CONTRATTO
DI APPALTO - RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELL'APPALTATORE
(Cass.
Civ., Sez. III, 4/6/1999, n. 5455)
L'appaltatore
risponde nei confronti dei terzi dei danni che siano derivati dall'inosservanza
delle regole tecniche e dalla comune diligenza, anche quando l'opera sia
compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori (salvo l'eventuale
concorso di colpa fra direttore dei lavori o committente ed appaltatore), a
meno che l'appaltatore non abbia agito quale "nudus minister", ossia
senza alcuna libertà di determinazione e di decisione.
La
massima in epigrafe è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale
del S.C., che afferma la responsabilità dell'appaltatore per i danni derivati
dall'inosservanza delle regole tecniche e della comune diligenza, anche se
l'opera sia compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori ed anche se
l'inosservanza dipenda da fatti ascrivibili al direttore medesimo o a difetto
del progetto od anche quando si ricolleghi alle direttive impartite dal
committente, giacché tali circostanze, idonee a configurare un concorso di
colpa tra direttore dei lavori (o committente) ed appaltatore, non giustificano
l'esonero di responsabilità di quest'ultimo, a meno che non abbia agito quale
nudus minister senza alcuna libertà di determinazione e di decisione (a puro
titolo esemplificativo, si vedano Cass. 23 aprile 1997 n. 3520, in Foro it.,
Rep. 1997, voce Appalto, n. 32; Cass. 11 aprile 1991, n. 3801, id., Rep. 1991,
voce cit., n. 22; Cass. 16 maggio 1987, n. 4518, in Riv. dir. comm., 1988, II,
41).
Alla
stregua di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito,
che avevano condannato l'impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento di una
sede stradale a risarcire i danni sofferti dalla S.I.P., per il danneggiamento
degli impianti telefonici siti nel sottosuolo, disattendendo la tesi del
destinatario della pretesa risarcitoria, secondo il quale, poiché lo scavo era
stato effettuato alla profondità stabilità nel capitolato d'appalto, la
responsabilità gravava sull'ente pubblico committente.