SICUREZZA SUL LAVORO - VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE - DECRETO 11 APRILE 2011

 

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo”.

Il testo definisce le modalità di effettuazione della prima verifica e di quelle successive

Il Decreto, che entrerà in vigore dal 28 luglio p.v., definisce le procedure che devono essere seguite dal datore di lavoro per richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro indicate dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.

Come noto l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 prevede, tra gli altri, la verifica periodica di apparecchi di sollevamento (mobili, trasportabili, fissi), ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme di lavoro autosollevanti, carrelli mobili a braccio telescopico, apparecchiature a pressione, ecc.

Al riguardo il Decreto in oggetto stabilisce che l’Inail, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/08, è il titolare della prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal datore di lavoro, mentre le ASL   sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Si ricorda al riguardo che la Legge 122/2010 ha previsto la soppressione dell’ISPESL e l’attribuzione delle competenze all’Inail.

Qualora il soggetto titolare della funzione (Inail, ASL/ARPA) non sia in grado di effettuare direttamente con le proprie strutture la verifica, il datore di lavoro indica, nella richiesta di verifica, il nominativo del soggetto abilitato (pubblico o privato) del quale il soggetto titolare delle funzioni si avvale.

In caso di non intervento da parte dell’ente titolare o del soggetto abilitato già indicato dal datore di lavoro, decorsi i limiti temporali di sessanta o trenta giorni, il datore di lavoro deve avvalersi di uno dei soggetti, pubblici o privati, riportati in uno specifico elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro.

Tali soggetti abilitati devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’Allegato I al Decreto.

Nell’Allegato II al Decreto sono definite le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive); si segnala al riguardo che la prima verifica periodica prevede la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro, che dovrà essere conservata, insieme al resto della documentazione, presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.

In sintesi la nuova procedura prevede il datore di lavoro che mette in servizio, dopo il 28 luglio p.v., un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’Inail, che assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche il datore di lavoro deve richiedere all’Inail l’esecuzione della prima verifica, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura.

Per le verifiche periodiche successive alla prima, il datore di lavoro, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini, deve richiedere all’ASL/ARPA competenti per territorio l’esecuzione delle verifiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura.

In entrambi i casi, decorsi i termini previsti, qualora Inail o ASL/ARPA (direttamente o tramite soggetti abilitati) non abbiano eseguito la verifica, il datore di lavoro può avvalersi di uno dei soggetti abilitati indicati in uno specifico elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro, comunicando altresì al soggetto titolare della funzione il nominativo di tale soggetto.

Per tutte le operazioni di verifica è previsto che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse.

Nel corso delle verifiche periodiche sulle gru mobili o trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato messi in servizio da oltre 20 anni, dovrà essere esibita dal datore di lavoro una indagine supplementare per stabilire la vita residua dell’attrezzatura e le eventuali nuove portate nominali per poter operare in condizioni di sicurezza.

Il Datore di lavoro deve altresì comunicare alla sede Inail competente per territorio, ai fini dell’aggiornamento della banca dati, la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà o lo spostamento dell’attrezzatura.

Un ulteriore Decreto dovrà stabilire le tariffe previste per le verifiche; fino ad allora si applicheranno le tariffe definite dai soggetti titolari delle funzioni.

Si segnala infine che il Decreto in oggetto non prende in esame le situazioni caratterizzate da attrezzature per le quali la prima verifica non è stata eseguita, pur avendo effettuato a suo tempo la richiesta all’Ispesl; per tali situazioni si attendono specifiche indicazioni in merito dai Ministeri competenti.