APPALTI
PUBBLICI - NULLITA' DI PATTI CHE ESCLUDANO DALL'ESECUZIONE UN'IMPRESA ASSOCIATA
(Corte
di Cass., Sez. I, 2 marzo 1996, n. 1650)
Nel
caso che imprese temporaneamente riunite in linea orizzontale restino
aggiudicatarie di un appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, in difetto
di specifiche indicazioni nell'offerta e nel contratto, tutte le imprese
riunite hanno diritto e l'obbligo di eseguire eguali quote di appalto;
conseguentemente, il patto non scritto con il quale le imprese si accordano nel
senso di affidare l'esecuzione delle opere ad una soltanto di esse è nullo per
difetto di forma scritta "ad substanziam".
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(Corte
di cassazione, Sez. I, 7 agosto 1997, n. 7287)
Il in caso di aggiudicazione di un appalto di
opera pubblica ai sensi degli articoli venti e seguenti della legge 8 agosto
1977 numero 584, e ad una riunione di imprese cosiddetta orizzontale (cioè
dell'opera assegnate a determinate imprese riunite), è affetto da nullità
l'accordo interno fra le singole imprese in forza del quale taluna di esse
viene escluso dall'esercizio del lavori appaltati; presidenza della direttiva
comunitaria numero 305 del 1971 e della menzionata legge 544, di attuazione
della stessa al riguardo rapporti interni fra imprese riunite, deve ritenersi
che un accordo siffatto sia idoneo a frustrare lo scopo principale della
temporanea associazione, ravvisabile, nella sopraindicata ipotesi di
integrazione orizzontali, nell'esigenza
di assicurare attraverso il concorso degli rapporti di tutte le imprese, il
buon andamento e il risultato finale
dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla (presupposta) inadeguatezza
dei mezzi tecnici finanziari in possesso delle singole imprese, onde la mancata
realizzazione di un siffatto scopo configura un'ipotesi di frode in danno
dell'amministrazione committente e per l'elusione di norme imperative con
conseguente nullità dell'accordo costituente lo strumento per tale illusione.
Svolgimento del processo. - A seguito di licitazione privata del 4
ottobre 1983, l'I stituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma
a Gerico all'associazione temporanea costituita tra l'impresa santo marino)
aperta capo gruppo) una causa e l'impresa fa erroneo (mandante) onde chiusa, in
persona del titolare di ingegnere Guido Falconi, oltre all'impresa è europea
erano parentesi tonda aperta poi receduta apparente risponda chiusa, l'appalto)
onda aperta oggetto del successivo contratto stipulato il 31 gennaio 1984)
fondo chiuso per la costruzione di un complesso residenziale di Roma, località
Casale-Casaletto.
A seguito di altra licitazione privata (del
19 dicembre 1983), lo stesso istituto aggiudicò all'associazione temporanea
costituita tra l'impresa Ferroni (capogruppo) e per l'impresa San Marino
all'appalto (oggetto del successivo contratto stipulato il 28 marzo 1984) per
la costruzione di un complesso residenziale nel comune di Palestrina, derogando
all'impresa Ferroni, (anche) nella qualità di mandataria, l'anticipazione di
Lire 538.208.000.
Con
atto del 30 marzo 1984, le imprese S.Marino e Ferroni pattuivano che la prima
avrebbe eseguito l'appalto relativo ai lavori in località Casale-Casaletto e la
seconda quello relativo ai lavori in Palestrina.
Deceduto,
nel maggio del 1986, l'ingegner Falconi l'Istituto deliberò di proseguire il
rapporto con le imprese riunite San Marino (mandante) e Rinaldi (nella persona
del titolare Ermanno Rinaldi), costituita, questa, nuova mandataria e norma
dell'articolo 23, legge 8 agosto 1977, numero 584. L'impresa Rinaldi, avendo
l'Istituto recuperato una sola rata dell'anticipazione corrisposta all'ingegner
Ferroni per l'importo di lire 34.682.855 trattenuto al primo stato di
avanzamento dei lavori, si costituì debitrice verso la stazione appaltante per
la differenza di lire 53.523.145.