riforma delle pensioni -  lavori usuranti - adempimenti a carico delle imprese

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 in attuazione alla delega conferita dall’art. 1 della L. 183/2010 (c.d. “Collegato lavoro”) e dall’art. 1, comma 90 della L. 247/2007, relativamente all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (attività usuranti).

La disposizione è, essenzialmente, volta a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni. Resta, comunque, fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

 

Datore di lavoro - Obblighi di comunicazione

Il decreto legislativo introduce l’obbligo di comunicazione, con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici nel caso in cui il datore di lavoro occupi dei lavoratori notturni come definiti dallo stesso decreto.

La comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nonché ai competenti istituti previdenziali dello svolgimento, anche per il tramite dell’associazione cui il datore aderisca o conferisca mandato ovvero per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 15 del 20 giugno 2011, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione della disciplina del pensionamento anticipato ma, soprattutto, sulle comunicazioni obbligatorie.

Relativamente alle modalità di comunicazione, i datori di lavoro interessati dovranno, entro il 30 settembre per l’anno 2011, ed entro il 31 marzo per gli anni a venire, effettuare tale comunicazione tramite la compilazione del modello “LAV-NOT”, disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro a partire dal 20 luglio p.v.. La comunicazione dovrà contenere il numero indicativo dei lavoratori impegnati in tali attività, compresi i lavoratori utilizzati nell’ambito di un rapporto di somministrazione di lavoro.

Rispetto al sistema sanzionatorio, nel ricordare che omettendo di effettuare la comunicazione si incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro, diffidabile e, quindi, pagabile nella misura minima di 500 euro, il Ministero conferma che la sanzione si applica non in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma in base al numero di comunicazioni omesse. Altresì non può essere sanzionata la ritardata presentazione della comunicazione, né, tanto meno, un’errata indicazione del numero dei lavoratori, poiché tale dato è puramente indicativo.

Infine, ricorda il Dicastero, non sono sanzionabili gli errori materiali o quelli riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche, a patto che sia identificabile il datore che ha effettuato la comunicazione e identificate le unità produttive a cui si riferisce la medesima comunicazione.

 

Ambito di applicazione soggettiva

Sono interessati dalla disciplina in oggetto i lavoratori che svolgono le seguenti attività:

- di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999, in particolare:

• “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

• “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

• “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

• “lavori in cassoni ad aria compressa”;

• “lavori svolti dai palombari”;

• “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

• “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

• “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

• “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

 

- lavori notturni che, ai soli fini dell’accesso ai benefici pensionistici, sono:

1. i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a:

a. 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

b. 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.

 

2. i lavoratori, diversi da quelli di cui al numero 1, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

 

A questo primo gruppo sono stati aggiunti i lavoratori impegnati in processi produttivi in serie con un determinato ritmo della produzione con misurazione dei tempi e delle sequenze; lavoratori che svolgono attività ripetitive e costanti su parti staccate di un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi predeterminate e, infine, i conducenti di mezzi pesanti di trasporto collettivo pubblico con capienza non inferiore a nove posti.

 

- Lavoratori notturni con benefici ridotti

Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno la riduzione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità è modulata in ragione del numero di notti lavorate e spetta a decorrere dal 1° luglio 2009.

Per tali soggetti, il comma 6 prevede che la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare i 2 anni per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77 ed 1 anno per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71.

 

- Lavoratori che hanno svolto attività usuranti di diverso tipo

Il comma 7 individua le modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo.

Il criterio da adottare è quello della prevalenza: va considerata l’attività usurante svolta in prevalenza nel periodo di riferimento. Questo periodo è pari a:

• 7 anni degli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

• la metà dell’intera vita lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018.

 

In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti, va attribuito il beneficio più favorevole.

- Incumulabilità con altri tipi di benefici

Il comma 8, nel confermare le norme di miglior favore previste per particolari regimi rispetto a quelle previste nell’assicurazione generale obbligatoria, stabilisce la non cumulabilità e non integrabilità dei benefici previsti dal decreto con quelli dei particolari regimi pensionistici anticipati (es.: militari, polizia, vigili del fuoco).

 

Modalità di presentazione della domanda e raltiva documentazione

La procedura delineata dal decreto legislativo prevede una istanza del lavoratore interessato, corredata di documentazione, diretta all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto.

La domanda ha due scadenze:

- 30 settembre 2011 per chi ha già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

- 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

I termini non sono esplicitamente qualificati come perentori né è richiamato l’istituto della decadenza. Viene, invece, previsto che una domanda tardiva rispetto ai termini sopra indicati, e sempre che ricorrano i requisiti di legge, produce l’effetto di differire il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato (art. 2, comma 4).

La domanda deve essere corredata con documentazione dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento.

Posto che si fa riferimento a periodi lavorativi pregressi, la documentazione da fornire potrà essere solamente quella che era obbligatoria al momento dello svolgimento delle attività lavorative prese in considerazione dal decreto legislativo, tenuto conto anche degli obblighi di conservazione.