SICUREZZA SUL LAVORO - VERIFICHE PERIODICHE DELLE
ATTREZZATURE - DECRETO 11 APRILE 2011
Sul Supplemento Ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il D.M. 11
aprile 2011 concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui
all’articolo 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo”.
Il testo definisce le
modalità di effettuazione della prima verifica e di quelle successive
Il Decreto, che entrerà in
vigore dal 28 luglio p.v., definisce le procedure che devono essere seguite dal
datore di lavoro per richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro indicate dall’Allegato VII del D.Lgs.
81/08.
Come noto l’Allegato VII
del D.Lgs. 81/08 prevede, tra gli altri, la verifica
periodica di apparecchi di sollevamento (mobili, trasportabili, fissi),
ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme di lavoro autosollevanti,
carrelli mobili a braccio telescopico, apparecchiature a pressione, ecc.
Al riguardo il Decreto in
oggetto stabilisce che l’Inail, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’articolo 71 del
D.Lgs. 81/08, è il titolare della prima delle
verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta avanzata dal datore di lavoro, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche
successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla
richiesta.
Si ricorda al riguardo che
la Legge 122/2010 ha previsto la soppressione dell’ISPESL e l’attribuzione
delle competenze all’Inail.
Qualora il soggetto
titolare della funzione (Inail, ASL/ARPA) non sia in grado di effettuare
direttamente con le proprie strutture la verifica, il datore di lavoro indica,
nella richiesta di verifica, il nominativo del soggetto abilitato (pubblico o
privato) del quale il soggetto titolare delle funzioni si avvale.
In caso di non intervento
da parte dell’ente titolare o del soggetto abilitato già indicato dal datore di
lavoro, decorsi i limiti temporali di sessanta o trenta giorni, il datore di
lavoro deve avvalersi di uno dei soggetti, pubblici o privati, riportati in uno
specifico elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro.
Tali soggetti abilitati
devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’Allegato I al Decreto.
Nell’Allegato II al Decreto
sono definite le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e
successive); si segnala al riguardo che la prima verifica periodica prevede la
compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di
lavoro, che dovrà essere conservata, insieme al resto della documentazione,
presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
In sintesi la nuova
procedura prevede il datore di lavoro che mette in servizio, dopo il 28 luglio
p.v., un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’Inail, che
assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di
lavoro.
Almeno 60 giorni prima
della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche
periodiche il datore di lavoro deve richiedere all’Inail l’esecuzione della
prima verifica, comunicando il luogo presso il quale è disponibile
l’attrezzatura.
Per le verifiche periodiche
successive alla prima, il datore di lavoro, almeno 30 giorni prima della
scadenza dei termini, deve richiedere all’ASL/ARPA competenti per territorio
l’esecuzione delle verifiche, comunicando il luogo presso il quale è
disponibile l’attrezzatura.
In entrambi i casi, decorsi
i termini previsti, qualora Inail o ASL/ARPA (direttamente o tramite soggetti
abilitati) non abbiano eseguito la verifica, il datore di lavoro può avvalersi
di uno dei soggetti abilitati indicati in uno specifico elenco pubblicato dal
Ministero del Lavoro, comunicando altresì al soggetto titolare della funzione
il nominativo di tale soggetto.
Per tutte le operazioni di
verifica è previsto che il datore di lavoro metta a disposizione del
verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i
mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse.
Nel corso delle verifiche
periodiche sulle gru mobili o trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato messi in servizio da oltre 20 anni, dovrà essere
esibita dal datore di lavoro una indagine supplementare per stabilire la vita
residua dell’attrezzatura e le eventuali nuove portate nominali per poter operare
in condizioni di sicurezza.
Il Datore di lavoro deve
altresì comunicare alla sede Inail competente per territorio, ai fini
dell’aggiornamento della banca dati, la cessazione dell’esercizio, il
trasferimento di proprietà o lo spostamento dell’attrezzatura.
Un ulteriore Decreto dovrà
stabilire le tariffe previste per le verifiche; fino ad allora si applicheranno
le tariffe definite dai soggetti titolari delle funzioni.
Si segnala infine che il
Decreto in oggetto non prende in esame le situazioni caratterizzate da
attrezzature per le quali la prima verifica non è stata eseguita, pur avendo
effettuato a suo tempo la richiesta all’Ispesl; per
tali situazioni si attendono specifiche indicazioni in merito dai Ministeri
competenti.