CODICE DELLA STRADA - DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESEGUITA NEI 28 GIORNI PRECEDENTI ALL’ACCERTAMENTO
Il Ministero dell’Interno con circolare dell’8 aprile
2011 ha fornito indicazioni sulla documentazione da tenere a bordo mezzo e da
mostrare agli organi accertatori, in sede di verifica su strada dei tempi di
guida e di riposo (attività svolta nei 28 giorni precedenti all’accertamento).
La circolare distingue tra veicoli dotati di apparecchio
di controllo analogico e quelli è installato l’apparecchio di controllo
digitale.
Nello specifico, considerando le disposizioni
contenute nel Reg. CEE n. 3821/85 (relativo all’apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada), nonché l’orientamento seguito nei controlli
dal Servizio di Polizia Stradale, il conducente è tenuto a documentare i tempi
di guida, le altre mansioni, le interruzioni e i periodi di riposo mediante:
- carta del conducente, ogni qual volta possibile.
Dunque, sempre, nel caso si guidi un veicolo dotato di apparecchio di controllo
digitale)
- fogli di registrazione, per la guida di un veicolo
dotato di apparecchio analogico.
- nel caso di guida promiscua nei 28 giorni di veicoli
con apparecchi digitale o analogici, è necessario mostrare la carta del
conducente solo relativamente ai giorni in cui si è guidato un veicolo dotato
di apparecchio digitale e i fogli di registrazione, con riferimento ai restanti
giorni, in cui si è guidato un veicolo munito di apparecchio analogico.
Inoltre, la circolare specifica che nel caso il
conducente fosse sprovvisto di carta del conducente, ad esempio perché in
attesa di duplicato, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo
munito di apparecchio digitale.
Infine, in sede di controllo,
non è possibile sanzionare un conducente che esibisce la carta del conducente e
non le stampe dell’attività svolta, anche nel caso l’organo di controllo non
sia in grado di leggere la carta esibita.