COMUNICAZIONI
CHE GLI ENTI APPALTANTI DEVONO INVIARE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.
L'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, con delibera del 19 ottobre u.s.,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, ha reso noto
che è stato costituito l'Osservatorio sui lavori pubblici.
A
tale organo, che sarà operativo dal sessantesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell'avviso sulla G.U. e, quindi, dal 1° gennaio 2000, tutte le
stazioni appaltanti, ivi comprese le regioni, le provincie autonome di Trento e
Bolzano e gli enti infraregionali da queste finanziati, dovranno comunicare,
con le modalità e le scadenze temporali di seguito indicate, una pluralità di
informazioni concernenti le gare per l'affidamento dei lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 ECU (circa 295 milioni di lire).
In
particolare, entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o
di affidamento a trattativa privata dovranno essere inviati all'Osservatorio i
dati concernenti:
1)
la denominazione dei lavori;
2)
il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
3)
l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;
4)
l'importo di aggiudicazione;
5)
il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;
6)
il nominativo del progettista.
Entro
trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, dati
concernenti:
1)
l'inizio dei lavori;
2)
gli stati di avanzamento;
3)
le varianti;
4)
l'ultimazione dei lavori;
5)
l'effettuazione del collaudo;
6)
l'importo finale dei lavori.
Circa
i dati relativi alle trattative private e alle varianti derivanti da errore
progettuale, l'avviso dell'Autorità precisa che questi dovranno essere
corredati anche dalla relativa documentazione giustificativa.
Con
riferimento, invece, ai lavori di importo inferiore a 150.000 ECU (circa 295
milioni di lire), si dispone che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le stazioni
appaltanti debbano inviare all'Osservatorio informazioni riassuntive, relative
all'anno precedente, concernente:
1)
l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
2)
l'importo di aggiudicazione;
3)
le procedure di aggiudicazione;
4)
la data di ultimazione dei lavori;
5)
il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.
Riguardo
alle modalità di invio delle informazioni si prevede l'utilizzo da parte delle
committenti di una specifica modulistica, non ancora predisposta, che sarà
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.
L'avviso
dopo aver precisato che, fino a quando non saranno costituite le articolazioni
regionali, siffatte informazioni dovranno essere inviate direttamente alla
sezione centrale dell'Osservatorio puntualizza che, l'Autorità applicherà, nei
riguardi delle stazioni appaltanti che abbiano omesso, senza giustificato
motivo, di fornire le previste informazioni o che non abbiano rispettato i
termini di invio, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
50 milioni di lire. Tale sanzione è elevata fino a 100 milioni di lire nel caso
di dati forniti non veritieri.
AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
COMUNICATO
DEL 2 NOVEMBRE 1999
Comunicazione
della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1,
comma 10,
decreto-legge
3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
(G.U.
n. 257 del 2 novembre 1999)
L'OSSERVATORIO
DEI LAVORI PUBBLICI
L'autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici da' comunicazione che, con propria
delibera del 19 ottobre 1999, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art.
4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, è stato costituito ed opera alle proprie dipendenze:
1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dal
sessantesimo giorno, successivo all'avvenuta pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è fatto obbligo di inviare
all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni prescritte dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo le modalità e le scadenze
temporali di seguito specificate.
2.
Sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche e integrazioni, tutte le stazioni appaltanti lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 ECU.
3.
Si intendono per stazioni appaltanti lavori pubblici tutti i soggetti
individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), b) e c), nonché le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e gli enti infraregionali da queste
finanziati per i lavori di loro competenza.
4.
Le informazioni da comunicare, per ciascun intervento, sono quelle elencate
dall'art. 4, comma 17 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. In sede di prima
applicazione le comunicazioni relative al punto 5 lettera b) vanno integrate da
tutte le informazioni indicate nella precedente lettera dello stesso punto.
5.
I termini di invio delle informazioni di cui alla successiva lettera a)
decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di aggiudicazione. Per le
informazioni di cui alla successiva lettera b), i termini decorrono dalla data
di compimento di ciascun evento o di effettuazione dell'adempimento di cui è
richiesto l'invio delle informazioni.
Pertanto,
devono essere inviati:
a)
entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento
a trattativa privata, i dati concernenti:
1)la
denominazione dei lavori;
2)il
contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
3)l'elenco
dei soggetti partecipanti o invitati;
4)l'importo
di aggiudicazione;
5)il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
6)
il nominativo del progettista;
b)
entro trenta giorni dalla data del loro compimento,i dati concernenti:
1)
l'inizio dei lavori;
2)
gli stati di avanzamento;
3)
le varianti;
4)
l'ultimazione dei lavori;
5)
l'effettuazione del collaudo;
6)
l'importo finale dei lavori.
6.
I dati relativi alle trattative private ed alle varianti, derivanti da errore
od omissione del progetto esecutivo, ai sensi degli art. 24, comma 2 e 25 comma
1, lettera d), debbono essere corredati dalla documentazione giustificativa.
7.
Ai sensi del comma 16, lettera a), (dell'articolo 4 - n.d.r.) della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, entro il 31
gennaio di ciascun anno devono essere inviate informazioni riassuntive relative
ai lavori di importo inferiore a 150.000 ECU dell'anno precedente precedente e
concernenti:
1)
l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
2)
l'importo di aggiudicazione;
3)le
procedure di aggiudicazione;
4)la
data di ultimazione dei lavori;
5)
il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.
8.
L'invio delle informazioni dovrà avvenire, con decorrenza del termine indicato
al punto 1, esclusivamente avvalendosi dell'apposita modulistica, attualmente
in via di predisposizione, che sarà pubblicata successivamente sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1999.
9.
Nelle more della definizione dell'articolazione, sull'intero territorio
nazionale, dell'Osservatorio dei lavori pubblici - prevista e disciplinata
dall'art. 4, punto 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche e integrazioni tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6
e 7, ivi comprese quelle relative ai lavori di competenza delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste
finanziati, dovranno essere inviati nelle forme e con le modalità di cui al
punto 8, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
10.
Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:
a)
gli indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici ai
quali inviare le informazioni concernenti i lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, quali definite dal protocollo d'intesa tra l'autorità e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento
e di Bolzano;
b)
le modalità di invio "telematico" delle informazioni richieste
all'entrata in funzione del "sistema informativo" dell'Osservatorio
dei lavori pubblici
c)
le ulteriori informazioni e i dati, dei quali sarà previsto l'invio dagli atti
regolamentari, adottati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
11.
La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto dall'art. 29,
comma 1, lettera f-ter), della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni, relativamente alla trasmissione all'Osservatorio dei lavori
pubblici dei dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dagli organi
giudicanti.
12.
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di
fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 o che non rispetti
i termini di invio è sottoposto, con provvedimento dell'autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è
elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.