DURC - INAIL - RILASCIO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DELLE CASSE EDILI NON ADERENTI A CNCE - NOTA 4349/11

 

L’Inail, con la nota n. 4349 del 10 giugno scorso, che si pubblica in calce alla presente informativa, ha precisato che l’attestazione di regolarità contributiva in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati - e dunque solo quelli aderenti al sistema CNCE -  a svolgere tale funzione di natura pubblicistica.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto i citati Istituti, rispettivamente con le circolari nn. 59 del 28 marzo e 22 del 24 marzo 2011, nella nota 41 alle circolari medesime,  riportavano la previsione circa la possibilità che il Durc fosse rilasciato anche da parte di Casse Edili non aderenti al sistema CNCE, contrariamente a quanto ormai da anni sostenuto dagli stessi organi istituzionali a garanzia di un sistema basato su regole certe secondo le quali, come riportato sullo stesso D.M. 24/10/2007, i soggetti deputati al rilascio del documento e ogni altra certificazione di regolarità contributiva devono essere, oltre agli istituti previdenziali, gli Enti Bilaterali promananti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ora, con la nota in commento, l’Inail ha precisato che la nota n. 41 inserita nelle suddette circolari deve essere interpretata solamente con riferimento a casi eccezionali individuati esclusivamente nelle ipotesi in cui l’autorità giudiziaria abbia espressamente riconosciuto, con riferimento alla singola fattispecie, la possibilità che, nelle more di un pronunciamento nel merito, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità contributiva in sostituzione del Durc.

 

Inail

Roma 10 giugno 2011,

Nota prot. 4349/2011

 

Oggetto: Circolare INAIL 22/2011. Chiarimenti in ordine al rilascio della regolarità contributiva da parte delle Casse edili non aderenti a CNCE.

 

Con riferimento all’oggetto, si forniscono precisazioni in ordine alla possibilità di rilasciare, in luogo del DURC, singole attestazioni di regolarità contributiva ad imprese che applicano il CCNL dell’edilizia ma non sono iscritte ad una delle Casse Edili aderenti alla CNCE (Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili).

Sul punto si rammenta che l’attestazione di regolarità contributiva in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati a svolgere tale funzione di natura pubblicistica.

La legittimazione è riconosciuta, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 276/2003,

esclusivamente agli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che sono emanazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto I’Avviso Comune del 2003 e che, conseguentemente, sono state inserite nella procedura telematica www.sportellounicoprevidenziale.it come Casse Edili autorizzate al rilascio del DURC.

Pertanto, quanto indicato nella nota n. 41 della Circolare Inail n. 22 del 24.3.2011 deve intendersi riferito soltanto a casi eccezionali, specificamente individuati nelle ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto, con riferimento alla singola fattispecie, la possibilità che, nelle more di un pronunciamento nel merito, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità contributiva in sostituzione del DURC, inteso come Documento unitario e omnicomprensivo della regolarità nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.