DETRAZIONE DEL 36% - INTESTAZIONE BONIFICO - CHIARIMENTI
(C.M. 20/E/2011)
Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione,
sostenute da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile, in cui fattura e
bonifico di pagamento siano intestati ad un solo di questi, la detrazione IRPEF
del 36% spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti
documenti, a condizione però che nella fattura venga annotata la percentuale di
spesa da quest’ultimo sostenuta.
Ad analoghe conclusioni si giunge anche con
riferimento all’acquisto da parte di entrambi i coniugi di un box pertinenziale ad un’abitazione, posta in fabbricato
interamente ristrutturato da impresa, sempre che sia annotato in fattura il
nominativo del coniuge comproprietario che ha integralmente sostenuto la spesa.
Negato, invece, il beneficio per le quote residue di
detrazione, all’erede che concede in comodato gratuito l’immobile ereditato, poichè ne perde la detenzione diretta ed immediata.
Questi, in estrema sintesi, i principali chiarimenti
contenuti, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.20/E del 13 maggio
2011, con riferimento a specifiche fattispecie di applicabilità della
detrazione IRPEF del 36%[1].
Sul tema, si ricorda, inoltre, che, in ordine agli
adempimenti necessari al riconoscimento del beneficio, è di recente intervenuto
il Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70, (cd. “Decreto Sviluppo”), recante “Prime
disposizioni urgenti per l’Economia-Semestre europeo”, pubblicato nella G.U.
n.110 del 13 maggio 2011, ed in vigore dal 14 maggio, che ha apportato alcune
rilevanti semplificazioni.
In particolare, con la riscrittura della lett. a), del
comma 1, del D.M. 18 febbraio 1998, n.41, viene eliminato l’obbligo di
comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, inviata per
raccomandata, a pena di decadenza dal beneficio, prima dell’inizio degli
interventi.
Viene, inoltre, eliminato l’obbligo di indicazione, in
fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli
interventi agevolati, sinora prevista, a pena di decadenza, dall’art.1, comma
19, della legge 244/2007[2].
In particolare, le tematiche affrontate nella citata
C.M. 20/E/2011, riguardano:
1. la possibilità di fruire del beneficio per le spese
di ristrutturazione anche al contribuente che non risulti indicato nè in fattura nè nei bonifici
In ordine alle modalità operative di pagamento delle
spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF del 36%, con
la presente C.M. 20/E/2011 (§2.1 - prima domanda), l’Agenzia delle Entrate, con
un orientamento estensivo, ammette la possibilità di fruire del beneficio anche
al contribuente che non risulti indicato nè in
fattura nè nelle quietanze dei relativi bonifici, a
condizione però che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da
quest’ultimo sostenuta e rimasta a carico.
In particolare, l’istanza riguarda un contribuente
che, insieme al coniuge, aveva sostenuto spese per lavori di ristrutturazione
della propria abitazione, il cui nominativo, però, non era stato annotato in
nessuno dei predetti documenti (nè fatture nè bonifici).
Con il rinvio a precedenti chiarimenti sia in tema di
detrazione IRPEF del 36% (R.M. 353/E/2008) che di detrazione del 55% per le
spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti[3] (C.M.
34/E/2008), l’Amministrazione finanziaria chiarisce ora che, tenuto conto che
la ratio normativa è quella di riconoscere il
beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, nel caso in cui
la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la
spesa di ristrutturazione sia nella realtà sostenuta da entrambi, la detrazione
spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a
condizione però che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da
quest’ultimo sostenuta.
Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la
comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare
della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi,
nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio.
Tale precisazione supera di fatto i precedenti
orientamenti della stessa Agenzia delle Entrate che, in materia di fruizione
dell’agevolazione, affermava nella C.M. 15/E/2005 che, nel caso in cui tutti
gli adempimenti, compreso il bonifico, fossero stati effettuati a nome di un
contribuente, mentre le fatture riportassero anche il nominativo del coniuge a
carico dello stesso, la detrazione poteva riconoscersi, anche per intero, al
soggetto che avesse provveduto agli adempimenti richiesti, purchè
il suo nome comparisse nella fattura emessa dall’impresa esecutrice degli
interventi.
Con la presente pronuncia, sembra quindi risultare
sufficiente la mera annotazione in fattura (anche successiva all’emissione di
quest’ultima) della percentuale delle spese sostenute dal coniuge il cui
nominativo non compare in alcun adempimento;
2. la possibilità di fruire integralmente del
beneficio per l’acquisto di box pertinenziale ad
abitazione
L’Agenzia giunge a conclusioni similari a quelle del
precedente paragrafo anche con riferimento all’acquisto, da parte di 2 coniugi,
di un box pertinenziale, intestato ad entrambi per il
50% ciascuno e pagato tramite bonifico bancario cointestato (§2.1 - seconda
domanda).
In tal caso, la detrazione IRPEF del 36% può essere
riconosciuta per intero anche solo al coniuge comproprietario che abbia
sostenuto interamente la spesa, semplicemente annotando tale circostanza nella
fattura (anche successivamente all’emissione di quest’ultima);
3. la decadenza dal beneficio in caso di immobile
ristrutturato dal de cuius e concesso dall’erede in
comodato gratuito
Nella C.M. 20/E/2011, l’Amministrazione finanziaria,
infine, affronta nuovamente l’ipotesi di fruizione del beneficio da parte
dell’erede dell’immobile ristrutturato dal de cuius
(§ 2.2).
Sul tema, si ricorda che, ai sensi dell’art.2, comma
5, 3° periodo della legge 289/2002 e delle indicazioni fornite nella C.M.
15/E/2003, in caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione IRPEF del
36%, il beneficio fiscale si trasmette, per le quote non detratte dal defunto,
esclusivamente all’erede che conserva la materiale e diretta detenzione del
bene.
Nella successiva C.M. 24/E/2004, è stato, poi, ulteriormente
chiarito che la “detenzione materiale e diretta dell’immobile” sussiste qualora
l’erede abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso
quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile
sia adibito a propria abitazione principale, fermo restando l’obbligo di
possesso e conservazione di tutta la documentazione richiesta dalla norma agevolativa (C.M. 17/E/2005).
Con la presente pronuncia, l’Agenzia delle Entrate
precisa che l’eventuale concessione a terzi dell’immobile ereditato in comodato
gratuito fa venir meno il diritto a beneficiare della detrazione IRPEF del 36%
per le residue quote di detrazione, poichè l’erede
non può più disporne in modo diretto e immediato, disponibilità che, invece, è
attribuita al comodatario, che lo detiene affinchè se
ne serva per un tempo e un uso determinato con l’obbligo di restituirlo, ai
sensi dell’art.1803 e ss. del codice civile.
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[1] Come noto, la detrazione IRPEF del 36% è stata
introdotta dall’art.1, della legge 449/1997, a partire dal periodo d’imposta
1998, ed è attualmente applicabile per le spese di ristrutturazione edilizia
sostenute fino al 31 dicembre 2012 (ex art.2, commi 10-11, della legge 191/2009
- legge Finanziaria 2010), nel limite massimo di 48.000 euro per unità
immobiliare.
[2] Come noto, tale adempimento è stato introdotto,
per la prima volta, dall’art. 35, co. 19-20, del D.L.
4 luglio 2006 n. 223 (cosiddetto “decreto Visco-Bersani”,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n.248), con efficacia
dal 4 luglio 2006 e successivamente confermato dal citato art.1, co.19, della legge 244/2007.
[3] La detrazione del
55% è stata introdotta dall’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006
n. 296 (Legge Finanziaria 2007), a partire dal periodo d’imposta 2007, ed è
attualmente applicabile per le spese di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti sostenute fino al 31 dicembre 2011 (ex art.1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n.220 - legge di Stabilità 2011).