DETRAZIONE DEL 55% - OPERATIVITA' PER I LAVORI PLURIENNALI E ALTRI CHIARIMENTI
(Circolare n.20/E del 13/5/11)
In caso di lavori pluriennali eseguiti da privati non
imprenditori, la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli
edifici spetta comunque in base al “principio di cassa”, ossia in funzione
delle spese effettivamente sostenute e pagate con bonifico in ciascuna
annualità, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori.
Lo stesso criterio vale per la ripartizione della
detrazione spettante, per cui, anche in presenza di un unico intervento
“energetico”, la stessa deve essere suddivisa in 5 rate di pari importo, per le
spese pagate con bonifico entro il 31 dicembre 2010, e necessariamente in 10
quote annuali costanti, per quelle sostenute nel 2011.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
Entrate con la recente Circolare n.20/E del 13 maggio 2011, nella quale vengono
risolte diverse questioni riguardanti alcune agevolazioni vigenti, tra cui la
detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli
edifici[1], anche alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità
2011 (art.1, comma 48, legge 220/2010).
Come noto, infatti, quest’ultima disposizione, nel
prorogare l’agevolazione sino al 31 dicembre 2011, ha altresì stabilito, sempre
per il 2011, l’obbligo di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali
di pari importo, anzichè in 5 rate, come previsto per
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
In particolare, le tematiche affrontate nella citata
C.M. 20/E/2011, riguardano:
1. la possibilità di correggere eventuali errori
contenuti nella Scheda informativa trasmessa all’Enea entro 90 giorni
dall’ultimazione dei lavori.
Al riguardo, già con la precedente C.M. 21/E/2010,
l’Agenzia delle Entrate ha, in generale, ammesso la possibilità di rettificare
gli errori commessi nella compilazione della Scheda informativa, riguardanti,
ad esempio, l’importo delle spese detraibili, attraverso l’invio di una nuova
Scheda (sostitutiva della precedente), da effettuare esclusivamente con
modalità telematiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale si fruisce della detrazione.
Tuttavia, come evidenziato dalla stessa
Amministrazione finanziaria, le procedure informatiche dell’Enea consentono la
correzione telematica delle Schede informative solo a partire dall’annualità
2009.
Alla luce dell’impossibilità di correggere le
comunicazioni relative ai periodi precedenti, la C.M. 20/E/2011 ammette ora, a
favore dei contribuenti che, per gli anni 2007 e 2008, abbiano erroneamente
indicato un importo di spese agevolate inferiore a quello effettivamente
sostenuto, di fruire comunque della detrazione sull’ammontare complessivo delle
spese rimaste a loro carico, purchè, in sede di
eventuale verifica fiscale, siano in grado di documentare anche i costi non
risultanti dalla Scheda originariamente inviata all’Enea.
Per le spese sostenute dal 2009, resta ferma, invece,
l’obbligatorietà di inviare telematicamente la Scheda rettificativa,
in assenza della quale è vietata la possibilità di computare nella detrazione
spettante anche le spese che, ancorchè effettivamente
sostenute, non risultino incluse nella comunicazione originariamente trasmessa
all’Enea[2];
2. l’operatività e la ripartizione della detrazione in
presenza di lavori eseguiti “a cavallo d’anno”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto
già chiarito con la C.M. 36/E/2007, precisa, in linea generale, che la
detrazione del 55% opera inderogabilmente in base alle regole di imputazione
degli oneri e delle spese stabilite dal D.P.R. 917/1986 (TUIR - Testo Unico
delle Imposte sui Redditi).
Ciò implica che, anche in presenza di lavori
“energetici” la cui realizzazione si protrae per più annualità, la detrazione
spetta, per i contribuenti non esercenti attività commerciale,
obbligatoriamente secondo il “principio di cassa”, ossia avuto riguardo alle
spese effettivamente pagate con bonifico in ciascuna annualità agevolata
(2007-2011), mentre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, la stessa
opera necessariamente in base al “principio di competenza” [3], ossia nell’anno
in cui sono ultimati i lavori o sono consegnati i beni[4].
I medesimi criteri devono essere applicati anche per
stabilire la ripartizione della detrazione spettante, alla luce delle modifiche
apportate dall’art.1, comma 48, della legge 220/2010 che, a partire dall’anno
2011, ha fissato l’obbligo di rateizzare l’agevolazione in 10 quote annuali
costanti, anzichè in 5 come previsto
precedentemente[5].
Ne deriva, pertanto, che, nell’ipotesi di interventi
agevolati iniziati nel 2010 e terminati nel 2011:
- i
contribuenti non esercenti attività commerciale dovranno fruire della
detrazione del 55% in sede di 730 o Unico/2011 (relativo ai redditi 2010), in
base alle spese pagate con bonifico entro il 31 dicembre 2010 (a prescindere
dal fatto che i lavori non sono ancora ultimati), ripartendo la stessa in 5
rate di pari importo. Le spese pagate nel corso del 2011 dovranno, invece,
essere detratte nel 730 o Unico/2012 (relativo ai redditi 2011) e, per tale
importo, l’agevolazione dovrà essere ripartita in 10 rate annuali costanti,
- i
contribuenti esercenti attività d’impresa dovranno fruire dell’intera
detrazione spettante (commisurata, quindi, all’importo complessivo delle spese
sostenute) direttamente in sede di Unico/2012, relativo al periodo d’imposta
2011 (annualità di ultimazione dei lavori agevolati), ripartendo la stessa in
10 quote annuali di pari ammontare;
3. le modalità applicative dell’agevolazione in
presenza di immobili ad “uso promiscuo”.
In merito, la recente C.M. 20/E/2011 chiarisce che, in
presenza di lavori agevolati eseguiti su un immobile utilizzato, in parte a
fini abitativi, ed in parte nell’ambito dell’attività professionale svolta dal
contribuente, la detrazione del 55% spetta per l’intero ammontare delle spese
sostenute per la realizzazione degli interventi.
L’agevolazione in esame è, infatti, ammessa anche per
i soggetti che esercitano attività professionale e d’impresa e, a differenza
della detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio degli edifici, che
compete per i soli fabbricati residenziali[6], riguarda gli interventi
“energetici” eseguiti su qualsiasi tipologia di immobili, siano essi abitativi
o strumentali all’esercizio delle suddette attività.
Ciò implica, pertanto, che tale detrazione è
applicabile anche per le spese riferibili alla parte del fabbricato utilizzato
nell’ambito dell’attività professionale, a nulla rilevando che i medesimi costi
concorrano (come oneri deducibili e nella misura consentita) alla determinazione
del reddito di lavoro autonomo, derivante dall’attività professionale
esercitata dal contribuente.
Si evidenzia, in ultimo, che, per la detrazione IRPEF
del 36%, il D.L. 70/2011 (cd. “decreto sviluppo”, in vigore dal 14 maggio 2011)
ha eliminato l’obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera
utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, sinora prevista, a pena
di decadenza, dall’art.1, co.19, della legge
244/2007[7].
Anche se non esplicitato a livello normativo,
l’eliminazione di tale adempimento dovrebbe operare anche per la detrazione del
55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in virtù del
fatto che, per questa agevolazione, l’indicazione in fattura del costo della
manodopera è divenuta obbligatoria per effetto del rinvio “generico” agli
adempimenti imposti per la detrazione del 36%, operato dall’art.1, co.348, della legge 296/2006 (istitutiva della detrazione del
55%)[9].
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[1] Di cui all’art.1, commi 344-349, della legge
296/2006 e successive proroghe e modifiche.
[2] Per la correzione telematica dell’importo delle
spese sostenute nel 2009, indicate in maniera errata nella Scheda
originariamente trasmessa all’Enea, si rinvia alla R.M. 44/E/2010 ed al Dossier
ANCE n. 03 del 07 marzo 2011. Si ricorda, inoltre, che non è comunque
necessario un ulteriore invio della Scheda informativa nell’ipotesi in cui,
nella stessa, sia stato indicato un nominativo diverso da quello
dell’intestatario del bonifico, ma è sufficiente che il contribuente dimostri
di essere in possesso dei documenti che attestino l’effettivo sostenimento
della spesa, ed il relativo ammontare (cfr. C.M. 21/E/2010 già citata).
[3] Ai sensi dell’art.109 del TUIR - D.P.R. 917/1986.
[4] In linea generale, si evidenzia, per completezza,
che, per i lavori pluriennali, occorre inviare una Comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i
lavori hanno avuto inizio, con le modalità stabilite dal Provvedimento
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639/2009. In ogni caso,
come precisato dalla C.M. 21/E/2010, la mancata o tardiva trasmissione di tale
Comunicazione non comporta la decadenza dall’agevolazione, ferma restando
l’applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065).
[5] Per completezza, si ricorda che, in virtù delle
diverse modifiche normative intervenute dal 2007 (anno di introduzione
dell’agevolazione) ad oggi, la detrazione del 55% deve essere ripartita:
- per le spese
sostenute nel 2007, obbligatoriamente in 3 quote annuali di pari importo;
- per le spese
sostenute nel 2008, in un numero variabile, da 3 a 10, di quote annuali di pari
importo, su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima
detrazione;
- per le spese
sostenute nel 2009 e nel 2010, obbligatoriamente in 5 quote annuali di pari
importo;
- per le spese
sostenute nel 2011, necessariamente in 10 quote annuali di pari importo.
[6] In virtù di tale circostanza, in caso di
interventi di recupero realizzati su immobili “ad uso promiscuo”, la diversa
detrazione IRPEF del 36% spetta in misura pari al 50% (cfr. R.M. 18/E/2008 e
C.M. 57/E/1998).
[7] Come noto, tale adempimento è stato introdotto,
per la prima volta, dall’art. 35, co. 19-20, del D.L.
4 luglio 2006 n. 223 (cosiddetto “decreto Visco-Bersani”,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n.248), con efficacia
dal 4 luglio 2006 e successivamente confermato dal citato art.1, co.19, della legge 244/2007.
[9] Cfr. Circolare
dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n.36/E.