REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI TENUTA

 

Si segnala che con DLgs. 7/7/11, n.121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.177, dell'1/8/11, è stata ripristinata l'esclusione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

Le imprese di costruzione che trasportano i propri rifiuti non pericolosi dovranno pertanto compilare soltanto il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non essendo obbligate né all'iscrizione a Sistri, né alla tenuta del registro di carico e scarico degli stessi.

L'esclusione dall'obbligo di tenuta del registro dovrà essere riportata nell'apposito spazio del FIR riservato alle annotazioni indicando: "Esclusione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico - art.190, DLgs. n.152/06".