DECRETO PER LO SVILUPPO - D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70
(Commento a cura del geom. Antonio Gnecchi)
Il decreto legge licenziato il 5 maggio 2011 è stato
pubblicato il 13 maggio sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011e potrà subire
modifiche in occasione della conversione in legge, che dovrà avvenire entro il
12 luglio 2011. In relazione alla necessità di procedere alla stampa del
presente Notiziario prima della conversione in legge del decreto in parola, si
ritiene comunque utile pubblicare il presente lavoro, anche alla luce
dell’attuale fase della discussione parlamentare che fa presumere che la legge
di conversione del decreto non dovrebbe apportare modifiche significative,
salvo forse per quanto attiene le opere di urbanizzazione a scomputo oneri.
Nel decreto vi sono molti aspetti di diretto interesse
per il settore dei lavori pubblici e dell’urbanistica.
Prendendo in esame solo quelli che riguardano
l’edilizia e l’urbanistica, possiamo riassumere quelle che sono le principali
innovazioni introdotte:
1- modifica del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, in assenza di vincoli
2- modifica del procedimento per il rilascio del
permesso di costruire in presenza di vincoli
3- regolarizzazione automatica di talune modeste
difformità dal permesso di costruire
4- conferma dell’applicazione della Scia in edilizia
per gli interventi precedentemente ammessi con Dia
5- obbligo di trascrizione dei diritti edificatori
oggetto di trasferimento
6- semplificazione nei procedimenti di rilascio
permesso di costruire in tema di acustica
7- pubblicazione sui siti informatici del comune degli
atti costituenti il PRG o il PGT
8- Piani attuativi soggetti a Vas
e loro competenze
9- nuovo Piano Casa
10- opere di urbanizzazione a scomputo
11- autorizzazione paesaggistica in presenza di
coordinamento tra PRG o PGT e Piano paesistico regionale
12- esclusione dalla disciplina Parte I del Codice dei
beni culturali per le cose immobili la cui esecuzione non risalga ad oltre 70
anni
Il Decreto Sviluppo contiene, tra l’altro, due
principali novità in materia fiscale, quali sono:
1- la riapertura dei termini per la rivalutazione dei
terreni edificabili agricoli
2- l’agevolazione IRPEF del 36% per i lavori di
ristrutturazione residenziale.
Riprendendo, uno ad uno, i sopra indicati argomenti,
si riportano le principali informazioni che si ritengono utili prima di un
commento più completo ed approfondito.
1- Rilascio del permesso di costruire secondo
l’articolo 20 del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
(articolo 5, comma 2, lettera a), punto 3)
PROCEDIMENTO DI RILASCIO
PERMESSO DI COSTRUIRE (in assenza di vincoli)
Articolo 20
D.P.R. n. 380/2001:
60 giorni
(comuni con meno di 100.000 abitanti )
+ 30 giorni (adozione provvedimento)
tot. 90 giorni
120 giorni (comuni con più di 100.000 abitanti) + 30
giorni (adozione provvedimento)
tot. 150 giorni
Articolo 22, co. 7 (in luogo
della Dia):
75 giorni (comma 11)
Nello specifico:
1- entro 10
giorni:
- comunicazione del responsabile del procedimento
(comma 2)
2- entro 30
giorni:
- richiesta integrazioni, per comuni con meno100.000
abitanti (comma 5)
- entro 60 giorni: richiesta integrazioni, per comuni
con più di 100.000 abitanti (comma 7)
- nuovo termine: riparte dalla data di presentazione
della documentazione integrativa (60 gg – i giorni
intercorsi per presentare i documenti, per comuni con meno di 100.000 abitanti (comma 5)
- nuovo termine: riparte dalla data di presentazione
della documentazione integrativa (129 gg – i giorni
intercorsi per presentare i documenti, per comuni con più di 100.000 abitanti (5 comma)
3- entro 60
giorni:
- richiesta modifiche di modesta entità (per comuni con meno di 100.000 abitanti);
stabilito un termine, entro 15 giorni è necessario aderire
- nuovo termine:
rimane sospeso fino all’esito della richiesta di modifiche (comma 4)
- entro 120 giorni: richiesta modifiche di modesta
entità (per comuni con meno di 100.000 abitanti); stabilito un termine: entro
15 giorni è necessario aderire
- nuovo termine:
rimane sospeso fino all’esito della richiesta di modifiche (comma 4)
4- entro 60
giorni:
- provvedimento finale (comma 3) (per comuni con meno
di 100.000 abitanti):
- istruttoria – pareri – atti di assenso – valutazione
di conformità del progetto alla normativa vigente, proposta motivata di
provvedimento, accompagnata dalla relazione con qualificazione tecnico
giuridica dell’intervento
-
rilascio del permesso di costruire
-diniego
del permesso di costruire
entro 120
giorni: provvedimento finale (comma 3)
- (per comuni con più di100.000 abitanti):
istruttoria – pareri – atti di assenso – valutazione
di conformità del progetto alla normativa vigente
proposta
motivata di provvedimento, accompagnata dalla relazione con qualificazione
tecnico giuridica dell’intervento
-
rilascio del permesso di costruire
-diniego
del permesso di costruire
5- entro
successivi 30 giorni: provvedimento
finale: rilascio del permesso di costruire (comma 6) (sia per comuni con meno
di 100.000 abitanti, sia per comuni più di 100.000 abitanti)
6- entro
successivi 40 giorni: provvedimento
finale: diniego definitivo del permesso di costruire, quando il responsabile
abbia inviato il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/90 (comma 6)
(sia per comuni con meno di 100.000 abitanti, sia per comuni con più di 100.000
abitanti)
7- dopo 90
giorni: silenzio assenso (comma 8) (per comuni con meno di100.000 abitanti)
dopo 150 giorni: silenzio assenso (comma 8) (per
comuni con più di 100.000 abitanti)
N.B. sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di
ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini precedimentali.
(comma 12)
2- Rilascio del permesso di costruire secondo
l’articolo 20 del dPR 6 giugno 2001, n. 380
articolo 5, comma 2, lettera a), punto 3)
PERMESSO DI COSTRUIRE (in presenza di vincoli)
con delega al comune: (popolazione con meno di 100.000 abitanti)
termine: entro 90 giorni:
1^ ipotesi: decorre dalla data del relativo atto di assenso (autorizzazione
paesistica) entro 90 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza
2^ ipotesi: diniego dell’autorizzazione paesistica: termine: dopo 90 gg: silenzio/rifiuto
senza delega al comune (popolazione con più di 100.000 abitanti)
termine: entro 90 giorni
1^ ipotesi: autorizzazione prodotta dall’interessato
entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza
2^ ipotesi: autorizzazione non prodotta
dall’interessato:conferenza di servizi: termine: decorre dall’esito della conferenza:
- favorevole (90 giorni)
- sfavorevole (dopo 90 gg):
silenzio/rifiuto
N.B. Per i comuni con popolazione con meno di 100.000
abitanti, i termini previsti dal comma 6, sono di 120 giorni per l’adozione del
provvedimento conclusivo ,sempre secondo lo schema sopra riportato.
Per gli interventi edilizi minori per i quali è prevista la procedura
semplificata introdotta del d.P.R.9 luglio 2010, n. 139: riduzione dei termini
secondo tali disposizioni
3- Regolarizzazione automatica di talune modeste
difformità dal permesso di costruire
articolo 5, comma 2, lettera a), punto 5)
Non c’è parziale difformità per violazioni di:
- altezza
- distacchi
- distanze
- cubatura
- superficie coperta
nella misura inferiore al 2% delle misure progettuali
per singola unità immobiliare.
Il decreto legge introduce una sorta di
regolarizzazione automatica, sotto il profilo della normativa urbanistica
edilizia, delle lievi difformità verificatesi nella fase costruttiva rispetto
al progetto originariamente assentito.
In tal caso non si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 34 per violazioni in parziale difformità dal titolo abilitativo.
4- SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
articolo 5, comma 2, lettera b) e lettera c)
Il Decreto Sviluppo, modificando e interpretando
l’articolo 19 della legge n.241/1990, fornisce diversi chiarimenti in tema di
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai fini della sua
applicabilità in ambito edilizio.
La SCIA sostituisce la DIA (denuncia di inizio
attività) in edilizia, con esclusione dei casi in cui, in base alla normativa
statale o regionale, la denuncia sia alternativa o sostitutiva del permesso di
costruire (cd. SUPERDIA)
Il citato articolo 19
aggiunge le attività connesse all’edilizia in zone sismiche, modificando
il primo periodo del comma 1.
Nel caso di immobili vincolati, la SCIA opera una
volta acquisito l’assenso dell’ente competente
alla relativa tutela. In questo caso, a mio parere, la dove fosse
presentata la SCIA per interventi in zona a vincolo, la stessa rimane
inefficace fino alla presentazione dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità
competente.
Per la SCIA in edilizia, il termine a disposizione
dell’amministrazione comunale per adottare provvedimenti di divieto
dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi viene ridotto da sessanta a
trenta giorni.
Questo significa, diversamente da quanto introdotto
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del DL
n. 78/2011, che la SCIA consente di iniziare subito l’attività di
trasformazione edilizia, ma che l’azione di inibizione da parte
dell’amministrazione comunale non può avvenire nei successivi sessanta giorni,
bensì nei successivi trenta giorni dalla sua presentazione, come avviene per la
DIA.
La Scia può essere presentata mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento che equivale alla ricezione della
stessa.
Vigilanza e sanzioni: quelle previste dal dPR n. 380/2001 e dalle leggi regionali
5- Trasferimento diritti edificatori
(articolo 5, commi 3 e 4, decreto legge n. 70/2011)
Articolo 2643, comma 1, del Codice Civile: trascrizione degli atti: Obbligo di
trascrizione.
È stato aggiunto all’elenco degli atti soggetti a
trascrizione anche il trasferimento dei diritti edificatori, al fine di
equipararli ai diritti reali che consentano la libera circolazione degli stessi
a seguito della loro introduzione nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione
territoriale (PRG o PGT), nonché nelle convenzioni urbanistiche ad esser
relative.
6- Acustica
(articolo 5, comma 5, D.L. n. 70 del 2011)
Alle norme in materia di acustica in edilizia di cui
alla legge n. 447 del 1995 è stata aggiunta una disposizione inerente il
procedimento per il rilascio del permesso di costruire secondo la quale, nei
comuni che hanno provveduto al coordinamento dei propri strumenti urbanistici
con la classificazione del territorio comunale in materia acustica, è
consentito presentare l’autocertificazione di un tecnico abilitato che attesti
il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento.
7- Pubblicazione atti del PRG o PGT (e loro varianti)
(art. 5, comma 6 3 comma 7)
E fatto obbligo ai comuni di pubblicare sui propri
siti informatici tutti gli atti gli allegati tecnici allegati alle delibere di
adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro
varianti.
Tale obbligo però decorre dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto
8- Piani attuativi / VAS / Competenza
(articolo 5, comma 5 e comma 13)
E’ stata introdotta una “semplificazione” nella
procedura di attuazione dei piani urbanistici da sottoporre a valutazione
ambientale strategica (VAS) e una disposizione per la competenza all’adozione e
all’approvazione dei piani attuativi compatibili al PRG (o PGT) ed in
particolare:
a) quando il PA non comporta variante al PRG o al PGT
e lo strumento urbanistico generale, già in sede di VAS, abbia definito le
previsioni urbanistiche di dettaglio di questi ambiti: NO VAS
b) quando il PA
comporta variante al PRG o al PGT: la VAS (e la verifica di assoggettabilità) è
limitata agli aspetti non oggetto di VAS del PRG o del PGT
L’articolo 5, comma 13, dispone altresì che:
1- tutte le norme di cui ai commi precedenti (quindi
anche il comma 8 sui PA, soggetti a VAS), si applicano decorsi 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto
2- dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto e
fino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano altresì le
due seguenti disposizioni:
a) mutamento di destinazione d’uso in deroga
(articolo14, dPR n. 380/2001) purché compatibili o
complementari
b) Piani attuativi (PA) compatibili con il PRG o PGT
sono adottati e approvati dalla Giunta Comunale
Problemi applicativi (almeno due):
1- PA comunque denominati o compatibili con PRG o
PGT (PL o PII) approvati dalla Giunta
Comunale e non dal Consiglio Comunale, svilito del suo ruolo di assemblea
elettiva
2- PA comunque denominati (PL o PII), devono rifare la
VAS, a meno che il PA specifichi le caratteristiche tecniche ed edilizie degli
interventi. E’ evidente che nessun piano di programmazione urbanistica può, né
deve, scendere a definire piani volumetrici o a descrivere le caratteristiche
edilizie e tecniche, che sono invece prerogativa proprio degli strumenti
attuativi, con prolungamento dei tempi.
9- Nuovo Piano Casa
(articolo 5, commi da 9 a 15): per aree degradate
Le norme sono applicabili, non solo per le abitazioni,
ma anche per edifici non residenziali, come magazzini, edifici industriali.
Le regioni: devono approvare proprie leggi (entro 60
giorni dall’entrata in vigore del decreto legge) per incentivare tali
iniziative, mediante anche la demolizione e la ricostruzione del patrimonio
esistente, prevedendo una volumetria aggiuntiva, la localizzazione di
volumetrie in aree diverse, le modifiche di destinazione d’uso compatibili o
complementari e le modifiche della sagoma degli edifici.
Sono esclusi da tali benefici gli edifici abusivi,
quelli in centro storico o in aree a inedificabilità
assoluta, mentre sono compresi gli edifici “sanati”.
Dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto e
sino all’entrata in vigore delle leggi regionali, è ammesso il rilascio del
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi
dell’articolo 14 T.U. dell’Edilizia anche per il mutamento delle destinazioni
d’uso purché si tratti di destinazioni complementari o compatibili (salvo il
rispetto delle leggi di settore e del D.
Lgs. 42/2004).
Dopo 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto,
queste premialità, fatta eccezione per gli edifici
abusivi, quelli in centro storico o in aree a inedificabilità
assoluta e fatto salvo il rispetto delle norme di settore e il D. Lgs. 42/04, si applicheranno fino all’approvazione delle
specifiche leggi regionali.
Le regioni avranno 4 mesi di tempo per sbarrare la
strada alle norme del decreto, qualora non vogliano che sia applicata sul loro
territorio.
Fino all’approvazione delle leggi regionali, la
volumetria aggiuntiva da riconoscere agli edifici ammessi a tale beneficio, è
del 20% massimo del volume preesistente, se residenziale, ovvero, del 10%
massimo della superficie coperta per gli
edifici adibiti ad uso diverso.
Quattro sono i premi riconosciuti:
1) volume aggiuntivo pari al 20% per gli edifici
residenziali, ovvero al 10% della superficie coperta edificabile ad uso diverso
2) delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse
(ma comunque compatibili).
3) cambiamenti di destinazione d’uso compatibili o
complementari
4) modifiche della sagoma necessaria per armonizzare
architettonicamente gli edifici esistenti
10- Opere di urbanizzazione primaria a scomputo. (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 2).
(Se ne omette il commento in quanto a quanto ad oggi
risulta tale innovazione verrebbe sospesa nella conversione in legge del
decreto)
11- Autorizzazione paesaggistica
(articolo 4, comma 16, lettera e) – modifica parte II
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con d.P.R. n. 42 del 2004).
Art. 146, comma 5, secondo periodo.
Si semplifica il procedimento di approvazione degli
interventi edilizi nei comuni che abbiano adeguato gli strumenti urbanistici
alle previsioni dei Piani Paesistici Regionali facendo assumere al parere della
Soprintendenza natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il
termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti, si considera reso in senso
favorevole.
12- Vincolo sugli immobili culturali.
Semplificazione dei procedimenti amministrativi
relativi alla Parte I del Codice dei Beni Culturali – D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 4, comma 16, lettera a) -: modifica articolo
10, comma 5
Art. 10, comma 5.
Salvo quanto disposto dagli articoli 64 r 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 …
la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, se mobili, o ad oltre 70 anni,
se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettera a) ed e), …. la cui
esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.
Articolo 4, comma 16, lettera b) – modifica articolo
12, comma 1
Art. 12, comma 1.
Le cose indicate
all’articolo 10, comma 1, …. la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, se
mobili, o ad oltre 70 anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui
al comma 2.