MINISTERO DEL LAVORO - GODIMENTO O PAGAMENTO DEI PERMESSI
PER RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO - VERSAMENTO DELLA
CONTRIBUZIONE DOVUTA - NOTA 9044/2011
Il Ministero del Lavoro,
con nota n. 9044 del 3 giugno 2011, ha diramato alcuni chiarimenti in merito
alla disciplina del mancato godimento e pagamento dei permessi per riduzione
orario di lavoro, già oggetto di una precedente risposta ad interpello.
Si segnala peraltro che
tale problematica, per il settore edile, si pone con esclusivo riferimento agli
impiegati. Per quanto attiene gli operai, infatti, il pagamento, anche dei
contributi, relativi ai permessi retribuiti per riduzione di orario avviene
mese per mese mediante l’esposizione in busta paga della percentuale del 4,95%
e, dunque, per questi non si pone alcun problema di differimento
dell’adempimento degli obblighi contributivi.
Nel precedene
interpello il dicastero, dinanzi alla richiesta di precisazioni circa il
termine ultimo per l’adempimento degli obblighi contributivi, in presenza di un
accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all’accantonamento dei
permessi di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) per il godimento o il
pagamento successivi rispetto alla scadenza stabiliti dal contratto collettivo
nazionale, aveva chiarito che costituendo i permessi retribuiti un istituto di
fonte meramente contrattuale, ‘’in caso di mancato godimento dei permessi in
esame nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle
scadenze stabilite dai Ccnl, che tale obbligazione,
in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata
in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi”.
Aggiungendo poi che
l’’’adempimento dell’obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento
temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere
effettuato secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso”.
Tale orientamento del
Ministero in mancanza di ulteriori precisazioni ha fatto sorgere
l’interpretazione secondo la quale pur in presenza di accordi tra le parti che
stabilissero uno slittamento nella fruizione o nel pagamento dei permessi dalla
data ultima fissata nel Ccnl, l’obbligazione
contributiva non potesse subire alcuno slittamento.
A seguito però dei dubbi
sorti circa tale interpretazione ed a seguito di ulteriori richieste di
chiarimento pervenute al Ministero, quest’ultimo con la nota dei giorni scorsi
è ulteriormente tornato sul tema, precisando stavolta, in maniera
inequivocabile che, rappresentando i permessi di riduzione dell’orario di
lavoro (ROL) un istituto di ‘’natura contrattuale, la cui regolamentazione
- requisiti e modalità di fruizione - risulta ascrivibile alla disponibilità delle
parti nell’ambito della loro autonomia negoziale” e nell’ottica di facilitare
forme flessibili di godimento dei permessi stessi, il termine ultimo per il
loro godimento, cui collegare l’insorgenza della relativa obbligazione
contributiva, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, di
livello nazionale o aziendale, che da quella individuale.
Si evince pertanto, la
volontà di collegare l’obbligazione contributiva all’effettivo godimento dei
permessi di lavoro.
Per ciò che concerne
l’obbligo di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro riconducibile
all’obbligazione contributiva riferita ai ROL, il Ministero ha sottolineato che
l’unica annotazione obbligatoria è quella relativa alla trattenuta contributiva
effettuata al dipendente al momento della corresponsione delle somme.