IVA - CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI - CHIARIMENTI
(C.M. 28/E/2011)
In caso di cessione di area su cui insiste un
fabbricato industriale in dismissione, il regime di tassazione ai fini IVA è
strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, allo stato di
fatto e di diritto dello stesso all’atto della cessione, a prescindere dalla
successiva destinazione del bene.
Nell’ipotesi di locazione con patto reciproco di
futura vendita, viene inoltre ribadito che, anche quando tale negozio venga concluso
tra una cooperativa edilizia ed i propri soci, il momento impositivo ai fini
IVA si rinviene sempre nella data di stipula della locazione e non già in
quella successiva dell’atto di trasferimento, ai sensi dell’art.6, co. 1 del D.P.R. 633/1972.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate con la recente Circolare n.28/E del 21 giugno 2011, nella quale
vengono raccolte diverse risposte dell’Amministrazione alla stampa
specializzata, anche in tema di regime IVA applicabile ad particolari
operazioni di cessione e locazione immobiliare
In tale specifico ambito, le tematiche affrontate
nella citata C.M. 28/E/2011, riguardano:
1. il regime Iva applicabile alle cessioni di
fabbricati strumentali.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta il
caso di una cessione di area sulla quale insiste un complesso immobiliare
industriale dismesso (categoria catastale “D”), per la quale il venditore ha
stipulato una convenzione urbanistica per l’attuazione di un Piano Integrato di
Intervento, volto alla riqualificazione urbana del medesimo complesso.
Prima di dare attuazione al suddetto piano, senza che
sia stato dato avvio ai lavori di demolizione e bonifica previsti, il
contribuente, in sede di alienazione del fabbricato, chiede di conoscere se la
vendita debba essere considerata come:
• cessione di
“area edificabile”, soggetta in ogni caso ad applicazione dell’IVA,
ovvero
•
trasferimento di “immobile strumentale”, per il quale è previsto, ai
sensi dell’art.10, co. 1, n. 8 ter
del D.P.R. 633/1972, un generale regime di esenzione, salvo il caso di cessione
operata dal soggetto che ha operato la costruzione o la ristrutturazione del
medesimo immobile, entro il quarto anno dal compimento di tali opere, ovvero
(tra gli altri casi) l’esercizio di opzione per l’assoggettamento ad imposta,
con contestuale applicazione del regime di “inversione contabile” da parte del
cessionario, ai sensi dell’art.17, co.6, lett. a bis)
dello stesso Decreto.
Sul caso, l’Amministrazione chiarisce che trattasi di
cessione di “immobile strumentale”, per il quale si applica il disposto di cui
al citato art.10. Ed, in termini generali, l’Agenzia afferma che il regime di
tassazione ai fini IVA è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene
ceduto, allo stato di fatto e di diritto nel quale lo stesso bene si trova
all’atto della cessione, a prescindere dall’uso e dalla destinazione che se ne
faccia successivamente.
Pertanto, nel caso di specie la successiva demolizione
del fabbricato non incide sul regime IVA applicabile al momento della sua
cessione;
2. l’esatta
individuazione del momento impositivo ai fini IVA per i contratti di locazione
con patto reciproco di futura vendita
La fattispecie in esame riguarda una cooperativa
edilizia che intende stipulare con i propri soci (futuri assegnatari degli
appartamenti) un contratto di locazione con patto di futura vendita vincolante
per entrambe le parti.
La stessa cooperativa chiede di conoscere se, ai fini
IVA, un simile contratto sia riconducibile:
• ad una vera e
propria “locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti” di cui all’art.2, co. 2, n. 2), del
D.P.R. 633/1972, per la quale il momento di effettuazione dell’operazione è
rintracciabile nel momento della stipulazione dell’atto, ai sensi dell’art.6, co. 1, del medesimo Decreto, che così dispone per i beni
immobili,
ovvero
• ad una
“assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative
edilizie a proprietà divisa”, per la quale il momento di effettuazione
dell’operazione è rintracciabile nella data del rogito notarile, ai sensi
dell’art.6, co. 2, lett. d bis), del D.P.R. 633/1972.
Sul caso, l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire quanto
già affermato nel passato in ordine al regime IVA applicabile alle locazioni
con patto reciproco di futura vendita (Cfr. R.M. n. 250873 del 2 giugno 1983, e
R.M. n. 338/E del 1° agosto 2008), chiarisce che tale operazione ai sensi del
citato art. 2, co. 2, n. 2, del D.P.R. 633/1972
costituisce una cessione di beni e che, avendo ad oggetto un immobile, si
considera effettuata, secondo le previsioni di cui all’art. 6, co. 1, dello stesso Decreto, al momento della stipulazione,
sebbene gli effetti traslativi si producano posteriormente.
Conseguentemente, l’imposta è dovuta al momento della
stipula dell’atto originario, sull’intero prezzo pattuito tra le parti per la
futura vendita, mentre il pagamento dei canoni, considerati componenti del
prezzo della cessione, è escluso da IVA
Tale principio vale anche nel caso di specie in cui il
contratto sia posto in essere tra una cooperativa edilizia a proprietà divisa e
i propri soci.
Nell’ipotesi esaminata, l’Agenzia afferma che il
contratto concluso non consiste in una “assegnazione in proprieta”’
dell’immobile residenziale da parte della cooperativa edilizia ai propri soci,
escludendo quindi l’applicabilità dell’art.6, co. 2,
lett. d bis), del D.P.R. 633/1972
Trattasi, ad avviso dell’Amministrazione, di una
“assegnazione in godimento” dell’alloggio, mediante un contratto che contiene
anche una clausola che, vincolando entrambe le parti (la cooperativa edilizia
ed i propri soci), impone il trasferimento della proprietà del bene in un
momento successivo.
Pertanto, la riconducibilità del negozio concluso alla
“assegnazione in godimento” fa ritenere che questo sconti lo stesso regime
impositivo della locazione che, qualora preveda il successivo trasferimento
della proprietà del bene, sia assimilabile alla “locazione con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti”,.
In tal caso, quindi, il momento di effettuazione
dell’operazione è rintracciabile nel momento della stipulazione dell’atto di
assegnazione in godimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, co.2, n. 2) e 6, co. 1, del D.P.R.
633/1972.
Viceversa,
nell’ipotesi in cui non sia previsto contrattualmente il vincolo del
trasferimento successivo del bene, il contratto concluso dalla cooperativa con
i propri soci è assimilabile alla mera locazione dell’immobile, che sconta il
regime di cui all’art.10, co. 1, n.8), del D.P.R.
633/1972.