APPALTI
PUBBLICI - COLLEGAMENTO TRA IMPRESE PARTECIPANTI ALLA MEDESIMA GARA
(Consiglio
di Stato, Sez. VI, 15/7/1998, n. 1093)
Ove
tra pił imprese partecipanti alla medesima gara sia configurabile una
situazione di collegamento tecnico-amministrativo, il rischio di un'intesa
preventiva tra le stesse in relazione alla formulazione dell'offerta si traduce
in una ragionevole presunzione, con conseguente
violazione della "par condicio"
tra i concorrenti (nel caso in esame il Collegio - dopo avere rammentato che il rispetto dei
principi della "par condicio"
e della segretezza dell'offerta posti a garanzia della regolaritą della
procedura concorsuale nell'interesse sia della pubblica amministrazione che dei
concorrenti postula che tra questi ultimi non venga in rilievo una relazione
idonea a consentire un flusso informativo in merito all'offerta - ha ritenuto che l'ausilio tecnico prestato
nella formulazione dell'offerta da un professionista, che sia nel contempo
responsabile tecnico agli effetti della legge numero 46 del 1990 di un'impresa
concorrente e titolare di un'altra impresa autonomamente partecipanti alla
gara, abbia determinato un intreccio di organi amministrativi e tecnici idoneo
a configurare la sussistenza di una legittima presunzione che la formulazione
dell'offerta sia il risultato di un centro decisionale unitario).