INPS - INAIL - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARE NEL MESE DI AGOSTO 2011

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, ha differito, per l’anno 2011, i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché i termini previsti dagli articoli 16 e 17 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.

L’art. 3, comma 1, del DPCM 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111/11, differisce al 20 agosto 2011 i termini per gli adempimenti fiscali e di versamento delle somme aventi scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2011, fra i quali il termine per il versamento unificato di imposte e contributi mediante il modello F24, senza alcuna maggiorazione.

Come previsto dal Decreto in parola, l’Inail, con nota n. 3698/11 e l’Inps con messaggio 12442 dell’8 giugno 2011 hanno confermato la proroga al 20 agosto 2011 del termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i pagamento dei premi assistenziali in scadenza dal 1° al 20 agosto 2011.

In particolare, l’Inail segnala che si tratta dei versamenti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 e dei pagamenti rateali, ex art. 20, co. 4 del medesimo decreto, nonché dei versamenti di somme relative a sanzioni, interessi ed altri titoli, aventi scadenza nel periodo di cui sopra.

Per quando riguarda l’Inps tale proroga comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle Gestioni amministrate dall’Istituto.

Relativamente ai datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva resta fermo all’ultimo giorno del mese.

Infine, l’Inps segnala che, per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal termine differito (20 agosto).