ANALISI
DELLE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DI INTERESSE DEL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI
La Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2011 ha pubblicato il testo della Legge recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria".
Il provvedimento, in vigore dal 6
luglio 2011, contiene particolari disposizioni in materia fiscale per il
settore edile.
Si esaminano di seguito le principali
novità introdotte dal dettato legislativo in parola segnalando che per la
lettura del testo normativo e per un commento più completo ed approfondito del
provvedimento si rinvia a quanto verrà pubblicato sul prossimo numero del
Notiziario.
Riduzione
della ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese agevolate con le
detrazioni del 36% e del 55%
Il provvedimento in esame riduce dal
10% al 4% la ritenuta operata sui bonifici relativi alle spese agevolate con le
detrazioni del 36% e del 55%.
Come noto, l’art.25 del D.L.78/2010
(convertito con modifiche nella Legge 122/2010) aveva introdotto una ritenuta
del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari,
con l’obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai
bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione IRPEF del
36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali (attualmente
applicabile fino al 31 dicembre 2012) e della detrazione del 55% per interventi
di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (attualmente applicabile
fino al 31 dicembre 2011).
In altri termini, le banche e Poste
italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese, operano
una ritenuta a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria
del pagamento.
In ordine alla decorrenza della
disposizione, in attesa di specifici chiarimenti da parte dell'Amministrazione
finanziaria, si ritiene che la riduzione della ritenuta operi con riferimento
ai bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore
del D.L. 98/2011.
Limitazione
al riporto delle perdite negli esercizi successivi
Viene modificato il meccanismo di
riporto delle perdite, disciplinato dall’art.84 del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi (TUIR), che in origine prevedeva la possibilità di portare le
perdite fiscali d’esercizio in diminuzione dal reddito imponibile complessivo
dei 5 periodi d’imposta successivi e sino a capienza di questo.
Le modifiche prevedono, in pratica:
-
l’introduzione
di un limite quantitativo al riporto della perdita negli esercizi successivi.
In particolare, la perdita di un periodo d’imposta può essere portata in
diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi, per un importo
massimo pari all’80% del reddito imponibile conseguito in ciascuno di essi e
per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
-
l’eliminazione
del limite temporale per il riporto della perdita.
La perdita può essere riportata negli
esercizi successivi, senza il limite temporale attualmente previsto in 5 anni
dal conseguimento della stessa.
Per le imprese di nuova costituzione,
inoltre, con riferimento alle perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta
dalla data di costituzione, non opera il limite quantitativo (dell’80% del
reddito imponibile) per il riporto delle perdite negli esercizi successivi.
Sanatoria
Controversie Pendenti
Al fine di ridurre il numero delle
pendenze giudiziarie, viene prevista la possibilità di definire le liti fiscali
in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, di ammontare non superiore a 20.000
euro e pendenti, alla data del 1° maggio 2011, dinnanzi alle Commissioni
Tributarie e al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio (e anche a seguito
di rinvio).
La facoltà di definizione è
riconosciuta al soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con
il pagamento dei seguenti importi:
-
se
il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro,
-
se
il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
a)
il
10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa,
sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla
data di presentazione della domanda di definizione della lite;
b)
il
50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima
o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero
sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
c)
il
30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda
ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia
giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto
introduttivo del giudizio.
La sanatoria, inoltre, è ammessa nel
rispetto delle seguenti tempistiche:
-
30
novembre 2011: pagamento degli importi dovuti, in un'unica soluzione;
-
31
marzo 2012: presentazione della domanda di definizione;
-
15
luglio 2012: trasmissione agli Organi giudiziari dell'elenco delle liti pendenti
per le quali è stata presentata domanda di definizione;
-
30
settembre 2012:
a)
termine
entro il quale le liti pendenti, per le quali è stata presentata domanda di
definizione, risultano sospese;
b)
termine
entro il quale gli uffici competenti devono depositare la comunicazione
attestante la regolarità della domanda e del pagamento;
c)
termine
di comunicazione al contribuente dell'eventuale diniego della domanda di
definizione.
In ogni caso le liti fiscali
definibili ai sensi della presente disposizione sono sospese sino al 30 giugno
2012.
Si segnala, infine, che con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le
modalità di versamento, presentazione della domanda di definizione ed ogni
altra disposizione applicativa.