrata in vigore del decreto e quelli promossi
per particolari aspetti territoriali e per l'opportunità di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita), mentre dal 1° gennaio 2000, sarà consentito
smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche e quelli che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento.
Strumenti
operativi
Per
il conseguimento delle finalità del provvedimento è previsto che lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino
ogni opportuna azione avvalendosi di soggetti pubblici e privati qualificati,
anche mediante accordi e contratti di programma.
Sono
fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi
al decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
Norme previgenti
Le
norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche
disposizioni adottate in attuazione della nuova disciplina dei rifiuti del
D.Lgs. n. 22/1997. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si
deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
(D.Lgs. 5/2/97, n. 22, artt. 1-5 e 57, c.1)
Ambito di
applicazione della nuova disciplina
Ai fini
della nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 22/1997, sono state fornite nuove
definizioni ed è stata riformulata la classificazione dei rifiuti, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Rifiuti
urbani
Appartengono
alla categoria dei rifiuti urbani quelli domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, quelli non
pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi, assimilati ai
rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade o giacenti sulle strade, sulle spiagge e sulle rive dei corsi
d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e
aree cimiteriali.
Rifiuti
speciali
Sono
speciali i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, dalle
attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività di scavo, i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali,
commerciali e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività smaltimento di
rifiuti, da trattamenti delle acque e dall'abbattimento di fumi, i rifiuti
derivanti da attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorati
e obsoleti e, infine, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti.
Rifiuti
pericolosi
Sono
pericolosi i rifiuti non domestici individuati dal Consiglio dell'Unione
Europea con la decisione n. 91/689/CEE (allegato al decreto).
Esclusioni
dalla nuova disciplina
Sono
esclusi dal campo di applicazione del decreto, in quanto oggetto di
disposizioni specifiche:
-
gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i
rifiuti radioattivi;
- i
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
-
le carogne e alcuni rifiuti agricoli non pericolosi utilizzati nell'attività
agricola;
-
le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
-
le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i
materiali esplosivi in disuso;
- i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di
conduzione dei fondi rustici;
-
le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate
direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per
scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- i
materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
-
le attività di recupero dei rifiuti (allegato C) effettuate nel luogo di
produzione, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altri
mezzi per produrre energia.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, 7 e 8)
Condizioni
per il deposito temporaneo nel luogo di produzione
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti ha stabilito che il
deposito temporaneo dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti è consentito a condizione che:
a)
non contengano policlorodi-
benzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm,
né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
b)
in caso di deposito di rifiuti pericolosi, il quantitativo non superi 10 metri
cubi, ovvero ne sia prevista l'asportazione con cadenza almeno bimestrale;
c)
per i rifiuti non pericolosi, il quantitativo non superi 20 metri cubi, ovvero
siano asportati con cadenza trimestrale;
d)
il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d)
siano rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei
rifiuti pericolosi;
e)
sia data notizia alla provincia competente del deposito temporaneo di rifiuti
pericolosi.
Per
il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini
per l'asportazione dei rifiuti sono elevati a un anno.
Disposizioni
applicabili
Il
deposito temporaneo di rifiuti effettuato nel rispetto di tali condizioni non è
soggetto ad autorizzazione allo smaltimento (art. 28), ma solo agli adempimenti
dettati con riferimento al registro di carico e scarico (art. 12) e al divieto
di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9).
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, c.1, lett. m) e 28, c.5)
Finalità dei
produttori e dei detentori
Gli
oneri relativi alle attività di smaltimento sono posti a carico del detentore
che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che
effettua le operazioni di smaltimento (allegato B al D.Lgs. n. 22/1997), e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
Obblighi del
produttore
Il
produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti
priorità:
a)
autosmaltimento dei rifiuti;
b)
conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
c)
conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d)
esportazione dei rifiuti.
Esclusione
della responsabilità del detentore
La
responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti
è esclusa:
a)
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b)
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario di
identificazione degli stessi controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza di tale termine abbia comunicato alla regione la mancata
ricezione dello stesso (per le spedizioni transfrontaliere il termine è elevato
a sei mesi).
(D.Lgs.
5/2/97, n.22, art. 10)
Comunicazione
annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti
I
soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti),
ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché le imprese e
gli enti che producono rifiuti pericolosi ovvero rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (ad eccezione dei piccoli
imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non abbiano
più di tre dipendenti), sono tenuti a comunicare annualmente al Catasto dei
rifiuti, entro il 30 aprile, le quantità e le caratteristiche qualitative dei
rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti (legge n. 70/1994 e D.P.C.M. 6 luglio
1995).
Nel
caso in cui i produttori conferiscano i rifiuti al Servizio pubblico di
raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
Sanzioni
Chiunque
non effettua la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, recuperati e
smaltiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a trenta
milioni.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 11 e 52, c.1)
Registro di
carico e scarico dei produttori e degli smaltitori
I
soggetti tenuti alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e
vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno
settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
I
soggetti la cui produzione annua non eccede cinque tonnellate di rifiuti non
pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche
tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi
che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.
Imprese di
smaltimento e recupero
Il
registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e/o di recupero di rifiuti deve, inoltre, indicare:
a)
l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei
rifiuti;
b)
la data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto
utilizzato;
c)
il metodo di trattamento impiegato.
Tenuta e
conservazione
I
registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e
smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli
intermediari che detengono i rifiuti stessi. Devono essere conservati per
cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, a eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono
essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell'attività devono
essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Le
informazioni contenute nel registro devono essere comunicate in qualunque
momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Modello
In
attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico
e degli eventuali documenti sostitutivi nonché delle modalità di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Sanzioni
Chiunque
omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e
scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a
trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi la sanzione
amministrativa va da trenta a centottanta milioni e ad essa si aggiunge la
sanzione accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
Se
le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli
elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la
sanzione è fissata da L. 500.000 a tre milioni.
La
stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione del registro.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 12 e 52, c.2 e 4)
Divieto di
abbandono e di deposito incontrollato
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina sui rifiuti vieta l'abbandono e
il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee.
Chiunque
violi tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido
con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il
sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei
soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Qualora
la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica, alla rimozione degli effetti sono tenuti
in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei suoi diritti.
Sanzioni
Chiunque,
in violazione del divieto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L.
1.200.000.
Chi
non ottempera all'ordinanza di ripristino del sindaco è punito con la pena
dell'arresto fino a un anno.
Il
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 14 e 50)
Formulario di
identificazione per il trasporto dei rifiuti
Durante
il trasporto i rifiuti, esclusi quelli urbani trasportati dal gestore del
servizio pubblico, sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare:
a)
il nome e l'indirizzo del produttore, del detentore e del destinatario;
b)
l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;
c)
l'impianto di destinazione;
d)
la data e il percorso dell'instradamento.
Il
modello uniforme di formulario di identificazione sarà adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 22/1997.
Compilazione
e conservazione
Il
formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e
firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una
copia deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una da quest'ultimo e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Rifiuti
pericolosi
Durante
la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Sanzioni
Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nello
stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tre a diciotto milioni.
Si
applica, invece, la pena della reclusione fino a due anni, prevista per la
falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):
-
se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi;
-
in caso di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in sede di predisposizione di un
certificato di analisi o di uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se
le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli
elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la
sanzione amministrativa pecuniaria va da L. 500.000 a tre milioni.
La
stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio
alle autorità competenti del formulario.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 15 e 52, c.3 e 4)
Realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero
Il
decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti stabilisce che i
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero
di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene
pubblica, per la realizzazione del progetto stesso.
Se
l'impianto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, alla
domanda deve essere allegata anche la comunicazione del progetto all'autorità
competente per tale procedura.
Contestualmente
alla domanda per la realizzazione degli impianti può essere presentata anche
l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero. In tal caso la regione autorizza tali operazioni contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
Impianti di
ricerca e sperimentazione
La
realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione e lo svolgimento, negli
stessi, di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti sono soggette alle
autorizzazioni previste per gli altri impianti. Tuttavia, i termini per il
rilascio sono ridotti alla metà qualora le attività di gestione non comportino
un utile economico e gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a
cinque tonnellate al giorno (salvo deroghe per effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni).
La
durata dell'autorizzazione è di un anno, salvo proroga che può essere concessa
previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i
due anni.
Qualora
il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e
autorizzati entro il termine stabilito, l'interessato può presentare istanza al
Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni. La
garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
In
caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal
punto di vista sanitario l'autorizzazione è rilasciata dal Ministro
dell'ambiente di concerto con quelli dell'industria, della sanità e della
ricerca scientifica.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 27 e 29)
Operazioni di
smaltimento e di recupero
L'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla
regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione di
apposita istanza da parte dell'interessato.
Contenuto
dell'autorizzazione
L'autorizzazione
individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la
protezione della salute e dell'ambiente e, in particolare:
a)
i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire e da recuperare;
b)
i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e
alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c)
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
d)
il luogo di smaltimento;
e)
il metodo di trattamento e di recupero;
f)
i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei
rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno
restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie;
g)
le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
e ripristino del sito;
h)
le garanzie finanziarie;
i)
l'idoneità del soggetto richiedente.
Durata e
rinnovo
L'autorizzazione
è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile.
A tal
fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione, che decide prima della scadenza
stessa.
Sospensione
Qualora,
a seguito di controlli successivi all'avviamento, gli impianti non risultino
conformi all'autorizzazione per la loro realizzazione, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, quest'ultima è
sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso
tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere l'impianto
conforme all'autorizzazione, la stessa viene revocata.
Impianti
mobili
Gli
impianti mobili di smaltimento o di recupero (ad esclusione della sola
riduzione volumetrica), sono autorizzati in via definitiva dalla regione in cui
l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per
lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale,
almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, devono essere
comunicate alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna stessa, allegando
l'autorizzazione alle attività di smaltimento e l'iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione
richiesta.
"Vecchie"
autorizzazioni
Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi della disciplina previgente (D.P.R. n.
915/1982) restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le
regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione
dei rifiuti sulla base della nuova classificazione entro sei mesi dall'entrata
in vigore del decreto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 28, c.1-4, 6-7, e 57, c.3 e
4)
Autosmaltimento
dei rifiuti non pericolosi
Le
attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di
produzione potranno essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente,
a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche
adottate dal Ministero dell'ambiente.
Tali
prescrizioni, in particolare, dovranno prevedere:
a)
il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b)
il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c)
le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e
le caratteristiche degli stessi;
d)
la qualità delle emissioni nell'ambiente.
Relazione
allegata alla comunicazione
Alla
comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve
risultare il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, di
quelle di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
Registro
La
provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora
venga accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per
l'autosmaltimento dei rifiuti, l'inizio o la prosecuzione dell'attività sono vietati
con provvedimento motivato, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi
alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione.
Per
la tenuta del registro e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato
è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attività.
Rinnovo della
comunicazione
La
comunicazione dell'autosmaltimento deve essere rinnovata ogni cinque anni e,
comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni.
Rifiuti
pericolosi e discarica
Restano
sottoposte all'ordinario regime autorizzativo le attività di autosmaltimento di
rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, e 32)
Disciplina
delle operazioni di recupero
Così
come le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di
produzione, anche le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le condizioni specifiche adottate dal Ministero dell'ambiente.
Tali
prescrizioni dovranno, in particolare, prevedere:
a)
per i rifiuti non pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza,
i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, le condizioni specifiche
per usufruire della procedura semplificata, nonché le disposizioni necessarie
per assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti e ai
metodi di recupero, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente;
b)
per i rifiuti pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza, i
tipi e caratteristiche dei rifiuti e le condizioni specifiche riferite ai
valori limite di sostanze pericolose contenute negli stessi, ai valori limite
di emissione per ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto
utilizzato, gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero e, infine, le prescrizioni necessarie per assicurare che il recupero
venga effettuato senza pregiudizio per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
Relazione
allegata alla comunicazione
Alla
comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale devono
risultare:
-
il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche per il recupero;
-
il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
-
le attività di recupero che si intendono svolgere;
- lo
stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati a essere recuperati;
-
le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
Registro
La
provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per il
recupero dei rifiuti dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare l'attività alla normativa vigente entro il termine fissato
dall'amministrazione.
Per
la tenuta dei registro e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato
è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attività.
Rinnovo della
comunicazione
La
comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Norma
transitoria
Fino
all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni per il recupero dei
rifiuti, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 22/1997, le procedure semplificate si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati nell'allegato 3 D.M. 5 settembre
1994 e nell'allegato A al D.M. 16 gennaio 1995, nel rispetto delle prescrizioni
stabilite da tali provvedimenti.
A
tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla
data di entrata in vigore del decreto.
I
soggetti e le imprese che effettuano operazioni di recupero dei suddetti
rifiuti in esercizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, e
che risultino conformi alle norme tecniche adottate per la sua applicazione,
sono tenuti ad effettuare la comunicazione entro 30 giorni dall'emanazione
delle norme stesse. In tal caso l'attività può essere proseguita senza
attendere il decorso dei novanta giorni dalla comunicazione.
Emissioni
in atmosfera
La
procedura semplificata per il recupero dei rifiuti sostituisce, limitatamente
alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, l'autorizzazione per le modifiche sostanziali
dell'impianto, di cui all'art. 15, lett. a), D.P.R. n.
203/1988.
Rifiuti
urbani
La
procedura semplificata prevista per il recupero non si applica alle operazioni
relative ai rifiuti urbani, ad eccezione:
a)
delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di
compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b)
delle attività di trattamento dei rifiuti urbani effettuate per ottenere
combustibile da rifiuto nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal
Ministero;
c)
dell'impiego di combustibile da rifiuto effettuato nel rispetto delle
specifiche norme tecniche che stabiliscono la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, 33, cc.1-8, e 57,
c.6)