APPALTI PUBBLICI - NULLITA' DI PATTI CHE ESCLUDANO DALL'ESECUZIONE UN'IMPRESA ASSOCIATA

(Corte di Cass., Sez. I, 2 marzo 1996, n. 1650)

 

Nel caso che imprese temporaneamente riunite in linea orizzontale restino aggiudicatarie di un appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, in difetto di specifiche indicazioni nell'offerta e nel contratto, tutte le imprese riunite hanno diritto e l'obbligo di eseguire eguali quote di appalto; conseguentemente, il patto non scritto con il quale le imprese si accordano nel senso di affidare l'esecuzione delle opere ad una soltanto di esse è nullo per difetto di forma scritta "ad substanziam".

 

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(Corte di cassazione, Sez. I, 7 agosto 1997, n. 7287)

 

 Il in caso di aggiudicazione di un appalto di opera pubblica ai sensi degli articoli venti e seguenti della legge 8 agosto 1977 numero 584, e ad una riunione di imprese cosiddetta orizzontale (cioè dell'opera assegnate a determinate imprese riunite), è affetto da nullità l'accordo interno fra le singole imprese in forza del quale taluna di esse viene escluso dall'esercizio del lavori appaltati; presidenza della direttiva comunitaria numero 305 del 1971 e della menzionata legge 544, di attuazione della stessa al riguardo rapporti interni fra imprese riunite, deve ritenersi che un accordo siffatto sia idoneo a frustrare lo scopo principale della temporanea associazione, ravvisabile, nella sopraindicata ipotesi di integrazione  orizzontali, nell'esigenza di assicurare attraverso il concorso degli rapporti di tutte le imprese, il buon andamento e  il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla (presupposta) inadeguatezza dei mezzi tecnici finanziari in possesso delle singole imprese, onde la mancata realizzazione di un siffatto scopo configura un'ipotesi di frode in danno dell'amministrazione committente e per l'elusione di norme imperative con conseguente nullità dell'accordo costituente lo strumento per tale illusione.

 Svolgimento del processo. -  A seguito di licitazione privata del 4 ottobre 1983, l'I stituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma a Gerico all'associazione temporanea costituita tra l'impresa santo marino) aperta capo gruppo) una causa e l'impresa fa erroneo (mandante) onde chiusa, in persona del titolare di ingegnere Guido Falconi, oltre all'impresa è europea erano parentesi tonda aperta poi receduta apparente risponda chiusa, l'appalto) onda aperta oggetto del successivo contratto stipulato il 31 gennaio 1984) fondo chiuso per la costruzione di un complesso residenziale di Roma, località Casale-Casaletto.

 A seguito di altra licitazione privata (del 19 dicembre 1983), lo stesso istituto aggiudicò all'associazione temporanea costituita tra l'impresa Ferroni (capogruppo) e per l'impresa San Marino all'appalto (oggetto del successivo contratto stipulato il 28 marzo 1984) per la costruzione di un complesso residenziale nel comune di Palestrina, derogando all'impresa Ferroni, (anche) nella qualità di mandataria, l'anticipazione di Lire 538.208.000.

Con atto del 30 marzo 1984, le imprese S.Marino e Ferroni pattuivano che la prima avrebbe eseguito l'appalto relativo ai lavori in località Casale-Casaletto e la seconda quello relativo ai lavori in Palestrina.

Deceduto, nel maggio del 1986, l'ingegner Falconi l'Istituto deliberò di proseguire il rapporto con le imprese riunite San Marino (mandante) e Rinaldi (nella persona del titolare Ermanno Rinaldi), costituita, questa, nuova mandataria e norma dell'articolo 23, legge 8 agosto 1977, numero 584. L'impresa Rinaldi, avendo l'Istituto recuperato una sola rata dell'anticipazione corrisposta all'ingegner Ferroni per l'importo di lire 34.682.855 trattenuto al primo stato di avanzamento dei lavori, si costituì debitrice verso la stazione appaltante per la differenza di lire 53.523.145.