REGISTRO
DI CARICO E SCARICO RIFIUTI - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO
DI TENUTA
Si segnala che con DLgs. 7/7/11,
n.121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.177, dell'1/8/11, è stata ripristinata l'esclusione dall'obbligo di
tenuta del registro di carico e scarico per le Imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività
di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo.
Le imprese di costruzione che
trasportano i propri rifiuti non pericolosi dovranno pertanto compilare soltanto il formulario di
identificazione dei rifiuti (FIR) non essendo obbligate né all'iscrizione a
Sistri, né alla tenuta del registro di carico e scarico degli stessi.
L'esclusione dall'obbligo di tenuta
del registro dovrà essere riportata nell'apposito spazio del FIR riservato alle
annotazioni indicando: "Esclusione dall'obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico - art.190, DLgs. n.152/06".