INPS - ATTIVITA' ISPETTIVA - POTERE DI
DIFFIDA E VERBALIZZAZIONE UNICA EX ART. 33 L. N. 183/10 - CIRCOLARE N. 75/2011
L’Inps, con circolare n.
75/11, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio
in calce alla presente, ha fornito al proprio personale ispettivo alcune
indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di
accesso ispettivo e verbalizzazione unica, a seguito delle modifiche introdotte
dalla L. n. 183/10 e in linea con quanto previsto dalla Direttiva Sacconi del
18 settembre 2008 e dalla circolare n. 41/10 del Ministero del Lavoro (cfr. Not. N. 1/2011).
In particolare, per ciò che
concerne il verbale di primo accesso, l’Istituto previdenziale ha confermato
che tale documento, per essere valido, deve contenere una serie di elementi
c.d.’’costitutivi”, ossia deve necessariamente contenere ‘’l’identificazione
dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del
loro impiego”.
L’identificazione puntuale
di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro, infatti, risulta di
fondamentale importanza ai fini della verifica del rispetto della disciplina
concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l’accertamento
sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro, o abbia ad oggetto
verifiche in materia contributiva, l’identificazione c.d. per ‘’relationem’’ deve avvenire attraverso la generalità del
personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, nonché
attraverso i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello UNILAV
da parte dell’azienda.
Tra l’altro, la nota in
oggetto conferma che il verbale di primo accesso deve contenere la
specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo, nonché
eventuali dichiarazioni da parte del datore di lavoro.
A tal riguardo, l’ispettore
deve informare il medesimo datore di lavoro della possibilità di farsi
assistere da un professionista o altro soggetto abilitato, ai sensi della L. n.
12/1979, che segue l’azienda e il verbale deve includere le dichiarazioni rese
dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente
all’ispezione.
Secondo le attuali
previsioni normative, il provvedimento di diffida, comminabile anche dal
personale ispettivo dell’Inps, nonché dagli ufficiali di polizia giudiziaria,
qualora accerti violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, deve
interessare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido
Lo stesso legislatore, che
per la regolarizzazione ha introdotto il termine di 30 giorni decorrenti dalla
notifica del verbale unico di accertamento, ha previsto, relativamente al
termine per il pagamento della sanzione, che ‘’in caso di ottemperanza alla
diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al
pagamento di una somma pari all’importo del minimo previsto dalla legge ovvero
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro
il termine di quindici giorni” decorrenti dai trenta già previsti per la
regolarizzazione.
A seguito di tale
versamento, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle
inosservanze oggetto di diffida e a condizione di effettiva ottemperanza alla
stessa.
Se nel verbale unico
vengono contestati esclusivamente illeciti diffidabili, il termine iniziale per
la proposizione del ricorso decorrerà dopo 45 giorni, ossia 30 giorni, fissati
per la regolarizzazione delle inosservanze contestate, più 15 giorni stabiliti
ai fini del pagamento della sanzione in misura minima.
Se il verbale unico,
invece, contiene solamente illeciti non diffidabili, il termine di 30 giorni
per la proposizione del ricorso decorrerà dalla ricezione della notifica
stessa.
In merito al termine
iniziale unico dal quale decorrono i 60 giorni previsti per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta,
sulla scorta della circolare n. 10/11 del Ministero del Lavoro, l’Inps ricorda
che tale termine decorre dalla scadenza dei termini già individuati nel Collegato
lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli
importi in misura minima, ossia 45 giorni, oppure 15 giorni nelle ipotesi in
cui trova applicazione la sola c.d. diffida ora per allora.
Resta invariata invece la
decorrenza del termine di 60 giorni dalla ricezione del verbale unico per
aderire alla c.d. conciliazione amministrativa di competenza degli ispettori
delle Direzioni provinciali del lavoro, nel caso in cui nello stesso siano
presenti esclusivamente illeciti non diffidati.
Per il verbale unico, che
racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti
gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, relativamente alla
decorrenza del termine per la contestazione e notificazione è previsto un
termine di 90 giorni che non decorre più dall’adozione dei diversi verbali o
atti provvedimentali, ma dal momento in cui si è
concluso l’accertamento nel suo complesso, ossia attraverso il compimento di
tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua
determinazione della pena pecuniaria.
Infine, relativamente alle
motivazioni, l’Inps conferma che è indispensabile indicare nel verbale unico
tutti gli eventuali elementi documentali che siano stati ritenuti idonei a
conferire certezza in ordine al riscontro nonché alla contestazione degli
illeciti.
Tale indicazione si rende
necessaria al fine di consentire un’adeguata tutela del diritto di difesa e in
coerenza con l’obbligo dell’indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di
impugnazione nel verbale unico, stabilito alla lettera e) del co. 4 dell’art. 33 della L. n. 183/10.
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