CODICE DELLA STRADA - DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESEGUITA NEI 28 GIORNI PRECEDENTI ALL’ACCERTAMENTO

 

Il Ministero dell’Interno con circolare dell’8 aprile 2011 ha fornito indicazioni sulla documentazione da tenere a bordo mezzo e da mostrare agli organi accertatori, in sede di verifica su strada dei tempi di guida e di riposo (attività svolta nei 28 giorni precedenti all’accertamento).

La circolare distingue tra veicoli dotati di apparecchio di controllo analogico e quelli è installato l’apparecchio di controllo digitale.

Nello specifico, considerando le disposizioni contenute nel Reg. CEE n. 3821/85 (relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), nonché l’orientamento seguito nei controlli dal Servizio di Polizia Stradale, il conducente è tenuto a documentare i tempi di guida, le altre mansioni, le interruzioni e i periodi di riposo mediante:

- carta del conducente, ogni qual volta possibile. Dunque, sempre, nel caso si guidi un veicolo dotato di apparecchio di controllo digitale)

- fogli di registrazione, per la guida di un veicolo dotato di apparecchio analogico.

- nel caso di guida promiscua nei 28 giorni di veicoli con apparecchi digitale o analogici, è necessario mostrare la carta del conducente solo relativamente ai giorni in cui si è guidato un veicolo dotato di apparecchio digitale e i fogli di registrazione, con riferimento ai restanti giorni, in cui si è guidato un veicolo munito di apparecchio analogico.

Inoltre, la circolare specifica che nel caso il conducente fosse sprovvisto di carta del conducente, ad esempio perché in attesa di duplicato, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio digitale.

Infine, in sede di controllo, non è possibile sanzionare un conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta, anche nel caso l’organo di controllo non sia in grado di leggere la carta esibita.