INPS - INAIL - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI VERSAMENTI DA
EFFETTUARE NEL MESE DI AGOSTO 2011
Il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, ha differito, per l’anno 2011, i
termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché i
termini previsti dagli articoli 16 e 17 del Decreto Ministeriale 31 maggio
1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.
L’art. 3, comma 1, del DPCM
12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111/11, differisce al 20
agosto 2011 i termini per gli adempimenti fiscali e di versamento delle somme
aventi scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2011, fra i quali il termine per il
versamento unificato di imposte e contributi mediante il modello F24, senza
alcuna maggiorazione.
Come previsto dal Decreto
in parola, l’Inail, con nota n. 3698/11 e l’Inps con messaggio 12442 dell’8
giugno 2011 hanno confermato la proroga al 20 agosto 2011 del termine per
effettuare, senza alcuna maggiorazione, i pagamento dei premi assistenziali in
scadenza dal 1° al 20 agosto 2011.
In particolare, l’Inail
segnala che si tratta dei versamenti relativi ai premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’art. 17
del D.Lgs. n. 241/97 e dei pagamenti rateali, ex art.
20, co. 4 del medesimo decreto, nonché dei versamenti
di somme relative a sanzioni, interessi ed altri titoli, aventi scadenza nel
periodo di cui sopra.
Per quando riguarda l’Inps
tale proroga comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti
dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e
continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative
in una delle Gestioni amministrate dall’Istituto.
Relativamente ai datori di
lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il termine di
trasmissione della denuncia contributiva resta fermo all’ultimo giorno del
mese.
Infine, l’Inps segnala che,
per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli
adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento
decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento
decorrono dal termine differito (20 agosto).