APPALTI PUBBLICI - COLLEGAMENTO TRA IMPRESE PARTECIPANTI ALLA MEDESIMA GARA

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/7/1998, n. 1093)

 

Ove tra pił imprese partecipanti alla medesima gara sia configurabile una situazione di collegamento tecnico-amministrativo, il rischio di un'intesa preventiva tra le stesse in relazione alla formulazione dell'offerta si traduce in una ragionevole   presunzione, con conseguente violazione della "par condicio"  tra i concorrenti (nel caso in esame il Collegio -  dopo avere rammentato che il rispetto dei principi della "par condicio"  e della segretezza dell'offerta posti a garanzia della regolaritą della procedura concorsuale nell'interesse sia della pubblica amministrazione che dei concorrenti postula che tra questi ultimi non venga in rilievo una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito all'offerta -  ha ritenuto che l'ausilio tecnico prestato nella formulazione dell'offerta da un professionista, che sia nel contempo responsabile tecnico agli effetti della legge numero 46 del 1990 di un'impresa concorrente e titolare di un'altra impresa autonomamente partecipanti alla gara, abbia determinato un intreccio di organi amministrativi e tecnici idoneo a configurare la sussistenza di una legittima presunzione che la formulazione dell'offerta sia il risultato di un centro decisionale unitario).