riforma delle pensioni -
lavori usuranti - adempimenti a carico delle imprese
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
108 dell’11 maggio 2011 è stato pubblicato il D.Lgs.
21 aprile 2011, n. 67 in attuazione alla delega conferita dall’art. 1 della L.
183/2010 (c.d. “Collegato lavoro”) e dall’art. 1, comma 90 della L. 247/2007,
relativamente all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (attività usuranti).
La disposizione è,
essenzialmente, volta a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in
lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di
maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni.
Resta, comunque, fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a
trentacinque anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati.
Datore di lavoro -
Obblighi di comunicazione
Il decreto legislativo
introduce l’obbligo di comunicazione, con periodicità annuale, dell’esecuzione
di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici nel caso in cui il datore di lavoro occupi dei lavoratori notturni
come definiti dallo stesso decreto.
La comunicazione deve
essere effettuata, esclusivamente per via telematica, alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio nonché ai competenti istituti
previdenziali dello svolgimento, anche per il tramite dell’associazione cui il
datore aderisca o conferisca mandato ovvero per il tramite dei soggetti di cui
all’art. 1 della legge n. 12 del 1979.
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, con Circolare n. 15 del 20 giugno 2011, ha fornito
alcuni chiarimenti sull’applicazione della disciplina del pensionamento
anticipato ma, soprattutto, sulle comunicazioni obbligatorie.
Relativamente alle modalità
di comunicazione, i datori di lavoro interessati dovranno, entro il 30
settembre per l’anno 2011, ed entro il 31 marzo per gli anni a venire,
effettuare tale comunicazione tramite la compilazione del modello “LAV-NOT”,
disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro a partire dal 20 luglio p.v.. La comunicazione dovrà contenere il numero indicativo
dei lavoratori impegnati in tali attività, compresi i lavoratori utilizzati
nell’ambito di un rapporto di somministrazione di lavoro.
Rispetto al sistema
sanzionatorio, nel ricordare che omettendo di effettuare la comunicazione si
incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro, diffidabile e,
quindi, pagabile nella misura minima di 500 euro, il Ministero conferma che la
sanzione si applica non in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla
comunicazione omessa, ma in base al numero di comunicazioni omesse. Altresì non
può essere sanzionata la ritardata presentazione della comunicazione, né, tanto
meno, un’errata indicazione del numero dei lavoratori, poiché tale dato è
puramente indicativo.
Infine, ricorda il
Dicastero, non sono sanzionabili gli errori materiali o quelli riferiti a dati
già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche, a patto che sia identificabile
il datore che ha effettuato la comunicazione e identificate le unità produttive
a cui si riferisce la medesima comunicazione.
Ambito di applicazione
soggettiva
Sono interessati dalla
disciplina in oggetto i lavoratori che svolgono le seguenti attività:
- di cui all’art. 2 del
D.M. 19 maggio 1999, in particolare:
• “lavori in galleria, cava
o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e
continuità;
• “lavori nelle cave”
mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
• “lavori nelle gallerie”
mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità;
• “lavori in cassoni ad
aria compressa”;
• “lavori svolti dai palombari”;
• “lavori ad alte
temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia
possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo,
quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata
manuale;
• “lavorazione del vetro
cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e
a soffio;
• “lavori espletati in
spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare
delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni
svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini,
pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• “lavori di asportazione
dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
- lavori notturni che, ai
soli fini dell’accesso ai benefici pensionistici, sono:
1. i lavoratori a turni che
prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti
l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni
lavorativi all’anno non inferiore a:
a. 78 giorni: per coloro
che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il
1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
b. 64 giorni: per coloro
che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
2. i lavoratori, diversi da
quelli di cui al numero 1, che prestano la loro attività per almeno 3 ore
nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di
lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
A questo primo gruppo sono
stati aggiunti i lavoratori impegnati in processi produttivi in serie con un
determinato ritmo della produzione con misurazione dei tempi e delle sequenze;
lavoratori che svolgono attività ripetitive e costanti su parti staccate di un
prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi
predeterminate e, infine, i conducenti di mezzi pesanti di trasporto collettivo
pubblico con capienza non inferiore a nove posti.
- Lavoratori notturni con
benefici ridotti
Ai lavoratori notturni con
meno di 78 notti di lavoro all’anno la riduzione dei requisiti per l’accesso
alla pensione di anzianità è modulata in ragione del numero di notti lavorate e
spetta a decorrere dal 1° luglio 2009.
Per tali soggetti, il comma
6 prevede che la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare i
2 anni per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni
lavorativi annui da 72 a 77 ed 1 anno per coloro che prestano lavoro notturno
per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71.
- Lavoratori che hanno
svolto attività usuranti di diverso tipo
Il comma 7 individua le
modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui
il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo.
Il criterio da adottare è
quello della prevalenza: va considerata l’attività usurante svolta in
prevalenza nel periodo di riferimento. Questo periodo è pari a:
• 7 anni degli ultimi 10 di
attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre
2017;
• la metà dell’intera vita
lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018.
In caso di svolgimento per
un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti, va attribuito
il beneficio più favorevole.
- Incumulabilità
con altri tipi di benefici
Il comma 8, nel confermare
le norme di miglior favore previste per particolari regimi rispetto a quelle
previste nell’assicurazione generale obbligatoria, stabilisce la non
cumulabilità e non integrabilità dei benefici previsti dal decreto con quelli
dei particolari regimi pensionistici anticipati (es.: militari, polizia, vigili
del fuoco).
Modalità di
presentazione della domanda e raltiva documentazione
La procedura delineata dal
decreto legislativo prevede una istanza del lavoratore interessato, corredata
di documentazione, diretta all’Istituto previdenziale presso il quale il
lavoratore è iscritto.
La domanda ha due scadenze:
- 30 settembre 2011 per chi
ha già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il
31 dicembre 2011;
- 1 marzo dell’anno di
maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
I termini non sono
esplicitamente qualificati come perentori né è richiamato l’istituto della
decadenza. Viene, invece, previsto che una domanda tardiva rispetto ai termini
sopra indicati, e sempre che ricorrano i requisiti di legge, produce l’effetto
di differire il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato (art. 2,
comma 4).
La domanda deve essere
corredata con documentazione dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti
necessari per l’anticipo del pensionamento.
Posto che si fa riferimento
a periodi lavorativi pregressi, la documentazione da fornire potrà essere
solamente quella che era obbligatoria al momento dello svolgimento delle
attività lavorative prese in considerazione dal decreto legislativo, tenuto
conto anche degli obblighi di conservazione.